§ 22.5.1d - Legge 5 giugno 1962, n. 586.
Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:05/06/1962
Numero:586


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 14 bis
Art. 9.      Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 14 ter
Art. 10.      Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 16 bis
Art. 11.      I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti [...]
Art. 12.      Dall'entrata in vigore della presente legge è consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura [...]


§ 22.5.1d - Legge 5 giugno 1962, n. 586.

Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.

(G.U. 3 luglio 1962, n. 166).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

     a) comune o originario;

     b) semifino;

     c) fino;

     d) superfino.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo.

     Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

     Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".

 

          Art. 2.

     L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

     a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo "Superfino", "Fino", "Semifino" o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purchè vendute con la sola indicazione di "Riso comune sottotipo", ovvero "Riso originario sottotipo", da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

     b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

     c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di "Risetto", che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

     Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura "non atto all'alimentazione umana" sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

     Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene".

 

          Art. 3.

     L'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.

     Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

     a) il gruppo di appartenenza;

     b) la varietà.

     E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri più grandi o più appariscenti.

     Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non può comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.

     I risi comuni o originari appartenenti alle varietà indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, semprechè tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita.

     Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.

     Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.

     Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.

     Sono considerati posti in vendita:

     a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;

     b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;

     c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione".

 

          Art. 4.

     L'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dall'articolo 2, nonchè dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura.

     Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

     E' consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'articolo 2, purchè alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine "Ostigliato".

 

          Art. 5.

     L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "E' consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

     Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza".

 

          Art. 6.

     L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni".

 

          Art. 7.

     L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

     Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000".

 

          Art. 8.

     Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 14 bis:

     "Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale".

 

          Art. 9.

     Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 14 ter:

     "Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".

 

          Art. 10.

     Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente art. 16 bis:

     "Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa la oblazione.

     In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".

 

          Art. 11.

     I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 12.

     Dall'entrata in vigore della presente legge è consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio.