§ 98.1.26436 - Legge 9 ottobre 1987, n. 417 .
Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/10/1987
Numero:417


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26436 - Legge 9 ottobre 1987, n. 417 [1].

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

(G.U. 12 ottobre 1987, n. 238)

 

     Art. 1.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

     b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

     c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

     2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.

     3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione .

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Abrogata dall'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.