§ 93.17.119 - D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:02/05/2001
Numero:277


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenze
Art. 4.  Domanda e documentazione
Art. 5.  Verifiche e prove
Art. 6.  Rilascio delle omologazioni
Art. 7.  Modifiche delle omologazioni
Art. 8.  Dichiarazione di conformità
Art. 9.  Deroghe e procedure alternative
Art. 10.  Conformità della produzione
Art. 11.  Notifica delle decisioni e dei ricorsi
Art. 11 bis.  [2]
Art. 12.  Disposizioni abrogate


§ 93.17.119 - D.M. 2 maggio 2001, n. 277.

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche

(G.U. 12 luglio 2001, n. 160)

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.

     2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:

     a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

     b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61/CEE per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

     c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote.

     2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso.

     3. Le omologazioni si distinguono in:

     a) nazionali;

     b) limitate per piccole serie;

     c) temporanee.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo è definita dall'articolo 46 del codice della strada, e la classificazione dei veicoli è indicata al comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.

 

          Art. 3. Competenze

     1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonché al rilascio di omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie particolari provvede:

     il "Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT 2", di seguito denominato Ufficio del Ministero.

     2. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.

     3. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entità tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.

 

          Art. 4. Domanda e documentazione

     1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro.

     2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di "costruttore" implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare riferimento a quest'ultima.

     3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.

     4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui:

     a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O

     b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L

     c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici;

     d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche.

     5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero.

     6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.

     7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra Autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari.

     8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.

 

          Art. 5. Verifiche e prove

     1. Completata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione relativa alla conformità di produzione, secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta.

     2. Il costruttore di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche, nonché il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove presso le sedi predisposte dal costruttore stesso.

     3. Completate le verifiche e prove di omologazione, deve essere redatto apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, od in questo semplicemente richiamate, in quanto già depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione. E' consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali, compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive CE o regolamenti ECE-ONU applicati.

     4. Nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, nel verbale relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed informazioni necessarie per il successivo completamento contenute nella scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase precedente.

 

          Art. 6. Rilascio delle omologazioni

     1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da:

     a) rapporto relativo alla possibilità di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che può far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo;

     b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso;

     c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4;

     d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove;

     2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove effettuate.

     3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarità della pratica, procede ai seguenti adempimenti:

     a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato IV;

     b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le versioni;

     c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione;

     d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta semplice della scheda di omologazione;

     e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonché copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato;

     f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformità alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata.

     4. Nel caso di omologazione di componenti ed entità tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti:

     a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4ª e 5ª di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE;

     b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di omologazione;

     c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato.

     5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di omologazione è quella prevista dalla norma tecnica applicata.

 

          Art. 7. Modifiche delle omologazioni

     1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso.

     2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro.

     3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unità tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo fascicolo.

     4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni temporanee di veicoli.

     5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a:

     a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;

     b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie sono contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello riportato nell'allegato III/b;

     c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che differisce da un tipo già omologato per uno o più elementi definiti essenziali negli allegati I/a e I/b;

     d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati I/a I/b).

     6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un tipo di sistema, componente ed entità tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.

 

          Art. 8. Dichiarazione di conformità

     1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari da immatricolare rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello indicativo descritto nell'allegato V.

     2. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone il preventivo deposito della firma del costruttore o del suo legale rappresentante presso l'Ufficio del Ministero.

 

          Art. 9. Deroghe e procedure alternative

     1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi:

     a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

     b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;

     c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli veicoli atipici che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente [1].

     2. Nel caso a) si applica la procedura di "omologazione limitata per piccole serie", nel caso b) si applica la procedura di "omologazione temporanea", mentre nel caso c) a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di "omologazione" o di "omologazione limitata per piccole serie".

     3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni.

     4. Nel caso di omologazioni in più fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie.

     5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:

     a) l'autorità competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di conformità, da cui risultino le condizioni per l'applicabilità della procedura medesima;

     b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformità di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore;

     c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale già ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

     6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti.

     7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa può essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale è accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;

     8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:

     a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV;

     b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformità.

     9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

     10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e può essere ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.

     11. L'omologazione temporanea è subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.

     12. La procedura di omologazione temporanea è caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:

     a) l'Autorità competente al rilascio è l'Ufficio del Ministero;

     b) la validità dell'omologazione temporanea è limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;

     c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non può ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;

     d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento;

     e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilità della deroga proposta, nonché delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente.

     f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata l'opportunità di apportare modifiche alla normativa.

     12. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata può essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente.

     13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, può chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.

     14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

 

          Art. 10. Conformità della produzione

     1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i provvedimenti relativi alla conformità della produzione, riportate all'articolo 10 del precitato decreto 8 maggio 1995, e successive modifiche, per i veicoli e i loro rimorchi nonché loro componenti ed entità tecniche, oppure quelle previste dall'articolo 4 del precitato decreto 5 aprile 1994 per i veicoli a due o tre ruote nonché loro componenti od entità tecniche, per le restanti categorie di veicoli e dispositivi si applicano le relative disposizioni riportate negli articoli 77, 109 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     2. Oltre ai controlli effettuati in produzione presso la fabbrica, il Ministero dei trasporti e della navigazione può disporre ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione. In quest'ultimo caso, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.

     3. La verifica in fabbrica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformità di produzione, nonché l'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato sono effettuati secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'apposita Commissione del controllo di conformità, istituita con decreto 25 novembre 1997.

 

          Art. 11. Notifica delle decisioni e dei ricorsi

     1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, adottata in base alle disposizioni del presente regolamento, deve essere motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

 

     Art. 11 bis. [2]

     Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

          Art. 12. Disposizioni abrogate

     1. Sono abrogati i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, e 4 settembre 1996, n. 568.

 

Allegato I/a [3]

 

1) Elementi essenziali per veicoli delle categorie M2, M3

1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- categoria (M,N,O),

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio/struttura autoportante, ad 1 piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze evidenti e fondamentali),

-- numero di assi,

-- motopropulsore (a combustione interna / elettrico / ibrido)

1.2 Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- categoria (interna alle catg. M,N,O),

- classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE «autobus»,

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- motopropulsore:

-- princìpio di funzionamento(come al punto 3.2.1.1. dell'allegato III direttiva 2001/116/CE),

-- numero e disposizione dei cilindri,

-- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

-- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

-- ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti (numero e posizione),

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico),

- numero massimo ammissibile dei posti (la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta una estensione di omologazione).

1.3 Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 1.1 e 1.2, riportati nella carta di circolazione.

 

2) Elementi essenziali per veicoli delle categorie N1, N2, N3

2.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- categoria (M,N,O),

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio/pavimento (differenze evidenti e fondamentali),

-- numero di assi,

-- motopropulsore (a combustione interna / elettrico / ibrido).

2.2 Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- categoria (interna alle catg. M,N,O),

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- motopropulsore:

-- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1. dell'allegato III direttiva 2001/116/CE),

-- numero e disposizione dei cilindri,

-- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

-- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti comandati dallo sterzo (numero e posizione),

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico).

2.3 Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 2.1 e 2.2, riportati nella carta di circolazione.

 

3) Elementi essenziali per veicoli delle categorie O1, O2, O3, O4

3.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore, categoria (M,N,O),

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio/struttura autoportante (differenze evidenti e fondamentali),

-- numero di assi,

-- rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

-- tipo di sistema di frenatura ( ad es.: non frenato/a inerzia /assistito).

3.2 Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- categoria (interna alle catg. M,N,O),

- grado di costruzione ( ad es.: completo/incompleto),

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico).

3.3 Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 3.1 e 3.2, riportati nella carta di circolazione.

 

 

Allegato I/b [4]

 

1) Elementi essenziali per veicoli delle categorie: trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici e macchine operatrici

1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- categoria,

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);

-- motopropulsore (a combustione interna/ elettrico/ibrido);

-- numero di assi.

1.2. Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- motopropulsore:

-- princìpio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);

-- numero e disposizione dei cilindri;

-- differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte quella minore);

-- differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte quella minore);

- assi motore (numero, posizione, interconnessione);

- assi sterzanti comandati dallo sterzo (numero e posizione),

- assi frenati (numero),

- trasmissione (genere);

- dispositivo di protezione contro il capovolgimento (ricorre solo per trattori agricoli o forestali);

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico).

1.3 Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 1.1 e 1.2, riportati nella carta di circolazione.

 

2). Elementi essenziali per veicoli delle categorie: rimorchi agricoli, macchine agricole operatrici trainate e macchine operatrici trainate

2.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- categoria,

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali),

-- numero di assi.

2.2. Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

- assi frenati (numero),

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico).

2.3 Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 2.1 e 2.2, riportati nella carta di circolazione.

 

 

Allegato I/c [5]

 

1) Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone

1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

- costruttore,

- designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- categoria,

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

-- telaio/struttura autoportante, ad 1 piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze evidenti e fondamentali),

-- numero di assi,

1.2) Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione:

- classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE «autobus» (solo per veicoli completi),

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- motore elettrico di trazione:

-- princìpio di funzionamento (motore a c.c., motore a c.a. asincrono, sincrono, ecc....),

-- sistema di gestione,

- sistema di captazione per l'alimentazione,

- motore termico (se presente):

-- princìpio di funzionamento(come al punto 3.2.1.1. dell'allegato III direttiva 2001/116/CE),

-- numero e disposizione dei cilindri,

-- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

-- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte quella minore),

-- ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti (numero e posizione),

- massa massima a pieno carico ammissibile per l'immatricolazione (massa complessiva a pieno carico),

- numero massimo ammissibile dei posti (la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta una estensione di omologazione).

1.3) Elementi la cui modifica comporta una serie differenziata di omologazione:

- elementi o combinazione di elementi, diversi da quelli citati nei precedenti punti 1.1 e 1.2, riportati nel fascicolo informativo.

 

 

Allegato II [6]

 

 

Al Ministero delle Infrastrutture

 

e dei Trasporti

 

Dipartimento per i Trasporti Terrestri

 

e per i Sistemi Informativi e Statistici

 

Direzione Generale della Motorizzazione

 

e Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

 

 

All'Ufficio

 

 

 

 

Al Centro Prova Autoveicoli di

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO DI

 

 

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta

 

, con sede in

 

,

 

rivolge istanza affinché

 

, nei tipi di seguito indicati possa ottenere, ai sensi della

 

seguente normativa:

 

 

 

 

l'OMOLOGAZIONE

 

[1]

 

 

TIPO

N° MARCHE OPERATIVE

DATA

COD. TARIFFA

 

[2]

VERS.

[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro Stato membro o

presso altro Centro Prova.

 

 

, lì

 

 

 

 

Il richiedente

 

 

 

 

 

[1] Nazionale/limitata per piccole serie/temporanea/di sistema/di componente/di entità tecnica.

[2] Da completare a cura del Centro.

 

 

Allegato III/a [7]

 

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

 

Ufficio

 

 

 

 

Centro Prova Autoveicoli di

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO DI CERTIFICATO

 

 

DI OMOLOGAZIONE/ESTENSIONE

 

 

 

 

 

CERTIFICATO riguardante:

 

l'omologazione di un

 

[1];

 

l'estensione dell'omologazione di un

 

[1];

 

 

N o L o T o DGM

 

 

 

Visto il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e

integrazioni;

 

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.

 

495 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto il D.M. 2 maggio 2001, n. 277 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modifiche ed

integrazioni, recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

 

Vista la domanda presentata in data

 

da

 

intesa ad ottenere l'omologazione

 

del tipo

 

denominato/a

 

;

 

Vista l'omologazione

 

;

 

Visto il fascicolo informativo;

 

Visti i verbali n°

 

in data

 

redatti dal

 

Centro Prova Autoveicoli di

 

;

 

Si dichiara omologato [con omologazione limitata per piccole serie di n°

 

unità per anno (allegato VI

 

del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277)]

 

[con omologazione temporanea per n°

 

di esemplari con validità limitata al

 

]

 

 

il tipo di

 

[1];

 

 

0.1 marca (denominazione commerciale del costruttore)

 

;

 

 

0.2 tipo e denominazione commerciale

 

;

 

 

0.3 categoria del veicolo

 

;

 

 

0.4 nome ed indirizzo del costruttore del veicolo base

 

;

 

 

0.4.1 nome ed indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio del veicolo completato

 

 

 

 

 

;

 

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo omologato ed essere dotati di targhetta di identificazione di cui

all'art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 205.

 

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo

 

30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il numero di omologazione completo.

 

La presente omologazione viene rilasciata con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.

 

- comma

 

 

punto

 

(dispositivo di

 

) - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992,

 

ai sensi della autorizzazione ministeriale prot. n°

 

del

 

 

 

Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il

costruttore deve annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le

dichiarazioni di conformità rilasciate [2].

 

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento [2].

 

 

, lì

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Veicolo/sistema/componente/entità tecnica.

[2] Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.

 

 

Allegato III/b [8]

 

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

 

Ufficio

 

 

 

 

Centro Prova Autoveicoli di

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO DI

 

 

AGGIORNAMENTO DI OMOLOGAZIONE

 

 

 

 

 

CERTIFICATO di Aggiornamento di omologazione

 

Con riferimento all'omologazione:

 

 

N o L o T o DGM

 

 

 

Visto il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e

integrazioni;

 

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della

 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto il D.M. 2 maggio 2001, n. 277 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni ed

integrazioni, recante norme sulle procedure di omologazione;

 

Vista la domanda presentata in data

 

da

 

intesa ad ottenere nuove serie del

 

tipo omologato

 

denominato/a

 

;

 

Vista l'omologazione

 

;

 

Visto il fascicolo informativo;

 

Visti i verbali n°

 

in data

 

redatti dal

 

Centro Prova Autoveicoli di

 

;

 

Si dichiara aggiornata l'omologazione con le nuove serie del tipo omologato, come differenziate dai codici alfabetici

portati sul prospetto allegato.

 

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo

 

30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il numero di omologazione completo.

 

Il presente aggiornamento dell'omologazione viene rilasciato con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.

 

 

- comma

 

punto

 

(dispositivo di

 

) - del decreto del Presidente della

 

 

Repubblica n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale prot. n°

 

del

 

 

Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il

costruttore deve annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le

dichiarazioni di conformità rilasciate [1].

 

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento [1].

 

Con il presente certificato non vengono modificate le prescrizioni e i limiti di validità eventualmente indicati nel

certificato di omologazione di riferimento.

 

 

, lì

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.

 

 

Allegato IV [9]

 

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE

Esempi

 

1) OMOLOGAZIONE BASE (nuova omologazione)

NAMY000

LBAY000

TA PY000

 

2) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE (variante)

TARY000EST000

NAAY000EST000

LBPY000EST000

 

3) OMOLOGAZIONE BASE CON VERSIONE (versione)

 

LBNY000xxx

NAAY000xxx

TAPY000xxx

 

4) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE E VERSIONE

 

LBLY000EST000xxx

TAAY000EST000xxx

LBPY000EST000xxx

 

Il numero di omologazione è costituito da tre campi.

Il primo campo a partire da sinistra è composto da due caratteri, di cui il 1° carattere individua il tipo di omologazione,

 

dove:

 

N = nazionale

L = limitata per piccola serie

T = temporanea

 

ed il 2° carattere designa l'ufficio emittente, in base alla seguente codifica:

 

 

A = MOT

B = CPA TO

C = CPA MI

 

D = CPA BS

E =CPA VR

F = CPA BZ

 

G = CPA BO

H = CSRPAD

L = CPA PE

 

M = CPA NA

N = CPA BA

P = CPA PA

 

R = CPA CT

 

 

 

Il secondo campo è costituito da cinque caratteri, di cui il l ° carattere indica la categoria del veicolo, dove:

M = autoveicolo per trasporto di persone

N = autoveicolo per trasporto di cose

R = veicoli rimorchiati

L = veicoli a due e tre ruote, quadricicli

A = macchine agricole

P = macchine operatrici

D = componenti ed entità tecnica (se non diversamente previsto)

 

Il 2^ carattere rappresenta l'anno di rilascio della omologazione base secondo la sequenza:

da 1 a 9 per gli anni da 2001 a 2009, da A ad Y per gli anni da 2010 a 2030.

I successivi tre caratteri alfanumerici indicano la omologazione base.

Il terzo campo comprende i caratteri numerici ed alfabetici, rispettivamente per le estensioni e le versioni della omologazione base.

Tutti i caratteri alfanumerici vengono assegnati dalla MOT per le omologazioni nazionali o temporanee, e dal CPA per quelle limitate per piccole serie. Con tale operazione, all'atto dell'inserimento nel sistema informatico, viene automaticamente assegnata la data, che diventa perciò quella di emissione del provvedimento di omologazione.

I caratteri alfanumerici non devono comprendere le lettere I ed O;

 

 

Allegato V [10]

 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO DI

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE

 

DENOMINAZIONE

 

 

COSTRUTTORE

 

MANDATARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

 

 

PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

 

 

Si dichiara - ai sensi dell'articolo

 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che il veicolo sotto

indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici

 

con CERTIFICATO n°

 

del

 

 

 

COSTRUTTORE e SEDE

:

VEICOLO

:

TIPO

:

TELAIO N°

:

CARROZZERIA

:

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA [*]

 

 

del

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolletta doganale (ove ricorra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso l'Ufficio del Ministero.

 

 

Allegato VI [11]

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE [*]

 

CATEGORIA

UNITÀ/ANNO SOLARE

VEICOLO

PER TIPO

 

 

 

 

Veicoli per il trasporto di persone:

 

M1

500

M2

250

M3

250

 

 

 

 

Veicoli per il trasporto di cose:

 

N1

500

N2

250

N3

250

 

 

 

 

Veicoli rimorchiati:

 

O1

500

O2

500

O3

250

O4

250

 

 

Veicoli a due o tre ruote o quadricicli

200

 

 

 

 

Trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli

150

 

 

Macchine agricole operatrici semoventi

250

 

 

Macchine operatrici semoventi

250

 

 

 

 

Rimorchi agricoli

150

 

 

Macchine agricole operatrici trainate

150

 

 

Macchine operatrici trainate

150

 

 

 

 

[*] Numero di unità di una famiglia di tipi, comprendente veicoli omologati che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda gli aspetti essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.


[1] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.M. 10 luglio 2003, n. 238 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 del D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.M. 10 luglio 2003, n. 238.

[3] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[4] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[5] Allegato aggiunto dall'art. 2 del D.M. 10 luglio 2003, n. 238 e così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[6] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[7] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[8] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[9] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[10] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.

[11] Allegato così sostituito dal D.M. 13 agosto 2004.