§ 93.17.345 - D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:15/03/2007
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Definizione
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Assimilazione ai fini della circolazione
Art. 4.  Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Art. 5.  Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277
Art. 6.  Verifiche periodiche
Art. 7.  Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici
Art. 8.  Patente per la guida dei trenini turistici
Art. 9.  Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in Stati [...]
Art. 10.  Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada
Art. 11.  Allegati
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali


§ 93.17.345 - D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici.

(G.U. 27 aprile 2007, n. 97)

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

 

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, d'ora in poi indicato come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

     Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

     Considerata la necessità di definire per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione;

     Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004;

     Acquisiti i pareri dei Ministri interessati ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del Codice della strada.

     Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizione

     1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.

     2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.

     3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento:

     a) disciplina, ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici;

     b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici.

 

     Art. 3. Assimilazione ai fini della circolazione

     1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi.

 

     Art. 4. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

     1. Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle seguenti prescrizioni tecniche:

     a) quelle dell'allegato A del presente regolamento;

     b) quelle delle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M/N ed O di cui all'allegato B del presente regolamento, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti;

     c) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 56, comma 2, del Codice della strada.

     2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

 

     Art. 5. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277

     1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del D.M. 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici».

 

     Art. 6. Verifiche periodiche

     1. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 del Codice della strada.

 

     Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici

     1. La circolazione dei trenini turistici è subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali è dotato di targa e carta di circolazione.

     2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonchè le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

     3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.

 

     Art. 8. Patente per la guida dei trenini turistici

     1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all'articolo 1 è necessario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

 

     Art. 9. Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in Stati aderenti allo spazio economico europeo.

     1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

     2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

 

     Art. 10. Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada

     1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.

     2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.

 

     Art. 11. Allegati

     1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

     - allegato A: caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso;

     - allegato B: prescrizioni per l'omologazione/l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

     1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall'articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore.

     2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.

     3. I trenini turistici già autorizzati alla circolazione con più di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocità massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso.

     4. L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegato «A»

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRENINI TURISTICI

E DEI VEICOLI COMPONENTI IL COMPLESSO

 

1. Caratteristiche complesso

1.1 Numero massimo di componenti del complesso: l'autoveicolo più tre rimorchi;

1.2 Lunghezza massima dal complesso: 20,00 m;

1.3 Larghezza massima: 2,00 m;

1.4 Altezza massima dal suolo: 2,80 m (tutto compreso, salvo i dispositivi di cui al punto 3.2);

1.5 Altezza minima interna vano passeggeri : 1500 mm;

1.6 Massa massima ammessa del singolo veicolo: 5.000 kg; massa massima ammessa del complesso: 18.000 Kg;

1.7 Lunghezza massima ammissibile per ciascun veicolo componente: 6 m, esclusi gli organi di attacco e di traino;

1.8 Velocità massima per costruzione: non superiore a 25 km/h;

 

2. Caratteristiche allestimento interno dei veicoli

2.1 Sedili

2.1.1 Larghezza: 400 mm;

2.1.2 Profondità: 350 mm;

2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm;

2.1.4 Distanza fra due file di sedili: 650 mm, misurata a 650 mm dal pavimento; Distanza fra sedili contrapposti: 1300 mm

2.1.5 Aree per sedie a rotelle, se presenti: 750 mm di larghezza x 1300 mm di lunghezza, con apposito pittogramma;

I veicoli predisposti per l'alloggiamento delle sedie a rotelle debbono essere dotati di:

a) apposite pedane per l'accesso;

b) appositi punti di ancoraggio delle sedie a rotelle, conformi a quanto disposto dall'allegato VII alla direttiva 2001/85/CE. E' ammissibile il criterio della calcolazione dei punti di ancoraggio;

c) spazi per la movimentazione nel veicolo delle sedie a rotelle dai predetti punti di ancoraggio fino alla porta di accesso;

2.2. Uscite di servizio/sicurezza

2.2.1 Le porte di accesso, dotate di organo di chiusura, devono essere situate sul lato del veicolo corrispondente al senso di circolazione stradale; non sono ammesse catenelle o dispositivi equivalenti. I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di azionamento accidentale durante la marcia.

2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:

- Porta di accesso, altezza: 1450 mm; larghezza: 400 mm;

- Porta di sicurezza, altezza: 1250 mm; larghezza: 400 mm;

- Finestrino di sicurezza: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 mm x 700 mm;

2.2.3 Numero minimo di uscite di sicurezza per veicolo o per scomparto chiuso del veicolo (porte di accesso, porte di sicurezza e finestrini di sicurezza), in caso di carrozzeria chiusa:

1 ÷ 8 passeggeri = 2 uscite;

9 ÷ 16 passeggeri = 3 uscite;

17 ÷ 30 passeggeri = 4 uscite;

sup. a 30 passeggeri = 5 uscite

2.3 Finiture interne e sicurezza

2.3.1 La parte interna dei veicoli non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi. Il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere minore di 5 mm.

2.3.2. Ciascun rimorchio deve essere equipaggiato con pulsanti, ben visibili ed in posizione accessibile, con i quali sia possibile dare l'allarme nell'autoveicolo traente.

 

3. Prescrizioni:

3.1 Estintori e attrezzatura di pronto soccorso: devono essere previste sedi per estintori, su ogni componente il complesso; deve essere previsto uno spazio per l'installazione di una cassetta di pronto soccorso sulla motrice.

3.2 Obbligo dell'installazione sull'autoveicolo e sull'ultimo rimorchio dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di tipo approvato;

3.3 All'interno di ogni veicolo costituente il complesso sono indicati mediante pittogramma il numero massimo di posti a sedere.

 

 

Allegato «B»

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE/L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENINI TURISTICI E DEI COMPONENTI IL COMPLESSO

 

 

 

 

OGGETTO

NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE

APPLICAZIONE

 

 

 

1.

LIVELLO SONORO

70/157/CEE

RICORRE vd. nota «A»

2.

EMISSIONI

70/220/CEE

RICORRE

3.

SERBATOI COMBUSTIBILE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI

70/221/CEE

RICORRE vd. nota «B»

4.

ALLOGGIAMENTO TARGHE POSTERIORI DI IMMATRICOLAZIONE

70/222/CEE

RICORRE

5.

DISPOSITIVI DI STERZO

70/311/CEE

RICORRE vd. nota «C»

6.

SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE

70/387/CEE

NON RICORRE

7.

SEGNALATORE ACUSTICO

70/388/CEE

RICORRE

8.

CAMPO DI VISIBILITÀ' POSTERIORE

71/127/CEE

RICORRE

9.

FRENATURA

71/320/CEE

RICORRE vd. nota «D»

10.

SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE

72/245/CEE

NON RICORRE

11.

EMISSIONI MOTORI DIESEL (fumosità)

72/306/CEE

RICORRE vd. nota «E»

12.

FINITURE INTERNE

74/60/CEE

NON RICORRE

13.

ANTIFURTO

74/6I/CEE

NON RICORRE

14.

PROTEZIONE DELLO STERZO

74/297/CEE

NON RICORRE

15.

RESISTENZA DEI SEDILI

74/408/CEE

NON RICORRE

16

SPORGENZE ESTERNE

74/483/CEE

NON RICORRE

17.

RETROMARCIA E TACHIMETRO

75/443/CEE

vd. nota «F»

18.

TARGHETTE REGOLAMENTARI

76/114/CEE

RICORRE

19.

ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

76/115/CEE

NON RICORRE

20.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

76/756/CEE

RICORRE vd. nota «G»

21.

CATADIOTTRI

76/757/CEE

RICORRE

22.

LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANT., POSIZIONE POST., ARRESTO, MARCIA DIURNA, POSIZIONE LATERALI

76/758/CEE

RICORRE

23.

INDICATORI DI DIREZIONE

76/759/CEE

RICORRE

24.

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE

76/760/CEE

RICORRE

25.

PROIETTORI (COMPRESE LE LAMPADE)

76/761/CEE

RICORRE

26.

PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI

76/762/CEE

NON RICORRE

27.

DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

77/389/CEE

RICORRE

28.

LUCI POSTERIORI PER NEBBIA

77/538/CEE

NON RICORRE

29.

PROIETTORI DI RETROMARCIA

77/539/CEE

NON RICORRE

30.

LUCI DI STAZIONAMENTO

77/540/CEE

RICORRE

31.

CINTURE DI SICUREZZA

77/541/CEE

NON RICORRE

32.

CAMPO DI VISIBILITÀ'

77/649/CEE

RICORRE vd. nota «H»

33.

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

78/316/CEE

RICORRE vd. nota «I»

34.

SBRINAMENTO/DISAPPANAMENTO

78/317/CEE

NON RICORRE

35.

LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI

78/318/CEE

RICORRE vd. nota «L»

36.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO

78/548/CEE

RICORRE SE PRESENTE

37.

PARAFANGHI DELLE RUOTE

78/549/CEE

NON RICORRE

38.

POGGIATESTA

78/932/CEE

NON RICORRE

39.

EMISSIONI DI C02/ CONSUMO DI COMBUSTIBILE

80/1268/CEE

NON RICORRE

40.

POTENZA DEI MOTORI

80/1269/CEE

NON RICORRE

41.

EMISSIONI MOTORI DIESEL

88/77/CEE

RICORRE vd. nota «M»

42.

PROTEZIONE LATERALE

89/297/CEE

NON RICORRE

43.

DISPOSITIVI ANTISPRUZZI

91/226/CEE

NON RICORRE

44.

MASSE E DIMENSIONI (AUTOVETTURE)

92/21/CEE

NON RICORRE

45.

VETRI DI SICUREZZA

92/22/CEE

RICORRE vd. nota «N»

46.

PNEUMATICI

92/23/CEE

RICORRE

47.

LIMITATORI DI VELOCITA'

92/24/CEE

RICORRE SE PRESENTE

48.

MASSE E DIMENSIONI (DIVERSI DAI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 44)

97/27/CE

RICORRE vd. nota «O»

49.

SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE

92/114/CEE

NON RICORRE

50.

DISPOSITIVI DI ATTACCO

94/20/CE

RICORRE vd. nota «P»

51.

INFIAMMABILITA'

95/28/CE

NON RICORRE

52.

AUTOBUS

2001/85/CE

NON RICORRE

53.

URTO FRONTALE

96/79/CE

NON RICORRE

54.

URTO LATERALE

96/27/CE

NON RICORRE

55.

 

 

 

56.

VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

98/91/CE

NON RICORRE

57.

PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

2000/40/CE

NON RICORRE

58.

PROTEZIONE DEI PEDONI

2003/102/CE

NON RICORRE

 

 

 

 

 

NOTE:

 

A Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 74/151/CEE);

B Ricorre solo per serbatoi. Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 74/151/CEE);

C Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni tabella CUNA NC337-01 oppure direttiva dei trattori agricoli e forestali (direttiva 75/321/CEE);

D I singoli veicoli devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla categoria M/N per l'autoveicolo e alle categoria O per i rimorchi. Considerate le particolari caratteristiche costruttive dei veicoli componenti il complesso e la ridotta velocità massima dei trenini turistici, il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla predetta direttiva si intende conseguito con il rispetto delle verifiche e prove contenute negli allegati alla stessa, tenendo presente le seguenti prescrizioni:

- Allegato I Applicabile con la seguente eccezione : la rispondenza alle prescrizioni di cui al punto 2.2.2.10, concernente la presenza del comando del freno di stazionamento all’interno del rimorchio, in quanto non è prevista la presenza di personale accompagnatore a bordo dei rimorchi. Il sistema di frenatura di servizio del complesso deve essere del tipo continuo automatico o semicontinuo automatico.

- Allegato II Applicabile con la seguente eccezione: non è necessaria l'effettuazione della prova di tipo II.

La prescrizione di cui al punto 2.1.3.2 si considera soddisfatta anche quando il comando del freno di stazionamento della motrice aziona il sistema di frenatura di stazionamento dei vari elementi del complesso.

- Allegato III Applicabile con la seguente eccezione: i tempi di reazione debbono essere valutati anche per i giunti posteriori dei rimorchi;

- Allegato IV..... Applicabile;

- Allegato V...... Applicabile;

- Allegato VI..... Applicabile;

- Allegato VII.... Applicabile

- Allegato VIII... Non applicabile in quanto il veicolo non può essere munito di sistema di frenatura a inerzia;

- Allegato X....... Non applicabile;

- Allegato XI...... Non applicabile in quanto il veicolo non può essere dotato di sistemi di frenatura elettrici;

- Allegati da XII a XI Non ricorre;

- È prevista l'effettuazione di prove di comportamento dell'intero complesso eseguite alla velocità massima di costruzione del trenino, a vuoto e a pieno carico.

E Ricorre solo per i motori rispondenti alla direttiva 88/77/CEE;

F L'autoveicolo deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida;

G I dispositivi di cui ai punti 26, 28, 29 dell'allegato B non ricorrono;

H Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle macchine operatrici (punto 1.3.2 del d.m. 14 giugno 1985);

I Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 86/415/CEE);

L. Sono applicate le prescrizioni delle macchine operatrici (D.M. 14 giugno 1985);

M Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle macchine mobili non stradali (direttiva 97/68/CE) oppure le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 2000/25/CE);

N Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 89/173/CEE);

O L'autoveicolo più i rimorchi deve rispondere alle sole prescrizioni di cui al punto 7.6 «manovrabilità» e 7.9 «capacità di spunto in salita» ovvero comunque poter essere avviato su una pendenza di almeno il 10 %. In tale caso nella carta di circolazione dell'autoveicolo deve figurare una opportuna limitazione. Non si applica l'articolo 219 del Regolamento al Nuovo codice della strada;

P Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle tabelle CUNA.