§ 42.2.8L - Legge 25 ottobre 1977, n. 802.
Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:25/10/1977
Numero:802


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.
Art. 2.      E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'art. 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e [...]


§ 42.2.8L - Legge 25 ottobre 1977, n. 802.

Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni.

(G.U. 7 novembre 1977, n. 303)

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.

 

          Art. 2.

     E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'art. 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 25.000.000 per il successivo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.