§ 98.1.28321 - D.L. 20 ottobre 1992, n. 414 .
Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1992
Numero:414


Sommario
Art. 1.      1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla [...]
Art. 2.      1. Entro il 31 ottobre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle [...]
Art. 3.      1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, e tra queste e terzi vengano compiute [...]
Art. 4.      1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e i progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, [...]
Art. 5.      1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento
Art. 6.      1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Per i debiti delle [...]
Art. 7.      1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai Consigli di amministrazione [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario [...]
Art. 9.      1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28321 - D.L. 20 ottobre 1992, n. 414 [1].

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM

(G.U. 20 ottobre 1992, n. 247)

 

     Art. 1.

     1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico della gestione liquidatoria.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

 

          Art. 2.

     1. Entro il 31 ottobre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonchè il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

     2. Entro il 15 novembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate di cui al comma 1, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, individui:

     a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi;

     b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perchè le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

     c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

     d) i princìpi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.

     3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con il medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad essi dovuti, con onere a carico della liquidazione.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni, nonchè operazioni di fusione e di scissione. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503e2503-bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata ai sensi dell'art. 2, comma 1, non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

     2. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi.

     3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti, per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

 

          Art. 4.

     1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e i progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie tutti gli atti occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinchè provvedano a compierli i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 3. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'art. 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.

     2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'intera azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'art. 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

     3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma deltitolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). ll provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

     4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tale comunicazione tiene luogo di ogni altro adempimento previsto dalla medesima legge. Il Ministro del tesoro, ove non ravvisi l'opportunità di trasmettere la comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottopone l'operazione all'esame del Consiglio dei Ministri, che può autorizzarla anche in deroga a quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delega per ogni potere previsto dal presente decreto a soggetti da lui prescelti e nominati, in tal caso fissando il compenso dovuto al soggetto delegato, con onere a carico delle singole società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

     6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste, ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono revocati per giusta causa.

     7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'art. 2, comma 2, e nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, e può concedere, ovvero dare istruzioni perchè siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'art. 3.

     8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messi a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari, fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della liquidazione.

     9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 2, comma 2, o dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti si applica l'art. 7, comma 1, della legge 30 giugno 1990, n. 218 e successive modificazioni. Alle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'art. 8, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, le polizze fideiussorie previste dall'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

     11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'art. 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

     12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, di acconti in conformità con i criteri previsti dall'art. 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni.

     13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

     14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della liquidazione, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

     15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

     16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

 

          Art. 5.

     1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

     a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

     b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

     2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 2, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti che le società interessate dalle operazioni di cui all'art. 3 contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento delle predette operazioni.

     3. Ai fini di cui al comma 1 e per far fronte alle più urgenti necessità, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

     4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di novanta giorni da quello fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonchè le modalità di pagamento anche in modo differenziato secondo le categorie di creditori.

     5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo le modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

     6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

     7. All'onere derivante dall'applicazione delpresente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".

 

          Art. 6.

     1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1.

     2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

     a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

     b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5;

     c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'art. 2, comma 2, o nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

     d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

     e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;

     f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonchè ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, che ad una società controllata di cui all'art. 2, comma 1, si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purchè si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'art. 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

     4. I contratti di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera b) del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

     5. L'ente soppresso e le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicati nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

     6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, per le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, nè chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile, nè iscrivere ipoteche.

 

          Art. 7.

     1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai Consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

     2. Nei confronti delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 24462447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2.

     3. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate di cui all'art. 2, comma 1, o tra le stesse società controllate, individuate con apposito decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, dopo il 18 luglio 1992. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'art. 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 febbraio 1993, n. 33, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.