§ 98.1.26880 - Legge 17 febbraio 1994, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1994
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito [...]


§ 98.1.26880 - Legge 17 febbraio 1994, n. 121.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

     3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

     4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

     a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

     b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

     c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

     d) definizione del ciclo dei progetti;

     e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

     f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543

     All'art. 4:

     il comma 1 è sostituto dal seguente:

     "1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonchè a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".

     All'art. 5, al comma 1, dopo le parole: "degli enti pubblici," sono inserite le seguenti: "in numero pari a quello".

     All'art. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo".