§ 98.1.28681 - D.L. 24 giugno 1994, n. 405 .
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR


Settore:Normativa nazionale
Data:24/06/1994
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del D.L. 20 [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28681 - D.L. 24 giugno 1994, n. 405 [1].

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR

(G.U. 25 giugno 1994, n. 147)

 

     Art. 1.

     1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'art. 6, comma nono, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

     2. La disposizione di cui al comma primo non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     3. Decorsi i primi 6 mesi del periodo di fruizione di cui al comma primo, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

     4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art. 11.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.