§ 22.6.118 - Legge 1 dicembre 1967, n. 1098.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:01/12/1967
Numero:1098


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, con le [...]


§ 22.6.118 - Legge 1 dicembre 1967, n. 1098. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

(G.U. 2 dicembre 1967, n. 301)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1 le parole: "della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi" sono sostituite dalle altre: "degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi".

     All'art. 2, ultimo comma, le parole: "ai fini del calcolo sono sostituite dalle altre: "ai fini della determinazione".

     All'art. 5: il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

     "Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale - deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali, dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore, del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso al contributo e fino al 31 marzo 1968.

     Il recupero è operato nei confronti degli importatori a favore dei quali viene concesso il contributo";

     gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per cento.

     Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per conto di committente estero.

     Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7. Tale recupero è effettuato al netto di quello relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.

     I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro".

     All'art. 6 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, nonchè ai bunkeraggi internazionali, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza".

     All'art. 7, primo comma, dopo le parole: "del Ministero del commercio estero", sono aggiunte le altre: "del Ministero delle partecipazioni statali,".

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto e sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano tentato di frodare.

     Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma si osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le modalità che verranno precisate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze".

     L'art. 11 è sostituto dal seguente:

     "Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta, in relazione all'emissione dei certificati di credito di cui al successivo art. 12, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la somma complessiva di lire 90 miliardi.

     Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono utilizzate nell'esercizio 1968".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.