§ 95.1.3D - Legge 19 agosto 1976, n. 569.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:19/08/1976
Numero:569


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 95.1.3D - Legge 19 agosto 1976, n. 569. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.

(G.U. 25 agosto 1976, n. 224)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonchè dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

     Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

     Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

     Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.