§ 24.1.7 - D.L. 3 luglio 1976, n. 451 .
Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:03/07/1976
Numero:451


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Marchio CEE.
Art. 4.  Immissione sul mercato.
Art. 5.  Tolleranze.
Art. 6.  Iscrizioni metrologiche.
Art. 7.  Volume effettivo
Art. 8.  Disposizioni transitorie.
Art. 9.  Bottiglie recipienti-misura.
Art. 10.  Capacità delle bottiglie CEE.
Art. 11.  Immissione sul mercato.
Art. 12.  Sistemi di riempimento e tolleranze.
Art. 13.  Iscrizioni metrologiche.
Art. 14.  Marchio del fabbricante.
Art. 15.  Controlli.
Art. 16.  Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE.
Art. 17.  Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE.
Art. 18.  Modalità di applicazione delle sanzioni.
Art. 19.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie
Art. 20.      La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici [...]
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 24.1.7 - D.L. 3 luglio 1976, n. 451 [1] .

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

(G.U. 6 luglio 1976, n. 175)

 

Titolo I

IMBALLAGGI PRECONFENZIONATI

 

     Art. 1. Campo di applicazione [2].

     [Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri.

     Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:

     punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;

     punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali [3] .]

 

          Art. 2. Definizioni. [4]

     [Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

     Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso [5] .

     Il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull'imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere.

     Il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene effettivamente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20 °C.

     L'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio.]

 

          Art. 3. Marchio CEE. [6]

     [I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE [7] .

     I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominanti "preimballaggi CEE" [8] .

     Le caratteristiche e modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.]

 

          Art. 4. Immissione sul mercato. [9]

     [Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate [10] .

     I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalità ivi specificate [11] .

     (Omissis) [12].

     Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

     1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;

     2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;

     3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;

     4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

     5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;

     6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri [13] .

     Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri [14] .]

 

          Art. 5. Tolleranze. [15]

     [L'errore massimo tollerato in meno è quello fissato nella tabella allegato III.

     Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, i preimballaggi CEE devono essere confezionati in modo che soddisfino alle seguenti condizioni:

     a) il volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume nominale;

     b) la proporzione dei preimballaggi che presentino un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere tale che l'insieme dei preimballaggi risponda alle condizioni definite all'allegato II;

     c) nessun preimballaggio può presentare un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato.]

 

          Art. 6. Iscrizioni metrologiche. [16]

     [I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:

     a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome [17] ;

     b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunità.

     Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalità e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alle norme di cui al titolo II e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, è necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.

     Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo.]

 

          Art. 7. Volume effettivo [18].

     [Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.]

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie. [19]

     [Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) 19 dicembre 1974, n. 106, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, i preimballaggi confezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'art. 5 e dell'allegato I anche se non rispondenti alle altre norme del presente decreto possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per i preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE.

     Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

     1 ml = 0,0352 fluid ounce;

     1 l = 1,760 pints oppure 0,220 gallon [20] .

     Le indicazioni in unità UK non debbono essere di rilievo e dimensioni superiori a quelle delle unità SI.]

 

Titolo II

BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

 

          Art. 9. Bottiglie recipienti-misura.

     Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

     1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;

     2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;

     3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

     Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".

 

          Art. 10. Capacità delle bottiglie CEE.

     La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.

     La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.

     La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

     Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

     Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo [21] .

 

          Art. 11. Immissione sul mercato.

     Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

 

          Art. 12. Sistemi di riempimento e tolleranze.

     Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.

     Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

 

          Art. 13. Iscrizioni metrologiche.

     Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:

     - la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,

     - e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

 

          Art. 14. Marchio del fabbricante.

     I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.

     L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

 

Titolo III

CONTROLLI E SANZIONI

 

          Art. 15. Controlli.

     Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi [22].

     Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V [23].

     Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.

 

          Art. 16. Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE. [24]

     [Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato preimballaggi CEE non conformi alle disposizioni del presente decreto in materia di volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     Chiunque produce o importa preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000.

     Chiunque produce o importa preimballaggi CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, qualora sia a conoscenza della violazione.]

 

          Art. 17. Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE.

     Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

 

          Art. 18. Modalità di applicazione delle sanzioni.

     Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 20.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

     I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

 

          Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I [25]

     (Omissis).

 

     Allegato II [26]

     (Omissis).

 

     Allegato III [27]

     (Omissis).


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 19 agosto 1976, n. 614.

[2] Articolo modificato dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825, già sostituito dall'art. 1 della L. 16 febbraio 1987, n. 47 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825 e abrogato dall'art. 1 della L. 16 febbraio 1987, n. 47.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[17] Lettera sostituita dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825, già modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 12 novembre 1982, n. 312 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L. 16 febbraio 1987, n. 47.

[18] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825.

[21] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[24] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[25] Allegato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[26] Allegato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[27] Allegato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.