§ 94.1.56 - D.Lgs. 1 aprile 1948, n. 227 .
Approvazione degli scambi di Note effettuati fra l'Italia e l'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sugli indennizzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/04/1948
Numero:227


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note effettuati al Cairo tra l'Italia e l'Egitto, il 25 settembre 1947 ed il 10 marzo 1948, circa le modalità di [...]
Art. 2.      Per l'esecuzione delle disposizioni contemplate nell'Accordo cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad effettuare le [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 94.1.56 - D.Lgs. 1 aprile 1948, n. 227 [1] .

Approvazione degli scambi di Note effettuati fra l'Italia e l'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sugli indennizzi.

(G.U. 9 aprile 1948, n. 84, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note effettuati al Cairo tra l'Italia e l'Egitto, il 25 settembre 1947 ed il 10 marzo 1948, circa le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sulle riparazioni firmato a Parigi il 10 settembre 1946.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione delle disposizioni contemplate nell'Accordo cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad effettuare le variazioni di bilancio per l'apertura - a favore dell'Istituto bancario designato dal Governo egiziano - di un credito in dollari U.S.A corrispondente a lire egiziane 2.500.000 sulla base dei corsi fissati dal Fondo Monetario Internazionale alla data della predetta Nota del 10 marzo 1948 nel corrispondente contro valore in lire italiane.

     E' altresì autorizzato ad effettuare con successivi provvedimenti le altre variazioni di bilancio che si rendessero eventualmente necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal citato Accordo.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.