§ 22.6.39 - D.L. 2 ottobre 1967, n. 867.
Misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:02/10/1967
Numero:867


Sommario
Art. 1. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 22.6.39 - D.L. 2 ottobre 1967, n. 867. [1]

Misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

(G.U. 4 ottobre 1967, n. 248).

 

Art. 1. [2]

     Per le importazioni, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella C), lettera A), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, può essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi.

 

Art. 2.

     Il contributo è determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, tenendo conto:

     a) della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

     b) del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;

     c) delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967;

     d) delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

     e) del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati;

     f) della situazione del mercato interno petrolifero.

     Le modalità per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini della determinazione del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro [3].

 

Art. 3.

     Possono ottenere il contributo gli imprenditori che gestiscono stabilimenti di lavorazione e che risultino intestatari delle bollette di importazione, o che:

     1) abbiano ricevuto, per la successiva lavorazione, gli oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sono richiesti i contributi;

     2) o abbiano ottenuto, a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto proprio, prodotti anche se successivamente trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi.

     Hanno altresì titolo al contributo coloro che, anche se non sono intestatari di bolletta d'importazione:

     a) abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

     b) abbiano avviato alla esportazione od al bunkeraggio internazionale, in base ad autorizzazione ministeriale, prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione in temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, a fronte di nazionalizzazioni di prodotti finiti provenienti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di proprietà di committente estero.

     Il contributo deve essere richiesto secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

 

Art. 4.

     Il contributo è concesso, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione dell'Ufficio manifesti della dogana competente, risultino arrivati nei porti della Repubblica a far tempo dal 1° luglio 1967, e che, dalla bolletta d'importazione omologata dalla Dogana, risultino nazionalizzati per il consumo interno.

     Il contributo è corrisposto anche per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondenti ai prodotti finiti, soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, nazionalizzati a far tempo dalla stessa data a scarico di bolletta di temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione di cui sopra, risultino arrivati dal 1° luglio 1967.

     Non sono ammessi a contributo i prodotti finiti nazionalizzati a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto di committenti esteri.

     Il contributo è concesso nella misura determinata per il mese di arrivo, accertato con il certificato indicato nel primo comma del presente articolo.

 

Art. 5.

     Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale - deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali, dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore, del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso al contributo e fino al 31 marzo 1968. [4].

     Il recupero è operato nei confronti degli importatori a favore dei quali viene concesso il contributo [5].

     Il recupero è commisurato, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, alla media ponderale dei contributi già riconosciuti all'importatore, per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati.

     Per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tale recupero è pari al contributo già riconosciuto all'importatore per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati. Qualora tali prodotti siano stati ricavati da oli minerali greggi naturali di petrolio che abbiano fruito di contributi di diverso ammontare ai sensi del precedente art. 4, il recupero è calcolato a partire dai corrispondenti quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio che hanno beneficiato del contributo più elevato.

     I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per cento [6].

     Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per conto di committente estero [7].

     Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7. Tale recupero è effettuato al netto di quello relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali [8].

     I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro [9].

 

Art. 6.

     Gli importatori sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai programmi di importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio predisposti per il mese successivo, e distinti per provenienza e per posizione doganale, nonché i dati riguardanti le importazioni degli oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese precedente.

     La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fornita anche per le esportazioni e per i bunkeraggi internazionali.

     Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, nonché ai bunkeraggi internazionali, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza [10].

 

Art. 7.

     E' istituita con decreta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una Commissione consultiva, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e composta di un rappresentante: del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della marina mercantile, del Ministero del commercio estero, del Ministero delle partecipazioni statali, dell'Unione petrolifera e dell'ente nazionale idrocarburi [11].

     Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti in numero non superiore a tre.

     La segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

     La Commissione, oltre a svolgere i compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, esamina le domande di concessione del contributo, con la relativa documentazione, ed esprime in merito il proprio parere.

     Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di contributo o sulle relative documentazioni, la Commissione può disporre per l'audizione degli interessati.

 

Art. 8.

     Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dispone i controlli che ritiene necessari.

 

Art. 9.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a coordinare gli approvvigionamenti di oli minerali greggi naturali di petrolio, tenuto conto anche degli accordi intervenuti in sede OCSE, e sentito il Ministro per il commercio estero.

 

     Art. 10. [12]

     Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto e sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano tentato di frodare.

     Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma si osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le modalità che verranno precisate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze.

 

     Art. 11. [13]

     Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta, in relazione all'emissione dei certificati di credito di cui al successivo art. 12, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la somma complessiva di lire 90 miliardi.

     Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono utilizzate nell'esercizio 1968.

 

Art. 12.

     Al fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi.

     I certificati saranno rimborsati in due rate eguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonché ogni altra condizione e modalità riguardante il collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - e l'emissione dei titoli stessi.

     Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, nonché dagli interessi relativi al 1967 e al 1968 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

 

Art. 13.

     Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo, ai loro interessi e agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

 

Art. 14.

     Per far fronte all'onere relativo al rimborso dei certificati di credito e per il pagamento degli interessi relativi all'anno finanziario 1969, è prorogato al 31 dicembre 1969 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

 

Art. 15.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 1 dicembre 1967, n. 1098.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[12] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 dicembre 1967, n. 1098.