§ 98.1.28414 - D.L. 14 luglio 1993, n. 226  .
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/07/1993
Numero:226


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle [...]
Art. 2.      1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei [...]
Art. 3.      1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 5.      1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28414 - D.L. 14 luglio 1993, n. 226  [1].

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(G.U. 16 luglio 1993, n. 165)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

     2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

     3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

     4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

     a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

     b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unità di strada" finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

     c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

     d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

     3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

     4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

     6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

     7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

     8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti".

     10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad essi trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti.

     11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

     12. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

     "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";

     b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.";

     c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";

     d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.".

 

          Art. 5.

     1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

     4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

     5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" presso la Presidemza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. e), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'art. 1 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'art. 5 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. h), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'art. 4 del presente decreto.