§ 22.6.70 - D.L. 25 marzo 1993, n. 78.
Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:25/03/1993
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 22.6.70 - D.L. 25 marzo 1993, n. 78. [1]

Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

(G.U. 25 marzo 1993, n. 70).

 

Art. 1.

     1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:

     a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, a fronte di singoli progetti elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresì, all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

     b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;

     c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83;

     d) lire 10 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari;

     e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

     a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

     b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 20 maggio 1993, n. 156.