§ 98.1.29205 - D.L. 17 maggio 1996, n. 279 .
Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1996
Numero:279


Sommario
Art. 1.  Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
Art. 2.  Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
Art. 3.  Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento
Art. 4.  Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.29205 - D.L. 17 maggio 1996, n. 279 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.

(G.U. 21 maggio 1996, n. 117)

 

     Art. 1. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

     1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

     1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

     a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

     b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

     c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

     d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

     3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

     4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: "decennale" è sostituita dalla seguente: "dodecennale".

     5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3. Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento

     1. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

     2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

     5. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

     6. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

     7. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

     8. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 5, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione.

     9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 4. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

     1. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

     " m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;".

     2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

     "l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operante nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.".

     3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     "Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.".

     4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     " 7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.".

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 647, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.