§ 38.13.12 - D.L. 8 maggio 1989, n. 166 .
Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:08/05/1989
Numero:166


Sommario
Art. 1.      1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed [...]
Art. 2.      1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e [...]
Art. 3.      1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'art. 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'art. 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua [...]
Art. 4.      1. Le Amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 deliberano il progetto delle opere, [...]
Art. 5.      1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, fatta esclusione per le misure contenute nell'art. 8 bis pari a lire 170 miliardi per [...]
Art. 7.      1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare [...]
Art. 8.      1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria [...]
Art. 8 bis.  [13]
Art. 9      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 38.13.12 - D.L. 8 maggio 1989, n. 166 [1] .

Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria

(G.U. 8 maggio 1989, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

     3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

 

          Art. 2.

     1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della Città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al presente articolo.

     2. Entro otto mesi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della Città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane la deliberazione del Consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi da realizzare, corredato dal progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione. [2]

     3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'art. 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

     4. Ove il sindaco della Città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite al Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva direttamente o a mezzo di propri delegati, avvalendosi, ove necessario, di organi e Uffici della pubblica Amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento. [3]

     5. L'area dell'ospedale psichiatrico della Città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il Comune di Reggio Calabria [4] .

 

          Art. 3.

     1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'art. 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'art. 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le Amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'art. 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determinare lo stanziamento relativo a ciascun intervento di cui all'art. 1 entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma. [5]

     2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi inoltre, provvedono; nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale e dalla legislazione antisismica [6] .

     3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'art. 24, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ed interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

     4. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'art. 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

     4 bis. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato. [7]

     4 ter. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 [8] .

 

          Art. 4.

     1. Le Amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle Amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

     2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli Uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

     3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed antisismica. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni [9] .

     4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela delle zone sismiche, dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3 [10] .

 

          Art. 5.

     1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'art. 2, comma 4.

     3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'art. 7 [11] , determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria". Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, fatta esclusione per le misure contenute nell'art. 8 bis pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

     a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 77;

     b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della Regione Calabria";

     c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla Regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla Regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992. [12]

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

     2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

     3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 8.

     1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai Ministri competenti su richiesta del comune. La durata del comando non può comunque essere superiore a tre anni.

     2. Per l'espletamento dei propri compiti, il funzionario comandato si avvale degli uffici e del personale del comune.

     3. Il funzionario comandato, qualora la sede di servizio di provenienza sia diversa da quella di destinazione, viene considerato in missione per tutta la durata del comando.

 

          Art. 8 bis. [13]

     1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella Città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria. [14]

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 5 luglio 1989, n. 246.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Numero così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 13 maggio 1989, n. 110.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108.