§ 10.10.41 - D.L. 20 marzo 1997, n. 60 .
Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:20/03/1997
Numero:60


Sommario
Art. 1.      1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro [...]
Art. 2.      1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese [...]
Art. 3.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di [...]
Art. 4.      1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 10.10.41 - D.L. 20 marzo 1997, n. 60 [1] .

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.

(G.U. 20 marzo 1997, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

     2. Le predette attività sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni [2] .

     3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra, in mancanza di soluzioni diverse, in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonché ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria, ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione [3] .

     4. In conformità ai principi di cui al comma 1 o con le modalità ivi indicate, il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresì, alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attività di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano attività di trasporto [4] .

     5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria e di protezione, se esposti in patria a grave pericolo per l'incolumità personale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. A tale fine, il questore può rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto stabilito al comma 2, il nulla osta provvisorio è revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio [5] .

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicemtre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati per attività connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumità delle persone.

     3. Nei confronti delle persone cui non è rilasciato o è revocato il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessità di pubblico soccorso, il questore provvede al respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera, adottando, anche avvalendosi della forza pubblica, le misure occorrenti affinché gli interessati non si sottraggano all'esecuzione del provvedimento. Avverso il respingimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma la misura è eseguita anche in pendenza del ricorso.

     4. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, anche se soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di taluno dei reati previsti in materia di immigrazione clandestina, di prostituzione, di traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto in appositi moduli processo verbale, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

     5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura del questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

     3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997. [6]

     2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. [7]

     3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

     4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le disposizioni ivi richiamate.

     5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 maggio 1997, n. 128.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108.

[7]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108.