§ 98.1.28199 - D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 .
Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1991
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Art. 2.  Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
Art. 3.  Particolari modalità di applicazione dell'imposta
Art. 4.  Adempimenti degli intermediari
Art. 5.  Accertamento dell'imposta e sanzioni
Art. 6.  Disposizioni di attuazione e transitorie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28199 - D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 [1].

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

(G.U. 28 gennaio 1991, n. 23)

 

     Art. 1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

     1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

 

          Art. 2. Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

     1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico [2] .

     2. [3]

     3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

     4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano [4] .

     5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, semprechè fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente [5] .

     5-bis. All'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'art. 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote” [6].

     6. [7]

 

          Art. 3. Particolari modalità di applicazione dell'imposta

     1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze [8] .

     2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti [9] .

     3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito. [10]

     4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera, effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato [11] .

     5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto [12] .

     6. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     “c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

     c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;'' [13] .

     6-bis. All'art. 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lettere a), b) e c)'' sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)” [14].

 

          Art. 4. Adempimenti degli intermediari [15]

     1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'art. 1 anche come acquirenti, nonchè i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'art. 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

     2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

 

          Art. 5. Accertamento dell'imposta e sanzioni

     1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1 per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico dei soggetti indicati all'art. 4 comma 1 è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni. La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'art. 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto [16] .

 

          Art. 6. Disposizioni di attuazione e transitorie

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale [17] .

     2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dall'art. 11–bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 [18] .

     2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991 [19] .

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Comma sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma modificato dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[19]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.