§ 98.1.12274 - D.M. 11 marzo 1987, n. 95.
Disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1987
Numero:95


Sommario
Art. 1. Omologazione o approvazione      Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione
Art. 2. Estensioni di omologazione       Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazione per autobus od autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre [...]
Art. 3. Prima immatricolazione      Successivamente al 31 dicembre 1989 non potranno essere immatricolati per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei [...]
Art. 4. Revisione      Successivamente al 31 dicembre 1990 sono esclusi dalla circolazione autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al [...]
Art. 5. Disciplina tecnica operativa       Al più entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU e in conformità delle vigenti norme CEE, le normative tecniche per [...]


§ 98.1.12274 - D.M. 11 marzo 1987, n. 95.

Disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16

(G.U. 20 marzo 1987, n. 66)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16;

     Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle prescrizioni ed all'individuazione dei dispositivi necessari alla sicurezza per autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, ed in particolare per impedire il superamento di predeterminate velocità e lo slittamento delle ruote in fase di frenatura;

     Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e cadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione ai fini dell'omologazione o dell'approvazione, nonchè di fissare i termini di adeguamento del parco immesso in circolazione e circolante alle prescrizioni ed ai dispositivi introdotti;

     Decreta:

 

     Art. 1. Omologazione o approvazione

     Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione:

     a) gli autoveicoli ed i complessi di veicoli la cui massa complessiva in isolato o in combinazione è superiore a 12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento con idonei dispositivi, insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocità imposti per la categoria cui appartengono;

     b) gli autoveicoli trasporto merci la cui massa complessiva è superiore a 16 t, esclusi i veicoli classificati mezzi d'opera, nonchè i loro rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t e gli autobus interurbani di massa complessiva superiore a 12 t, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con dispositivo che impedisce lo slittamento delle ruote sotto frenatura.

 

          Art. 2. Estensioni di omologazione

     Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazione per autobus od autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni.

 

          Art. 3. Prima immatricolazione

     Successivamente al 31 dicembre 1989 non potranno essere immatricolati per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4. Revisione

     Successivamente al 31 dicembre 1990 sono esclusi dalla circolazione autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 5. Disciplina tecnica operativa

     Al più entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU e in conformità delle vigenti norme CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto.