§ 94.1.89 - Legge 21 agosto 1949, n. 610.
Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:21/08/1949
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del [...]
Art. 2.      Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalità e residenza, i titoli e l'entità del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere [...]
Art. 3.      Il pagamento sarà effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e [...]
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge
Art. 5.      Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1947-48, al capitolo 347-quater (Rendiconto Ministero del tesoro, parte straordinaria, [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.89 - Legge 21 agosto 1949, n. 610.

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.

(G.U. 12 settembre 1949, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvederà al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 277.

 

          Art. 2.

     Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalità e residenza, i titoli e l'entità del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni già presentate.

 

          Art. 3.

     Il pagamento sarà effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilità del Tesoro italiano in lire egiziane li pagamento potrà essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1947-48, al capitolo 347-quater (Rendiconto Ministero del tesoro, parte straordinaria, spese diverse) e, per l'esercizio 1948-49, al capitolo 547-bis.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.