§ 98.1.28103 - D.L. 14 aprile 1989, n. 129 .
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/04/1989
Numero:129


Sommario
Art. 1.      1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 [...]
Art. 2.      1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi
Art. 3.      1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28103 - D.L. 14 aprile 1989, n. 129 [1].

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 15 aprile 1989, n. 88)

 

     Art. 1.

     1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

     a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

     b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

 

          Art. 2.

     1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

     a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 °C

     b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

     c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

     d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

     e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

     f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg;

     g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

     2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, od importati con il pagamento della sovrimposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2; l'eccedenza potrà essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 28 luglio 1989, n. 277, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.