§ 98.1.25927 - Legge 9 aprile 1984, n. 61.
Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1984
Numero:61


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Al terzo comma dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo" sono [...]
Art. 3.      All'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
Art. 4.      All'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
Art. 5.      All'art. 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 6.      All'art. 29, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le parole "dipendenti e degli uffici consolari che saranno"
Art. 7.      All'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 8.      Al numero 1 del primo comma dell'art. 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "per la nomina degli scrutatori dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "per la [...]
Art. 9.      All'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 10.      Al primo comma dell'art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori"
Art. 11.      All'art. 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 2 e 6 del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti
Art. 12.      All'art. 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
Art. 13.      All'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000" sono sostituite dalle seguenti: "ammontante, [...]
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'art. 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Il quarto comma dell'art. 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per [...]
Art. 19.      Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e7 è spostato, rispettivamente, [...]
Art. 20.      Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge


§ 98.1.25927 - Legge 9 aprile 1984, n. 61.

Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

(G.U. 11 aprile 1984, n. 101)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

     Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

     L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

     La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

     La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Al terzo comma dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla costituzione di quello successivo".

 

          Art. 3.

     All'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

     Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo".

     Il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura".

     L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

     "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione".

 

          Art. 4.

     All'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

     Al primo comma, dopo le parole "20 marzo 1967, n. 223", sono inserite le seguenti: ", nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40".

     Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali".

     Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "nonchè gli elettori familiari con essi conviventi". Al secondo periodo dello stesso comma, le parole "31 marzo 1979" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'art. 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".

     Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 7".

     Al terzo comma sono soppresse le parole "attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e".

     Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'art. 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'art. 50”.

 

          Art. 5.

     All'art. 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

     Al primo comma le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il ventesimo".

     Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

     "Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'art. 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'art. 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'art. 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato art. 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso art. 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

     Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'art. 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'art. 32 del testo unico 30 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'art. 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma".

 

          Art. 6.

     All'art. 29, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le parole "dipendenti e degli uffici consolari che saranno".

 

          Art. 7.

     All'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

     Al primo comma le parole "non oltre il 30 aprile 1979" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'art. 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".

     Al secondo comma, primo periodo, le parole "non inferiore a 400" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 200". Al medesimo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni, l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti".

 

          Art. 8.

     Al numero 1 del primo comma dell'art. 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "per la nomina degli scrutatori dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi".

 

          Art. 9.

     All'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

     Al primo comma le parole "elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate" sono sostituite dalle seguenti: "elettori italiani residenti nel Paese".

     Al terzo comma le parole "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".

 

          Art. 10.

     Al primo comma dell'art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori".

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361".

 

          Art. 11.

     All'art. 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 2 e 6 del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

     "2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario";

     "6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'art. 30 nonchè un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'art. 28”.

 

          Art. 12.

     All'art. 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

     Al secondo comma le parole "all'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al terzo comma".

     Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Ha, inoltre diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori.

     Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale".

     Il settimo comma è sostituito dal seguente:

     "I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale".

     Al penultimo comma le parole "del decimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "del dodicesimo comma".

 

          Art. 13.

     All'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000" sono sostituite dalle seguenti: "ammontante, rispettivamente a lire 120.000 ed a lire 100.000".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano".

 

          Art. 15.

     L'art. 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unità ai sensi e per gli effetti del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente ivi previsto, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione".

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nel 1984, valutato in quattro miliardi di lire, fa carico sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 16.

     L'art. 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento economico spettante, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge.

     Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

     Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione".

 

          Art. 17.

     Il quarto comma dell'art. 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'art. 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'art. 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonchè per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'art. 37,provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati".

     Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge".

 

          Art. 18.

     Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonchè tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 310 miliardi, si provvede, quanto a lire 270 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

     La spesa di cui al comma precedente è iscritta per lire 278 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 12 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 10 miliardi ciascuno negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

 

          Art. 19.

     Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984.

 

          Art. 20.

     Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella A - CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE

Capoluogo della Circoscrizioni

I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)

Venezia

III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)

Palermo

 

     Tabella B - MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

     PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

     (Omissis)

 

     Tabella C - MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

     PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

     (Omissis)