§ 98.1.27539 – D.L. 30 marzo 1978, n. 79.
Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".


Settore:Normativa nazionale
Data:30/03/1978
Numero:79


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  


§ 98.1.27539 – D.L. 30 marzo 1978, n. 79. [1]

Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".

(G.U. 31 marzo 1978, n. 89).

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1977, numero 802, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978 [2] .

     Nessun contributo è dovuto dallo Stato per effetto della proroga di cui al precedente comma.

     L'art. 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso [3] .

     Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978 [4] .

     La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243 [5] .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 26 maggio 1978, n. 222.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1978, n. 222.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1978, n. 222.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1978, n. 222.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1978, n. 222.