§ 98.1.26572 - Legge 30 giugno 1989, n. 244.
Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1989
Numero:244


Sommario
Art. 1.      1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo [...]


§ 98.1.26572 - Legge 30 giugno 1989, n. 244.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

(G.U. 1 luglio 1989, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale".

     2. I commi primo e secondo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.

     Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale".

     3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: "commissione elettorale mandamentale", "sottocommissione elettorale mandamentale", "mandamento", sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "commissione elettorale circondariale", "sottocommissione elettorale circondariale", "circondario".

     4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".

 

          Art. 4.

     1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

     2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

     3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

     4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

     5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.