§ 21.1.9 - D.Lgs. 2 febbraio 1948, n. 23.
Revisione delle opzioni degli alto atesini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:02/02/1948
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Alle persone che, ai sensi del presente decreto, perdono la cittadinanza italiana o sono escluse dal riacquistarla, non si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 21.1.9 - D.Lgs. 2 febbraio 1948, n. 23.

Revisione delle opzioni degli alto atesini.

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29).

 

Art. 1. [1]

     I cittadini italiani che, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima o altrimenti, possono dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana.

     La mancata dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 3 ha per effetto la perdita della cittadinanza italiana.

 

     Art. 2. [2]

     Coloro che, essendo cittadini italiani, hanno optato per la cittadinanza germanica e l'hanno acquistata in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge stessa o altrimenti e che non hanno trasferito la loro residenza all'estero, possono dichiarare di revocare l'opzione, di rinunciare alla cittadinanza germanica e di voler riacquistare la cittadinanza italiana. In tale caso va osservato il disposto dell'art. 12.

     Salvo il disposto dell'art. 5, effettuata la dichiarazione prevista nel comma precedente, si considera che le persone, ivi contemplate abbiano sempre conservato la cittadinanza italiana, ferma restando la regolamentazione dei rapporti giuridici comunque sorti nei riguardi di dette persone fra la data dell'acquisto della cittadinanza germanica e quella del riacquisto della cittadinanza italiana.

 

     Art. 3. [3]

     Le dichiarazioni previste negli articoli precedenti debbono essere effettuate a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Per le persone che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non si trovano in Italia, il termine è di un anno.

     Per i prigionieri di guerra e gli internati i termini indicati nei commi precedenti decorrono dalla data della loro liberazione.

     Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali, assegnare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione, qualora l'interessato che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo, non l'abbia potuta presentare per cause a lui non imputabili.

 

     Art. 4. [4]

     Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2, sottoscritte dall'interessato o da persona munita di procura speciale, rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere presentate alla Prefettura di Bolzano, che ne rilascia ricevuta.

     Le dichiarazioni di cui al primo comma possono però essere presentate:

     1) agli uffici del Comune di residenza, se l'interessato risiede nelle provincie di Bolzano, Trento, Belluno e Udine;

     2) ad un rappresentante diplomatico o consolare italiano o a qualsiasi missione ufficiale del Governo italiano, se l'interessato risiede all'estero o, comunque, in territori extra europei.

     In tali casi gli uffici suindicati provvedono alla immediata trasmissione delle dichiarazioni alla Prefettura di Bolzano.

 

     Art. 5. [5]

     Le persone indicate nell'art. 2 sono escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:

     1) abbiano appartenuto alle SS, quali ufficiali o sottufficiali, o abbiano prestato servizio nella Gestapo, e nel S. D. (Sicherheitsdienst), o quali comandanti centrali della S.O.D. (Sudtiroler Ordnungsdienst), oppure abbiano appartenuto come giudicanti o procuratori di Stato a tribunali penali tedeschi a carattere politico (Sondergerichte), o abbiano avuto cariche direttive negli uffici dei commissari supremi per le cosiddette zone di operazioni delle "Prealpi" o del "Litorale Adriatico", o nelle Kreisleitungen, o, se iscritti al partito nazionalsocialista, siano stati Ortsgruppenleiter, o siano stati dai detti commissari supremi preposti ad altri uffici pubblici con funzioni aventi importanza politica rilevante;

     2) abbiano avuto cariche importanti nella ADEURST (Amtliche Deutsche Ein - und Ruckranderer Stelle), o negli uffici dell'A.D.O. (Arbeitsgemeinschaft der Optanten), o negli uffici del lavoro o abbiano esercitato funzioni politiche di analoga importanza ovvero abbiano prestato servizio quali comandanti locali nella S.O.D., oppure abbiano appartenuto, come ufficiali o sottufficiali, alle formazioni della Waffen-SS, o, senza il grado di ufficiale o sottufficiale, alle SS. Tuttavia alle persone indicate in questo numero non è inibito il riacquisto della cittadinanza italiana se dimostrino di aver esercitato l'incarico senza faziosità e odiosità antitaliana;

     3) abbiano dimostrato fanatismo o odiosità antitaliana nella propaganda per le opzioni o in altre attività analoghe spiegate fra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945, o comunque faziosità nazista;

     4) siano stati o siano condannati dalle autorità giudiziarie italiane o straniere come criminali di guerra, come colpevoli di delitti di collaborazione col tedesco invasore, ovvero di altri delitti per i quali risultino specialmente pericolosi;

     5) dopo l'8 settembre 1943, pur senza riportare condanne penali, si siano resi colpevoli di atti di crudeltà, di faziose denunce, ovvero di gravi atti di persecuzione in danno di cittadini italiani, o di cittadini appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite o, per motivi razziali, anche in danno di altri stranieri.

 

     Art. 6. [6]

     L'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 è pronunciata con decreto del Ministro per l'interno, previo parere di una commissione avente sede a Bolzano e nominata dal Ministro medesimo.

     In seno alla commissione possono essere costituite sezioni.

     La commissione e ciascuna sezione sono composte di un magistrato in servizio o a riposo di grado non inferiore al quinto, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, e di quattro cittadini designati dal Prefetto di Bolzano, di cui due di lingua italiana e due di lingua tedesca.

     Nelle stesse forme possono essere nominati vicepresidenti e membri supplenti.

     La commissione, quando alcuno dei suoi componenti, sebbene convocato, non intervenga e non possa essere sostituito da un supplente, può pronunciarsi qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

     Art. 7. [7]

     Il procedimento per la esclusione ai sensi dell'art. 5 è iniziato con la notifica della richiesta di esclusione contenente l'indicazione sommaria dei fatti sui quali essa si fonda. La notificazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione alla Prefettura di Bolzano o di arrivo alla stessa, della dichiarazione di cui all'art. 2. Il termine è prorogato di tre mesi per le dichiarazioni presentate fuori del territorio della Repubblica.

     La notifica è disposta dal Prefetto di Bolzano ed è eseguita a mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza dell'interessato o nel domicilio eventualmente eletto nella dichiarazione di cui all'art. 2.

     Per coloro che non hanno la residenza nel territorio della Repubblica e non hanno eletto domicilio nell'atto di dichiarazione, la notificazione è eseguita mediante l'affissione di copia dell'avviso nell'albo del comune di Bolzano e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.

     Per coloro la cui residenza non sia nota o che risultino irreperibili, la notificazione è eseguita mediante affissione di copia dell'avviso nell'albo del comune di Bolzano.

     La commissione può ordinare la rinnovazione della notifica dell'avviso, che risulti non regolarmente eseguita, entro un nuovo termine da essa stabilito.

 

     Art. 8. [8]

     Entro sei mesi dalla notifica dell'avviso previsto dall'articolo precedente, la commissione di cui all'articolo 6 emette il parere sull'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana dopo aver sentito l'interessato, se questi ne ha fatto domanda e se, avvertito, si è presentato nel giorno fissato. La richiesta di audizione deve essere presentata non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 7. Nei confronti di coloro che risiedono all'estero il termine anzidetto è di giorni 60.

     Il termine di cui al primo comma del presente articolo può essere prorogato dal presidente della commissione, con decreto motivato, una sola volta e per un tempo non superiore ai tre mesi.

     Decorso il termine senza che la commissione abbia espresso il parere, il Ministro provvede, sentito il Consiglio di Stato.

     Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire alla commissione tutte le informazioni da essa richieste.

     La commissione ha altresì facoltà di sentire testimoni direttamente, a mezzo del presidente o di un altro componente all'uopo delegato, o richiedendo una autorità del luogo dove si trova la persona da esaminare. Ai testimoni si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del codice penale.

     La persona sottoposta a procedimento ha facoltà di farsi assistere o rappresentare.

     Il procedimento per l'esclusione della cittadinanza non è sospeso se pendano davanti all'autorità giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati.

     La commissione esprime il suo parere anche sulle contestazioni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 2.

 

     Art. 9. [9]

     Il parere della commissione deve essere motivato e comunicato al Prefetto di Bolzano che lo trasmette al Ministro per l'interno.

     La decisione del Ministro per l'interno che esclude dal riacquisto della cittadinanza italiana deve essere adottata, a pena di decadenza, non oltre i sei mesi dal ricevimento del parere della commissione e deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato.

     Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, il termine decorre dalla scadenza del termine originario o prorogato entro il quale la commissione avrebbe dovuto esprimere il suo parere.

     La decisione del Ministro per l'interno, qualora non si conformi al parere del Consiglio di Stato, deve essere motivata.

     Avverso il decreto del Ministro per l'interno è ammesso soltanto il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato. Questo, ai fini della decisione del ricorso, può conoscere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono regolati dall'art. 28, comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

     Il Consiglio di Stato, se accoglie il ricorso, può assegnare al Ministero dell'interno un nuovo termine per la rinnovazione del provvedimento.

 

     Art. 10. [10]

     Se gli addebiti per cui è stato iniziato il procedimento risultano palesemente infondati, la commissione può, ad unanimità di voti, ordinare, in qualunque momento, l'archiviazione degli atti.

 

     Art. 11. [11]

     Coloro che, essendo cittadini italiani, hanno in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, acquistato la cittadinanza germanica e, prima dell'opzione o dopo, si siano stabiliti all'estero, ancorchè successivamente si siano di nuovo trasferiti in Italia, sono ammessi a chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana.

     Le domande, dirette ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, devono contenere la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica e devono essere presentate nelle forme, termini e modi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

 

     Art. 12. [12]

     All'atto della dichiarazione di cui agli articoli 2 ed 11 l'interessato deve fornire, in apposito modulo, le indicazioni che gli vengono richieste ai fini dell'applicazione dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 13.

     In caso di omessa o falsa indicazione il Ministro per l'interno procede, a norma dell'art. 16, senza pregiudizio delle pene eventualmente stabilite dalla legge penale.

 

     Art. 13. [13]

     Sulle domande di cui all'art. 11 provvede il Ministero dell'interno, sentito anche il parere della commissione prevista dall'articolo 6.

     Il parere contrario al riacquisto della cittadinanza italiana è emesso esaminate le deduzioni che l'interessato abbia presentate nel termine assegnatogli dalla commissione.

     La commissione deve pronunciare il proprio parere non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda, o nel caso di cui al comma precedente, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle deduzioni.

     Il provvedimento del Ministro per l'interno, con il quale viene negato il riacquisto della cittadinanza, è emanato previo parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

     Il procedimento per il riacquisto della cittadinanza non è sospeso se pendono davanti all'autorità giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati.

     La commissione esprime il suo parere anche sulle contestazioni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 11.

     In ogni caso sono esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 5.

 

     Art. 14. [14]

     Avverso il decreto del Ministro per l'interno, emanato ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato che, se accoglie il ricorso, può assegnare al Ministero dell'interno un nuovo termine per la rinnovazione del provvedimento.

     Il Consiglio di Stato, ai fini della decisione di tali ricorsi, può conoscere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono regolati dall'art. 28, comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

     Il riacquisto della cittadinanza italiana importa il diritto di ristabilire la residenza in Italia.

 

     Art. 15. [15]

     Agli effetti dell'applicazione dall'art. 11 la residenza non s'intende stabilita all'estero da coloro che vi si sono recati temporaneamente per ragioni di studio, di affari o altre analoghe, ovvero per chiamata alle armi o al servizio obbligatorio del lavoro.

     Si considerano invece stabiliti all'estero coloro che vi hanno trasferito la residenza anche solo fittiziamente al fine di conseguire particolari effetti giuridici e coloro che vi hanno avuto un rapporto di impiego di carattere pubblico.

 

     Art. 16. [16]

     Sono in ogni caso escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana le persone che trovandosi nelle condizioni previste agli articoli 2 o 11 abbiano presentato la dichiarazione di revoca dell'opzione a norma dell'art. 1, tacendo scientemente di avere ottenuta la naturalizzazione germanica.

     La esclusione ai sensi del comma precedente è pronunciata dal Ministro per l'interno in qualsiasi tempo su parere conforme del Consiglio di Stato.

 

     Art. 17. [17]

     Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione per la cittadinanza tedesca ai sensi dell'art. 1 e quelli della dichiarazione o domanda di riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata, semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito. La disposizione non si applica alla moglie che, ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, abbia esercitato personalmente il diritto di opzione; in tal caso la moglie esercita personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del presente decreto.

     Il minore emancipato e l'inabilitato esercitano personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11; per il minore soggetto a tutela e per l'interdetto esse sono esercitate dal tutore.

     Con lo stesso decreto che pronuncia l'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 6, il Ministro per l'interno, sentito il parere della commissione, può disporre che gli effetti della esclusione si estendano alla moglie e ai figli minori non emancipati.

 

     Art. 18. [18]

     Le disposizioni degli articoli 2 e 11 non si applicano alle persone ivi contemplate che, successivamente all'acquisto della cittadinanza germanica, abbiano acquistato la cittadinanza di un altro Stato.

     Tuttavia le disposizioni suindicate si applicano alla donna maritatasi dopo la dichiarazione di opzione, ad uno straniero, se il matrimonio sia sciolto e non ci siano figli viventi, nati da detto matrimonio.

 

     Art. 19. [19]

     Il Prefetto dl Bolzano dispone:

     1) la cancellazione dai registri dello stato civile della menzione della opzione effettuata nei confronti di coloro che l'abbiano revocata ai sensi dell'art. 1;

     2) la reiscrizione negli elenchi e nei registri dei cittadini italiani, previa cancellazione della menzione della opzione, nei confronti di coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto;

     3) la cancellazione dagli elenchi e dai registri dei cittadini italiani di coloro che perdano la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto.

     I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati entro tre mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di presentazione della dichiarazione di revoca dell'opzione, del riacquisto e della perdita della cittadinanza italiana.

 

     Art. 20.

     Alle persone che, ai sensi del presente decreto, perdono la cittadinanza italiana o sono escluse dal riacquistarla, non si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

 

     Art. 21. [20]

     Gli atti inerenti alle procedure e le concessioni della cittadinanza, ai sensi del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa.

 

     Art. 22. [21]

     Le persone indicate nell'art. 2, che non abbiano fatto la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica prescritta dal medesimo articolo, nonchè le persone indicate nell'art. 11 che non abbiano fatto la domanda di riacquisto della cittadinanza italiana e si trovino in Italia, dovranno entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione o della domanda, denunciare alla Prefettura della provincia nella quale si trovano, il loro stato di cittadinanza per adempiere a tutti gli obblighi incombenti agli stranieri presenti in Italia, secondo le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore.

     Salve le sanzioni stabilite da altre disposizioni, i contravventori sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a L. 150.000.

 

     Art. 23. [22]

     Sono punite con la reclusione fino a tre anni, ove il fatto non costituisca reato più grave, le persone previste nel presente decreto, che, avendo perduto la cittadinanza italiana, dichiarano ad un pubblico ufficiale di essere cittadini italiani o fanno comunque uso di documenti dai quali possano apparire in possesso della cittadinanza italiana.

 

     Art. 24. [23]

     Sono salvi i negozi e gli altri atti giuridici concernenti la liquidazione dei beni ed il trasferimento in Germania del relativo valore posti in essere sia direttamente dagli interessati, sia a mezzo di enti od organi creati od adibiti al detto scopo, in conformità della legge 21 agosto 1939, n. 1241, degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, e delle altre leggi emanate in attuazioni negli accordi medesimi, senza che ne possa essere dedotta la mancata pubblicazione come motivo di invalidità.

 

     Art. 25. [24]

     Salva la competenza dell'autorità giudiziaria per i fatti costituenti reato, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, si applicano ai cittadini italiani che abbiano commesso i fatti ivi previsti per motivi nazisti o per odiosità antitaliana ovvero avvalendosi della situazione politica creata dal nazismo.

     Incorrono nella sospensione dei diritti elettorali i, cittadini italiani che hanno ricoperto cariche direttive nel partito nazista o nelle sue organizzazioni, analoghe a quelle fasciste che secondo la legge vigente importano la sospensione dei diritti elettorali.

 

     Art. 26. [25]

     Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i gettoni di presenza da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione indicata nell'art. 6, le indennità per il personale della segreteria appartenente alle Amministrazioni dello Stato e la retribuzione spettante al personale estraneo.

     La spesa relativa graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 27. [26]

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.