§ 94.1.127 - Legge 29 gennaio 1951, n. 21.
Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/01/1951
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo [...]
Art. 2.      Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che [...]
Art. 3.      Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di [...]
Art. 4.      Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate
Art. 5.      Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei [...]
Art. 6.      Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento [...]
Art. 7.      E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto [...]
Art. 8.      L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente art. 3, provvede ad effettuare [...]
Art. 9.      Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verrà applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di [...]
Art. 10.      I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 [...]
Art. 11.      E' in facoltà del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto [...]
Art. 12.      Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata [...]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 94.1.127 - Legge 29 gennaio 1951, n. 21.

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.

     Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227.

 

          Art. 2.

     Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalità italiana nonché le società ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorità egiziane.

     Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonché le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani.

 

          Art. 3.

     Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.

     Sono valide le domande e le documentazioni già presentate.

     Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.

 

          Art. 4.

     Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

     a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

     b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

     c) se trattasi di società legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

     d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

     e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonché da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

     f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

     Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

     Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente art. 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito è punito con la multa fino a lire 200.000.

 

          Art. 5.

     Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato.

     Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

 

          Art. 6.

     Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda.

 

          Art. 7.

     E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un ufficio del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro.

 

          Art. 8.

     L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente art. 3, provvede ad effettuare presso il sequestratario egiziano tutti gli accertamenti che si rendano necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito.

     Le risultanze degli accertamenti contabili sono trasmesse al Ministero del tesoro in appositi estratti-conto nominativi o dichiarazioni contenenti l'entità dei singoli crediti in lire egiziane alla data di chiusura dei conti, al netto delle trattenute effettuate dalle autorità egiziane per spese di gestione, di sequestro, anticipazioni, sussidi o gravami in genere.

     Gli importi indicati negli estratti-conto nominativi o dichiarazioni di cui al comma precedente, sono liquidati agli aventi diritti con le modalità previste ai successivi articoli 9 e 10.

 

          Art. 9.

     Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verrà applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresì scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.

 

          Art. 10.

     I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta.

     Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procederà al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge.

 

          Art. 11.

     E' in facoltà del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In caso contrario i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10 e secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto.

     Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'art. 1 l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti.

     Le somme così trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italo-egiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo.

     Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorità egiziane in conto residui della gestione di sequestro.

     L'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano.

     Ai fini del computo delle anticipazioni o di acconti di cui al precedente art. 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana è quello stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della presente legge.

     Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata.

     I diritti di commissione spettanti al Banco italo-egiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del Tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo art. 12.

     Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità già esistenti e purché siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

 

          Art. 12.

     Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

     Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'art. 543 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.