§ 98.1.29104 - D.L. 12 marzo 1996, n. 121 .
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Settore:Normativa nazionale
Data:12/03/1996
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del [...]
Art. 3.      1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29104 - D.L. 12 marzo 1996, n. 121 [1].

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(G.U. 13 marzo 1996, n. 61)

 

     Art. 1.

     1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta." [2].

     2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.".

 

          Art. 2.

     1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

     2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

     3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 luglio 1996, n. 368, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 14 marzo 1996, n. 62.