§ 22.5.12 - L. 18 marzo 1958, n. 325.
Disciplina del commercio interno del riso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:18/03/1958
Numero:325


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 14 ter. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 22.5.12 - L. 18 marzo 1958, n. 325. [1]

Disciplina del commercio interno del riso.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92).

 

Art. 1. [2]

     1. Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

     2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purché sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato.

 

     Art. 2. [3]

     Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

     a) comune o originario;

     b) semifino;

     c) fino;

     d) superfino.

     Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita [4].

     Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti [5].

     Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre [6].

 

     Art. 3.

     E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

     Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

     Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento.

     Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato" e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

 

     Art. 4. [7]

     E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

     a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo "Superfino", "Fino", "Semifino" o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purché vendute con la sola indicazione di "Riso comune sottotipo", ovvero "Riso originario sottotipo", da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

     b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

     c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di "Risetto", che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

     Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura "non atto all'alimentazione umana" sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

     Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene.

 

     Art. 5. [8]

     Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza [9].

     E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'art. 2. Tale indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri più grandi o più appariscenti.

     Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non può comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.

     (Omissis) [10].

     Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'art. 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.

     Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purché riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.

     Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.

     Sono considerati posti in vendita:

     a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;

     b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;

     c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione.

 

     Art. 6. [11]

     E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dall'art. 2, nonché dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purché sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura.

     Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

     E' consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'art. 2, purché alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine “Ostigliato”.

 

     Art. 7. [12]

 

     Art. 8. [13]

     Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

     1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     2) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

     Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

     Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.

 

     Art. 11.

     La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

 

     Art. 12.

     La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera b), è punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

     Art. 13.

     Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'art. 4, lettera a), è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

     Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

 

     Art. 14. [14]

     Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

     Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 4, secondo e terzo comma, e nell'art. 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

 

     Art. 14 bis. [15]

     Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale.

 

     Art. 14 ter. [16]

     Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

 

     Art. 15.

     Nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.

     In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

 

     Art. 16.

     Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

     a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

     b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;

     c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

 

     Art. 16 bis. [17]

     Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa la oblazione.

     In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati.

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente art. 2.

     E' consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonché una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

     E' concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 18.

     In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art. 2, è consentito una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.


[1] Abrogata dall'art. 15 del D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[5] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[6] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[9] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[10] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[12] Articolo sostituito dalla L. 5 giugno 1962, n. 586 e ora abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L. 5 giugno 1962, n. 586.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 5 giugno 1962, n. 586.