§ 98.1.27698 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 2 .
Misure urgenti in materia sanitaria


Settore:Normativa nazionale
Data:10/01/1983
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella [...]
Art. 2.      Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle e sulle confezioni, della partecipazione [...]
Art. 3.      Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al [...]
Art. 4.      Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato [...]
Art. 5.      A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica [...]
Art. 6.      In deroga all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere per l'anno 1983 i proventi e i redditi spettanti a [...]
Art. 7.      Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa resta disciplinata dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con [...]
Art. 8.      La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. [...]
Art. 9.      Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27698 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 2 [1].

Misure urgenti in materia sanitaria

(G.U. 10 gennaio 1983, n. 8)

 

     Art. 1.

     Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, comprende:

     a) l'elenco dei medicinali destinati alla terapia degli stati di emergenza e ad assicurare la sopravvivenza per trattamenti di lunga durata;

     b) l'elenco dei medicinali a base di antibiotici e chemioterapici;

     c) l'elenco dei medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati in base ai principi di cui al terzo comma dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera a) sono esenti dalla partecipazione alla spesa degli assistiti; sui medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera b) la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è fissata nella misura del 5% del prezzo di vendita al pubblico.

     I medicinali non compresi negli elenchi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale con la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del 20% del prezzo di vendita al pubblico. E' altresì dovuta una quota di partecipazione di L. 1.500 per ogni ricetta spedita ad eccezione di quelle contenenti solo medicinali previsti nell'elenco di cui alla lettera a).

     Il Ministro della sanità, con il decreto che autorizza l'immissione in commercio di una specialità medicinale, stabilisce, in via provvisoria, sentito il comitato di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, se la specialità stessa debba essere inclusa in uno degli elenchi di cui al primo comma. La classificazione definitiva è adottata in sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico.

     La quota di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, di cui ai commi secondo e terzo, versata al farmacista all'atto del prelievo, è arrotondata alle cento lire superiori.

     Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui ai commi secondo e terzo, gli assistiti indicati ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     Il Ministro della sanità, sentito il comitato di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può stabilire, in deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, un limite massimo anche percentuale alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per ricette prescriventi specifici medicinali di prezzo elevato, necessari per terapie di lunga durata, non compresi nell'elenco dei farmaci esenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di rimborso della quota di partecipazione eccedente tale limite.

     Fino alla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al primo comma restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 3 della predetta legge.

 

          Art. 2.

     Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

     Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino, anche in altra parte della confezione.

     Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

     Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

 

          Art. 3.

     Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

     Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perchè non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

     Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso Comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

     Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

 

          Art. 5.

     A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, prevista dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 30% con il limite minimo di lire mille e massimo di lire ventimila per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire sessantamila. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei commi terzo e seguenti dell'articolo stesso.

 

          Art. 6.

     In deroga all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere per l'anno 1983 i proventi e i redditi spettanti a titolo diverso dalla quota di fondo sanitario. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad utilizzare, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, le somme trattenute fino al massimo della metà.

 

          Art. 7.

     Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa resta disciplinata dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

     Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale.

     I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

     I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

 

          Art. 8.

     La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 9.

     Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - espongono nei confronti dello Stato.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazioni degli enti soppressi, comunque, affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

     Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto ufficio liquidazioni.

     Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

     Nei confronti degli enti o organismi soppressi, la cui liquidazione è affidata allo speciale ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non può essere iniziata alcuna azione esecutiva individuale e perdono efficacia quelle anteriormente iniziate.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 11 marzo 1983, n. 638, restano validi gli atti ed i provvedimenti ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del presente decreto.