§ 29.1.100 - D.L. 28 dicembre 1993, n. 543 .
Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:28/12/1993
Numero:543


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 2.      1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri [...]
Art. 3.      1. L'art. 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" [...]
Art. 4.      1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 12 della legge 26 [...]
Art. 5.      1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti [...]
Art. 6.      1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del [...]
Art. 7.      1. Al comma 4 dell'art. 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: "; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per [...]
Art. 8.      1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 29.1.100 - D.L. 28 dicembre 1993, n. 543 [1] .

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 29 dicembre 1993, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonchè dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

     2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

     a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

     b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

     c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonchè a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

     d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

     3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè al procuratore generale della Corte dei conti.

     4. La commissione dura in carica un anno [2] e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

 

          Art. 2.

     1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 3.

     1. L'art. 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

     2. Il funzionario "preposto" di cui all'art. 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

     3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'art. 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

 

          Art. 4.

     1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonchè a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data [3] .

     2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

     3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggetta a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

     3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo [4] .

 

          Art. 5.

     1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in numero pari a quello in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994 [5] .

     2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

 

          Art. 6.

     1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'art. 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Al comma 4 dell'art. 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: "; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario." sono sostituite dalle seguenti: ", tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.".

 

          Art. 8.

     1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.

     2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'art. 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli.

     3-bis. Le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo [6] .

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1994, n. 121.

[2]  Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2000 dall'art. 4 della L. 26 maggio 2000, n. 147.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.