§ 37.1.13 – L. 15 giugno 1950, n. 330.
Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:15/06/1950
Numero:330


Sommario
Art. 1.      E' abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 [...]
Art. 2.      E' istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore [...]
Art. 3.      Il provento del diritto di cui all'art. 2 sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel capo II (Dogane e diritti marittimi) dello stato di previsione del [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 37.1.13 – L. 15 giugno 1950, n. 330.

Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi.

(G.U. 17 giugno 1950, n. 137).

 

     Art. 1.

     E' abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato, nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.

 

          Art. 2.

     E' istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.

     Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.

 

          Art. 3.

     Il provento del diritto di cui all'art. 2 sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel capo II (Dogane e diritti marittimi) dello stato di previsione del bilancio di entrata.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

     Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potrà eccedere l'ammontare dei dazi convenzionali col protocollo anzidetto.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.