§ 42.2.8B - Legge 7 luglio 1970, n. 600.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:07/07/1970
Numero:600


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      L'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'art. 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'art. 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 a carico del bilancio del Ministero della pubblica [...]


§ 42.2.8B - Legge 7 luglio 1970, n. 600.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete.

(G.U. 18 agosto 1970, n. 207)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

     "L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'art. 2 della legge stessa".

 

          Art. 2.

     L'art. 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

     "L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'art. 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".

 

          Art. 3.

     La lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:

     "f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le provincie di cui all'art. 2".

 

          Art. 4.

     L'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'art. 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

     "Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'art. 19, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni nè superiore a 20.

     Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente.

     Il comitato esecutivo può disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

     a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

     b) reddito realizzato dalla villa;

     c) interesse artistico o storico della villa;

     d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

     Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

 

          Art. 5.

     L'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'art. 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

     un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

     un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

     due impiegati di carriera esecutiva;

     un impiegato di carriera ausiliaria.

     Il personale di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.

     In caso di necessità, l'ente può affidare incarichi di lavori a non più di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione".

 

          Art. 6.

     E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 2526 e 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, fino al 1976, per l'importo di lire 100 milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.