§ 42.2.58 - Legge 6 marzo 1958, n. 243 .
Costituzione di un Ente per le Ville Venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:06/03/1958
Numero:243


Sommario
Art. 1.      E' costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'art. 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville [...]
Art. 2.      Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.
Art. 3.      Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonchè alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle [...]
Art. 4.      Organi del Consorzio sono:
Art. 5. 
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione:
Art. 8.      Il Comitato esecutivo è composto:
Art. 9.      Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli con determinazione da [...]
Art. 10.      Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.
Art. 11.      Il Collegio dei revisori è composto:
Art. 12.      Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 13.      Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire [...]
Art. 14.      I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni [...]
Art. 15.      Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.
Art. 16.      Le entrate del Consorzio sono costituite:
Art. 17.      Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.
Art. 18. 
Art. 19.      I proprietari delle ville di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la [...]
Art. 20.      Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia [...]
Art. 21. 
Art. 22.      A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'Iscrizione sarà effettuata a semplice [...]
Art. 23.      Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il [...]
Art. 24. 
Art. 25.      I proprietari dello ville di cui all'art. 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, [...]
Art. 26. 
Art. 27.      Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'art. 1.
Art. 28. 
Art. 29.      Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Art. 30. 
Art. 31.      Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.
Art. 32.      Per tutti gli atti o le controversie l'Ente delle Ville Venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.
Art. 33.      Il contributo dello Stato di cui all'art. 16 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:
Art. 34.      Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Ente provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.
Art. 35.      Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio [...]


§ 42.2.58 - Legge 6 marzo 1958, n. 243 [1].

Costituzione di un Ente per le Ville Venete.

(G.U. 4 aprile 1958, n. 82).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     E' costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'art. 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

     Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed assume la denominazione di “Ente per le Ville Venete".

     Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

 

          Art. 2.

     Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

     Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

 

          Art. 3.

     Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonchè alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

 

Capo II

DEGLI ORGANI

 

          Art. 4.

     Organi del Consorzio sono:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) il Collegio dei revisori.

     Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 5. [2]

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente del Consorzio;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vicepresidente;

     c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'art. 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;

     f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le Province di cui all'art. 2 [3] ;

     g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'art. 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

     Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il biennio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dell'art. 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

     b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonchè dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 3 devono essere consolidati e restaurati;

     c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonchè sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

     d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 3;

     e) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 8.

     Il Comitato esecutivo è composto:

     a) dal presidente del Consorzio;

     b) da un presidente di Amministrazione provinciale;

     c) da un presidente di Ente provinciale del turismo;

     d) da uno dei soprintendenti ai monumenti.

     I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

 

          Art. 9.

     Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

     Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.

 

          Art. 10.

     Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

     Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 11.

     Il Collegio dei revisori è composto:

     a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

     b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

     c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

 

          Art. 12.

     Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di Cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

     I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

     Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione nella gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

 

          Art. 13.

     Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

 

          Art. 14.

     I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

     In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

 

          Art. 15.

     Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.

     Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

 

Capo III

DEL FUNZIONAMENTO

 

          Art. 16.

     Le entrate del Consorzio sono costituite:

     a) dal contributo dello Stato delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo;

     b) dalle contribuzioni dei comuni e degli Istituti di credito di cui all'art. 2;

     c) da ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 17.

     Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.

 

          Art. 18. [4]

     Salvo quanto disposto dall'art. 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

     a) servizio dei mutui;

     b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

     c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

     d) onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

     e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.

     Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

 

          Art. 19.

     I proprietari delle ville di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento.

     Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

     Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

     Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

     La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

     Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

     Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

     Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 20.

     Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

 

          Art. 21. [5]

     Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'art. 19, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni nè superiore a 20.

     Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente.

     Il comitato esecutivo può disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

     a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

     b) reddito realizzato dalla villa;

     c) interesse artistico o storico della villa;

     d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

     Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

 

          Art. 22.

     A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'Iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

     Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito [6] .

 

          Art. 23.

     Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

     Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

 

          Art. 24. [7]

 

          Art. 25.

     I proprietari dello ville di cui all'art. 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

     Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorchè siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'art. 19. La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

 

          Art. 26. [8]

     L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'art. 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 27.

     Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'art. 1.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.

     L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 16, ad esclusione dei contributi già scontati.

     La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.

 

          Art. 28. [9]

     Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso [10].

     L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa [11].

     Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

     Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

 

          Art. 29.

     Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

          Art. 30. [12]

     Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

     un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

     un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

     due impiegati di carriera esecutiva;

     un impiegato di carriera ausiliaria.

     Il personale di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.

     In caso di necessità, l'ente può affidare incarichi di lavori a non più di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 31.

     Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.

 

          Art. 32.

     Per tutti gli atti o le controversie l'Ente delle Ville Venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 33.

     Il contributo dello Stato di cui all'art. 16 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:

Esercizio

1956-57

L.

100.000.000

"

1958-59

"

200.000.000

"

1959-60

"

200.000.000

"

1960-61

"

250.000.000

"

1961-62

"

250.000.000

"

1962-63

"

200.000.000

"

1963-64

"

200.000.000

"

1964-65

"

200.000.000

"

1965-66

"

200.000.000

"

1966-67

"

200.000.000

 

          Art. 34.

     Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Ente provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.

 

          Art. 35.

     Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella — Misura del contributo annuo facente carico ad Enti pubblici

a) Contributo complessivo degli Enti provinciali del turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza

L.

18.000.000

b) Amministrazione provinciale di Belluno

"

1.000.000

c) Amministrazione provinciale Padova

"

5.000.000

d) Amministrazione provinciale Rovigo

"

1.000.000

e) Amministrazione provinciale Treviso

"

4.000.000

f) Amministrazione provinciale Udine

"

3.000.000

g) Amministrazione provinciale Verona

"

4.000.000

h) Amministrazione provinciale Venezia

"

4.000.000

i) Amministrazione provinciale Vicenza

"

5.000.000

 


[1] L'efficacia della presente legge è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 1978 per effetto dell'art. 1 del D.L. 30 marzo 1978, n. 79.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 5 agosto 1962, n. 1336.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 7 luglio 1970, n. 600.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 5 agosto 1962, n. 1336.

[5] Articolo modificato dall'art. 4 della L. 5 agosto 1962, n. 1336 e così sostituito dall'art. 4 della L. 7 luglio 1970, n. 600.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 5 agosto 1962, n. 1336.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 30 marzo 1978, n. 79.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 7 luglio 1970, n. 600.

[9] Articolo così modificato dall'art. 6 della L. 5 agosto 1962, n. 1336.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 407.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 407.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 7 luglio 1970, n. 600.