§ 93.17.28b - D.M. 10 luglio 2003, n. 238.
Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:10/07/2003
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Disposizioni particolari in materia di omologazione
Art. 3.  Disposizioni particolari in materia di documentazione
Art. 4.  Prescrizioni tecniche per l'omologazione
Art. 5.  Riconoscimento di omologazioni equivalenti
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Allegati
Art. 8.  Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277


§ 93.17.28b - D.M. 10 luglio 2003, n. 238.

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone.

(G.U. 28 agosto 2003, n. 199)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

     Visto, in particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che reca la definizione di filoveicolo;

     Visto inoltre l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a termini del quale, fra gli altri veicoli, i filoveicoli sono soggetti all'omologazione del tipo effettuata su un prototipo, a seguito dell'accertamento previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

     Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

     Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;

     Considerata la necessità di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario;

     Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si applica anche ai veicoli a motore elettrico assimilabili ai filoveicoli, aventi un sistema di captazione della corrente diverso da quello della linea aerea.

 

          Art. 2. Disposizioni particolari in materia di omologazione

     1. Ai filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si applica l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.

     2. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici» sono aggiunte le parole «e filoveicoli».

     3. Dopo l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 è inserito l'allegato «I/c», conformemente all'allegato A al presente regolamento.

 

          Art. 3. Disposizioni particolari in materia di documentazione

     1. La richiesta di omologazione è accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione di cui all'allegato B al presente regolamento.

 

          Art. 4. Prescrizioni tecniche per l'omologazione

     1. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di cui all'articolo 1 sono:

     a) quelle previste dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 di cui all'allegato C, parte I, e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dai regolamenti internazionali adottati in sede ECE-ONU ad esse equivalenti;

     b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e l) del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato C, parte II;

     d) quelle di cui all'allegato C, parte III, dirette alla verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.

     2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie.

 

          Art. 5. Riconoscimento di omologazioni equivalenti

     1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entità tecniche costituenti i filoveicoli stessi.

 

          Art. 6. Disposizioni transitorie

     1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformità alle norme in base alle quali sono state rilasciate.

     2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo.

     3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validità delle omologazioni, rilasciate non in conformità con le prescrizioni del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.

 

          Art. 7. Allegati

     1. Gli allegati:

     A - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone;

     B - Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone;

     C - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione,

     costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

          Art. 8. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277

     1. Dopo l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, è inserito il seguente:

     «11-bis. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

 

 

     Allegato A - (articoli 2, comma 3, e 7)

     (Allegato I/c al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001) - Allegato I/c - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone

     1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

     gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a;

     2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione:

     gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a;

     sistema di captazione per l'alimentazione;

     principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...);

     sistema di gestione del motopropulsore elettrico.

 

     Allegato B - (articoli 3 e 7)

     (Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)

     1. La scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone è quella di cui all'allegato III al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo sostituito dall'allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, recante «recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». La predetta scheda è modificata ed integrata, ai soli fini del presente decreto, come segue:

     a) il punto 2. «Masse e dimensioni» è integrato dai seguenti elementi:

     Lunghezza con e senza aste abbassate: ....;

     Altezza in ordine di marcia con aste abbassate (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....;

     b) gli elementi di cui al punto 3.3 «Motore elettrico» sono sostituiti dai seguenti:

     Costruttore del motore elettrico :....;

     Codice motore del costruttore: ....;

     Motore/i elettrico/i: ....;

     Tipo (avvolgimento, eccitazione): ....;

     Massima potenza oraria: ..... kW;

     Tensione nominale: ............... V

     Corrente nominale: ............... A

     Frequenza nominale: ............ Hz;

     c) sono aggiunti i seguenti elementi:

     Velocità massima di esercizio in linea (anche con marcia autonoma): ....;

     Batterie per circuiti ausiliari:....;

     Massa:............... kg;

     Capacità: ........... A/h;

     Posizione: ....;

     Tensione nominale del circuito: .... V, con terminale positivo/negativo a massa si/no.

     Sorgente di energia per marcia autonoma:....;

     Massa: ................ kg;

     Capacità: ............ A/h;

     Posizione: ....;

     Tensione nominale del circuito:.... V

     Tensione d'ingresso al convertitore per motore elettrico: ....;

     Generatore: ....;

     Potenza nominale continuativa: ....;

     Tensione massima: ....;

     Tensione nominale di alimentazione da linea di contatto: ....;

     Descrizione sistema di captazione della corrente: ....;

     Descrizione del circuito elettronico di potenza: ....;

     Rilevatore di dispersione: ....;

     Descrizione isolamento impianto elettrico: ....;

     Posizione del motore/i:....;

     Caratteristiche generali dell'equipaggiamento elettrico, con particolare riferimento al tipo di azionamento, agli organi di captazione di corrente, al circuito di potenza, ai sistemi di frenatura elettrica (se presenti): ....;

     Caratteristiche e dimensionamento del sistema di protezione del circuito di potenza: ....;

     Caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la marcia autonoma (se presenti), con particolare riferimento al gruppo motogeneratore, motore endotermico, sistema di funzionamento con accumulatori elettrici: ....;

     Diagramma di trazione con veicolo a vuoto ed a carico utile massimo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;

     Massima pendenza superabile con veicolo a pieno carico con partenza da fermo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;

     Caratteristiche del rivelatore di dispersione: ....;

     Sistema d'isolamento per i circuiti alimentati a tensione di rete (banda III, banda II e banda I): ....;

     Sistema d'isolamento del veicolo (porte, gradini, mancorrenti, rampe, pedane, ecc...): ....;

     Schemi elettrici dei circuiti di alimentazione del motore: .....

     ----

 

     Allegato C - (articoli 4, comma 1, e 7)

     (Prescrizioni per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)

     Parte 1 - Direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 e successive modificazioni ed integrazioni

 

OGGETTO

NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE

APPLICAZIONE

1.

LIVELLO SONORO

70/157/CEE

RICORRE vd. NOTA “A”

2.

EMISSIONI

70/220/CEE

RICORRE vd. NOTA “B”

3.

SERBATOI COMBUSTIBILE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI

70/221/CEE

RICORRE

4.

ALLOGGIAMENTO TARGHE POSTERIORI DI IMMATRICOLAZIONE

70/222/CEE

NON RICORRE

5.

DISPOSITIVI DI STERZO

70/311/CEE

RICORRE vd. NOTA “C”

6.

SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE

70/387/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

7.

SEGNALATORE ACUSTICO

70/388/CEE

RICORRE

8.

CAMPO DI VISIBILITA' POSTERIORE

71/127/CEE

RICORRE

9.

FRENATURA

71/320/CEE

RICORRE vd. NOTA “D”

10.

SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE

72/245/CEE

RICORRE

11.

EMISSIONI MOTORI DIESEL

72/306/CEE

RICORRE vd. NOTA “B”

12.

FINITURE INTERNE

74/60/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

13.

ANTIFURTO

74/61/CEE

NON RICORRE

14.

PROTEZIONE DELLO STERZO

74/297/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

15.

RESISTENZA DEI SEDILI

74/408/CEE

RICORRE

16.

SPORGENZE ESTERNE

74/483/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

17.

RETROMARCIA E TACHIMETRO

75/443/CEE

RICORRE

18.

TARGHETTE REGOLAMENTARI

76/114/CEE

RICORRE

19.

ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

76/115/CEE

RICORRE

20.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

76/756/CEE

RICORRE

21.

CATADIOTTRI

76/757/CEE

RICORRE

22.

LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANT., POSIZIONE POST., ARRESTO, MARCIA DIURNA, POSIZIONE LATERALI

76/758/CEE

RICORRE

23.

INDICATORI DI DIREZIONE

76/759/CEE

RICORRE

24.

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE

76/760/CEE

NON RICORRE

25.

PROIETTORI (COMPRESE LE LAMPADE)

76/761/CEE

RICORRE

26.

PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI

76/762/CEE

RICORRE

27.

DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

77/389/CEE

RICORRE

28.

LUCI POSTERIORI PER NEBBIA

77/538/CEE

RICORRE

29.

PROIETTORI DI RETROMARCIA

77/539/CEE

RICORRE

30.

LUCI DI STAZIONAMENTO

77/540/CEE

RICORRE

31.

CINTURE DI SICUREZZA

77/541/CEE

RICORRE

32.

CAMPO DI VISIBILITA'

77/649/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

33.

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

78/316/CEE

RICORRE

34.

SBRINAMENTO/DISAPPANAMENTO

78/317/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

35.

LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI

78/318/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

36.

RISCALDAMENTO

78/548/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

37.

PARAFANGHI DELLE RUOTE

78/549/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

38.

POGGIATESTA

78/932/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

39.

EMISSIONI DI CO2/ CONSUMO DI COMBUSTIBILE

80/1268/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

40.

POTENZA DEI MOTORI

80/1269/CEE

RICORRE vd. NOTA “E”

41.

EMISSIONI MOTORI DIESEL

88/77/CEE

RICORRE vd. NOTA “B”

42.

PROTEZIONE LATERALE

89/297/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

43.

DISPOSITIVI ANTISPRUZZI

91/226/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

44.

MASSE E DIMENSIONI (AUTOVETTURE)

92/21/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

45.

VETRI DI SICUREZZA

92/22/CEE

RICORRE

46.

PNEUMATICI

92/23/CEE

RICORRE

47.

LIMITATORI DI VELOCITA'

92/24/CEE

NON RICORRE

48.

MASSE E DIMENSIONI (DIVERSI DAI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 44)

97/27/CE

RICORRE

49.

SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE

92/114/CEE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

50.

DISPOSITIVI DI ATTACCO

94/20/CE

RICORRE

51.

INFIAMMABILITA'

95/28/CE

RICORRE SOLO PER VEICOLI catg. M3

52.

AUTOBUS

2001/85/CE

IN FASE DI RECEPIMENTO

53.

URTO FRONTALE

96/79/CE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

54.

URTO LATERALE

96/27/CE

NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

     «A» Filoveicolo alimentato da linea di contatto.

     Applicazione dell'allegato I alla direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche):

     punto 5.2.2 - Livello sonoro del veicolo in movimento: si applica con il filoveicolo collegato alla linea di contatto;

     punto 5.2.2.3.1 - Terreno di prova: nell'ipotesi che non sia possibile reperire un tratto di linea filoviaria con le caratteristiche di pavimentazione previste dalla direttiva, le prove possono essere eseguite su una pavimentazione non conforme alle specifiche dell'allegato IV alla direttiva stessa;

     punto 5.2.3 - Livello sonoro del veicolo fermo: non ricorre.

     Filoveicolo dotato anche di motore endotermico.

     Le verifiche e prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche), compatibilmente con le soluzioni costruttive presentate dal veicolo.

     «B» Ricorre in presenza di motore endotermico in quanto applicabile alla categoria di appartenenza.

     «C» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che, in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare e continuativo del servosterzo.

     «D» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare del compressore dell'impianto pneumatico.

     «E» Non ricorre per i motori elettrici.

     Parte 2 - Decreti ministeriali inerenti alle caratteristiche costruttive degli autobus, in quanto applicabili ai filoveicoli tenuto conto della specificità degli stessi:

     decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 (in Gazzetta Ufficiale, 19 maggio 1977, n. 135) «Caratteristiche costruttive degli autobus»;

     decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983 (in Gazzetta Ufficiale, 1° febbraio 1983, n. 30);

     decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1985 (in Gazzetta Ufficiale, 8 luglio 1985, n. 159);

     decreto del Ministro dei trasporti 11 marzo 1987, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale, 20 marzo 1987, n. 66);

     decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1987, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale, 20 maggio 1987, n. 115);

     decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1987, n. 523 (in Gazzetta Ufficiale, 24 dicembre 1987, n. 300);

     decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1989, n. 216);

     decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale, 25 settembre 1991, n. 225);

     decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001 (in Gazzetta Ufficiale, 30 giugno 2001, n. 150).

     Parte 3 - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.

     1. Verifica dei requisiti di sicurezza nel rispetto della norma CEI 9-4 per filoveicoli e, se ricorre il caso, della norma CEI 69-1.

     2. Verifica delle caratteristiche del sistema di captazione della corrente, nel rispetto della norma CEI 9-49 ovvero CEI 9-45.

     3. Verifica della presenza di un dispositivo d'emergenza ad inserimento e a riarmo manuale.

     Il dispositivo d'emergenza deve consentire, con una unica manovra da parte dell'autista dal posto di guida:

     a) l'interruzione rapida del comando di trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarità;

     b) l'interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di tensione nominale di banda I, ad eccezione dei comandi delle porte, di eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

     c) l'abbassamento delle aste di presa corrente, se a comando automatico, a veicolo fermo;

     d) l'accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo;

     e) l'accensione di eventuali luci interne di emergenza;

     f) la permanenza dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di movimentazione di rampe, pedane elevatrici e simili per agevolare l'uscita di persone a ridotta capacità motoria.

     4. Verifica della presenza di spie ed indicatori di tensione di linea, di marcia autonoma e, se presente, di comando scambi.

     5. Identificazione aste sporgenti.

     Qualora le aste del veicolo in posizione abbassata sporgano posteriormente oltre la carrozzeria, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo un pannello conforme all'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e sue successive modificazioni ed integrazioni.