§ 98.1.27780 - D.L. 15 novembre 1985, n. 626 .
Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1985
Numero:626


Sommario
Art. 1.      1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, numero 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27780 - D.L. 15 novembre 1985, n. 626 [1].

Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 16 novembre 1985, n. 270)

 

     Art. 1.

     1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, numero 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'art. 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

     2. L'inquadramento di cui al comma precedente non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

     3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati.

     4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei primi due commi, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento e sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma precedente sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 24 marzo 1986, n. 78, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.