§ 1.6.51 - Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 74.
Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:27/05/2005
Numero:74

§ 1.6.51 - Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 74.

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36.

(G.U. 18 gennaio 2006, n. 14)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 4 della legge n. 350/2003, ed in particolare:

     il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

     il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

     il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

     il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:

     a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 68/2002), tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

     b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

     d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

     il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

     il comma 177, come modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

     Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

     Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

     Vista la nota GAB 2004/7367/B01 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso a questo Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui all'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, di seguito denominato Programma, con i seguenti allegati tecnici:

     allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera a);

     allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);

     allegato n. 3: interventi di cui al comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera c);

     allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 23 settembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di Programma, a condizione che gli allegati tecnici vengano rettificati ed integrati con gli interventi individuati dalle regioni e dalle province autonome e che l'attuazione del Programma avvenga, relativamente al riparto delle risorse finanziarie e all'individuazione delle priorità, secondo criteri preventivamente concertati con le regioni e le province autonome;

     Vista la nota GAB/2004/10114/A01 del 2 novembre 2004, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato il Programma, con gli allegati tecnici 2 e 3 aggiornati;

     Vista la nota GAB/2005/3829/B01 del 22 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua un primo elenco di interventi prioritari, selezionati di concerto con le amministrazioni regionali interessate, tra quelli ricompresi nell'allegato tecnico n. 2 al Programma, aggiornato in base alle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e trasmesso con la nota di cui al precedente punto;

     Vista la nota n. 57062 del 24 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che segnala come nell'elenco degli interventi prioritari non risultano chiarite le modalità e le procedura di finanziamento dei progetti, precisando altresì che qualora i soggetti attuatori, in base al parere istituzionale dell'ISTAT, siano collocati al di fuori della pubblica amministrazione devono essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa;

     Vista la nota n. 68395 del 25 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si rappresenta che gli interventi che sono attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;

     Vista la nota 070/VMN/2005 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha precisato i riferimenti relativi alle fonti di finanziamento per alcuni degli interventi prioritari di cui alla sopracitata nota del 22 aprile 2005;

     Considerato che gli interventi attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;

     Considerato che i limiti d'impegno quindicennali autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 sviluppano, come risulta dal Programma e dall'allegato tecnico n. 3, un volume d'investimento pari a 1.122.402.045,50 euro;

     Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;

     Acquisito in seduta il concerto dei Ministri interessati, previsto dai sopra citati commi 34 e 36, sul Programma e sugli allegati tecnici;

     Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

     Delibera:

 

     1. Approvazione Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.

     1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che costituisce parte integrante della presente delibera, con i seguenti allegati tecnici, del pari parte integrante della presente delibera:

     allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121/2001( Gazzetta Ufficiale n. 68/2002);

     allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);

     allegato n. 3: interventi di cui alla legge n. 350/2003, art. 4, comma 31, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4;

     allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

     elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli ricompresi nell'allegato n. 2.

     1.2. Il Programma sarà attuato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica.

     1.3. Con successive deliberazioni questo Comitato provvederà ad approvare le integrazioni e le modificazioni del Programma, in particolare per gli aspetti finanziari, secondo il procedimento previsto dal comma 36 dell'art. 4 della legge n. 350/2003.

 

     2. Finanziamento degli interventi.

     2.1. Gli interventi ricompresi nell'allegato tecnico n. 3 ed approvati con la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003. A favore di tali singoli interventi l'importo complessivo, in termini di volume d'investimento, ammonta a 1.122.402.045,50 euro.

     2.2. A tali interventi si applicherà l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, e successive modifiche ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze verificheranno, in base al parere dell'ISTAT, se il soggetto attuatore sia da ricomprendere, secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, al di fuori della pubblica amministrazione; in tal caso dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa.

     2.3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente a tali interventi, comunicherà ad ogni soggetto attuatore la quota parte dei limiti d'impegno, autorizzati dal suddetto comma 31, spettante a ciascuno quale contributo statale. Qualora il netto ricavo risulti maggiore dell'importo riportato nell'allegato 3 la relativa differenza sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     3. Clausole finali.

     3.1. Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai medesimi commi. Qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore, andranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla relativa unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Le economie destinate allo stesso soggetto attuatore resteranno nella sua disponibilità.

     3.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono responsabili dell'istruttoria dei singoli interventi, di rispettiva competenza, ricompresi nel Programma e relazionano annualmente a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma entro il 30 giugno di ogni anno.

     3.3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale i soggetti competenti dovranno indicare il CUP degli interventi, anche ai fini del coordinamento nella realizzazione delle opere.