§ 98.1.28302 - D.L. 14 agosto 1992, n. 362 .
Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1992
Numero:362


Sommario
Art. 1.      1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla [...]
Art. 2.      1. Entro il 31 agosto 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle [...]
Art. 3.      1. Il programma di cui al comma 2, dell'art. 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 4.      1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi [...]
Art. 5.      1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'art. 7 [...]
Art. 6.      1. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuate con decreto del Ministro del [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario [...]
Art. 8.      1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto
Art. 9.      1. Le disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28302 - D.L. 14 agosto 1992, n. 362 [1].

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM

(G.U. 20 agosto 1992, n. 195)

 

     Art. 1.

     1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

 

          Art. 2.

     1. Entro il 31 agosto 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359 del codice civile, consegnano al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti.

     2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

     a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

     b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonchè dei beni mobili e immobili, e dei cespiti attivi o passivi;

     c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e delle società non trasferite.

     3. Nei confronti delle società controllate di cui al comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 2446e2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui al comma 2.

     4. Fino a quando non siano chiuse le operazioni di liquidazione, è fatto divieto agli amministratori delle società controllate dall'ente soppresso di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria, fatti salvi quelli consentiti dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

     5. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

 

          Art. 3.

     1. Il programma di cui al comma 2, dell'art. 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ha facoltà, procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di alienare, dismettere, trasferire a soggetti privati o pubblici, aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi dell'ente soppresso, o delle società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, anche prima dell'approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'art. 2, comma 5.

     2. Fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 5, il commissario liquidatore può porre in essere o autorizzare le alienazioni, le dismissioni e i trasferimenti di cui al comma 1 con soggetti direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In tal caso, i relativi contratti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, e hanno efficacia dalla data di approvazione.

     3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale. Decorso tale periodo, le società di cui all'art. 2, comma 1, sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento che dichiara la liquidazione è adottato, su proposta del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza.

     4. Il commissario informa, con relazioni trimestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

     5. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie dell'ente soppresso e delle società controllate e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 5 dell'art. 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

     6. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

     7. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

     8. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

     9. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui al comma 1. Nel programma saranno indicate modalità per il pensionamento anticipato del personale suddetto.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate con il decreto del Ministro del tesoro in data 13 agosto 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

     2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

     3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunziare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonchè alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data del 18 luglio 1992. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: “Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".

     5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrate nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

     6. Il commissario può provvedere al pagamento, ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate, di acconti in conformità ai criteri previsti dall'art. 2, comma settimo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

     2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui allalegge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dallalegge 20 dicembre 1985, n. 749, nonchè ai prestiti BEI di cui allalegge 27 dicembre 1983, n. 730.

     3. Le disposizioni del comma 1 non sono altresì applicabili:

     a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

     b) ai debiti, anche antecedenti alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma.

     4. Il commissario può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 1, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 3, lettera b), purchè si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere della società di cui all'art. 2, comma 5, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e della società controllante, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

     5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati sanzioni o penali disposte da legge, atti amministrativi o contratti in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1.

     6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992, non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle società del gruppo, nè chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile.

 

          Art. 6.

     1. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente aumento del capitale sociale.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate dopo il 18 luglio 1992.

 

          Art. 8.

     1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. Le disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1993, n. 33, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.