§ 98.1.26542 - Legge 4 marzo 1989, n. 76 .
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/03/1989
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26542 - Legge 4 marzo 1989, n. 76 [1].

Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

(G.U. 6 marzo 1989, n. 54)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.