§ 98.1.12707 - D.M. 4 novembre 1987, n. 523.
Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, e al decreto ministeriale 15 aprile 1987, n. 194, recanti, rispettivamente, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/11/1987
Numero:523


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'art. 2 del decreto 11 marzo 1987, n. 95, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il testo dell'art. 5 del decreto 11 marzo 1987, n. 95, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 3 del decreto 15 aprile 1987, n. 194, è sostituito dal seguente


§ 98.1.12707 - D.M. 4 novembre 1987, n. 523.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, e al decreto ministeriale 15 aprile 1987, n. 194, recanti, rispettivamente, disposizioni relative agli autobus nonché agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, e ulteriori disposizioni nella materia.

(G.U. 24 dicembre 1987, n. 300)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che impone al Ministro dei trasporti di adottare disposizioni conformi alle direttive CEE;

     Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1987;

     Visto il proprio decreto 15 aprile 1987, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1987;

     Visto il telex dell'8 luglio 1987 con il quale la commissione delle Comunità europee ha ravvisato nei due decreti sopra citati il mancato rispetto della direttiva n. 83/189/CEE recepita con la legge 21 giugno 1987, n. 317;

     Ritenuta la necessità di adeguare le date riportate nei decreti alla esigenza di consentire al Consiglio delle Comunità europee di emanare le direttive alle quali debbono essere rese conformi le disposizioni da adottare;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'art. 2 del decreto 11 marzo 1987, n. 95, è sostituito dal seguente:

     "Estensioni di omologazione. - Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazioni per autobus od autoveicoli o rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni".

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 5 del decreto 11 marzo 1987, n. 95, è sostituito dal seguente:

     "Disciplina tecnica operativa.- Al più entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU ed in conformità delle vigenti norme CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto".

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 3 del decreto 15 aprile 1987, n. 194, è sostituito dal seguente:

     "Disciplina tecnica operativa.- Al più entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU ed in conformità alle vigenti direttive CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.