§ 98.1.28964 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 412 .
Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/10/1995
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. I commi 4, 5, 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai [...]
Art. 2.      1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è [...]
Art. 3.      1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28964 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 412 [1].

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

(G.U. 3 ottobre 1995, n. 231)

 

     Art. 1.

     1. I commi 4, 5, 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

     "4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera b) di grado più elevato ed è composta:

     a) da un magistrato della Corte dei conti;

     b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

     5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

     6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo".

     2. Al comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1979, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.".

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

     4. All'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

 

          Art. 2.

     1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

     2. La tabella B annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

     3. La tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ovvero nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, in servizio alla data del 4 agosto 1995, può chiedere, entro il 31 ottobre 1995, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed agli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, collocandosi dopo l'ultimo funzionario avente la medesima anzianità nella qualifica, conservando la posizione soprannumeraria ad esaurimento.

     2. Per il personale inquadrato a norma del comma 1 si applica, ai fini del collocamento a riposo, la disposizione dell'art. 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e cessano di avere efficacia le disposizioni dell'art. 43 dello stesso decreto n. 336 del 1982. Nei confronti del medesimo personale la promozione alla qualifica superiore si consegue con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, in quanto applicabili.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 653, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.