§ 98.1.26414 - Legge 16 febbraio 1987, n. 47.
Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/02/1987
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle [...]
Art. 2.      1. Nella lettera a) dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita [...]
Art. 3.      1. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26414 - Legge 16 febbraio 1987, n. 47.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

(G.U. 26 febbraio 1987, n. 47)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

     "I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al n. 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate".

     2. Il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. Nella lettera a) dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: "o il millilitro, è seguito", sono sostituite dalle seguenti: "o il millilitro, seguito".

 

          Art. 3.

     1. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

     "Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto".

 

          Art. 4.

     1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato

     (Omissis)