§ 98.1.26573 - Legge 5 luglio 1989, n. 246.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/07/1989
Numero:246


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. E' istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi
Art. 3.      1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, [...]


§ 98.1.26573 - Legge 5 luglio 1989, n. 246.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

(G.U. 7 luglio 1989, n. 157)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. E' istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

     2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

     3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.

     5. L'organico della magistratura è aumentato di quarantadue unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali "dattilografo" e "assistente giudiziario". Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".

     7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 3.

     1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

     3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Allegato - (di cui all'articolo. 1 della legge di conversione) - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro otto mesi"; dopo le parole: "per i problemi delle aree urbane" sono inserite le seguenti: "la deliberazione del consiglio comunale contenente";

     al comma 4, le parole: "direttamente o a mezzo di propri delegati" sono soppresse;

     al comma 5, le parole: "ex ospedale psichiatrico" sono sostituite dalle seguenti: "ospedale psichiatrico".

     All'articolo 3:

     al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con"; al quarto periodo, dopo le parole: "stanziamento relativo a ciascun intervento" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo. 1";

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla legislazione antisismica";

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato.

     4-ter. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1".

     All'articolo 4:

     al comma 3, primo periodo, le parole: "ambientale e storico-monumentale" sono sostituite dalle seguenti: "ambientale, storico-monumentale ed antisismica"; l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "a tutela" sono inserite le seguenti: "delle zone sismiche,".

     All'articolo 6, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "di cui al presente decreto" sono inserite le seguenti: ", fatta esclusione per le misure contenute nell'articolo 8-bis"; alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992".

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis. - 1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno''.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

 

     Quadro A

     (Quadro omesso)

 

     Tabella A

     1. Corte di appello di Catanzaro:

     Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;

     Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;

     Tribunale di Cosenza: 1 giudice;

     Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;

     Tribunale di Crotone: 1 presidente di sezione;

     Tribunale di Crotone: 3 giudici;

     Procura della Repubblica di Crotone: 1 sostituto;

     Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;

     Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;

     Tribunale di Paola: 2 giudici;

     Tribunale di Rossano; 1 giudice;

     Pretura di Catanzaro: 1 pretore;

     Pretura di Crotone: 2 pretori;

     Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;

     Pretura di Paola: 1 pretore;

     Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

     2. Corte di appello di Reggio Calabria:

     Corte di appello di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

     Corte di appello di Reggio Calabria: 2 consiglieri;

     Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

     Tribunale di Reggio Calabria: 3 giudici;

     Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;

     Tribunale di Locri: 2 giudici;

     Procura della Repubblica di Locri: 1 sostituto;

     Tribunale di Palmi: 2 giudici;

     Procura della Repubblica di Palmi: 2 sostituti;

     Pretura di Reggio Calabria: 1 pretore;

     Pretura di Locri: 1 pretore;

     Pretura di Palmi: 1 pretore;

     Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore.