§ 98.1.27111- Legge 20 giugno 1997, n. 174.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/06/1997
Numero:174


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27111- Legge 20 giugno 1997, n. 174. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(G.U. 23 giugno 1997, n. 144)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1997, N. 108.

     All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio".

     All'articolo 2:

     al comma 5, secondo periodo, le parole: "secondo comma," sono soppresse;

     al comma 6, le parole: "per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio".

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6-bis. In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa è determinato nella stessa misura spettante al personale militare.

     6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis, valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: "con finalità umanitarie" sono inserite le seguenti: "che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero"; e le parole: "che già operino in Albania da almeno due anni," sono soppresse:

     al comma 2, le parole: "10.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 milioni".

     All'articolo 6:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128)";

     al comma 1, dopo le parole: "decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,";

     al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis (Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato). - 1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296".

     All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con esclusione dell'articolo 6-bis.