§ 93.15.10 - D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501.
Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:01/06/1979
Numero:501


Sommario
Art. 1.  Riferimento del termine "legge".
Art. 2.  Capitale azionario delle società.
Art. 3.  Gestione transitoria.
Art. 4.  Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere.
Art. 5.  Viaggi iniziati e non conclusi nello stesso esercizio.
Art. 6.  Tariffe trasporto su percorsi tra scali non nazionali.
Art. 7.  Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle società.
Art. 8.  Navi radiate in attuazione della legge.
Art. 9.  Componenti economiche della gestione.
Art. 10.  Deficienze dei servizi ed inadempienze delle società.
Art. 11.  Occupazione e disciplina del personale dipendente.
Art. 12.  Consistenza del personale e relativo onere.
Art. 13.  Approvazione delle convenzioni.
Art. 14.  Approvazione delle convenzioni previste dall'art. 4.
Art. 15.  Vigilanza tecnica ed amministrativa.
Art. 16.  Penalità.
Art. 17.  Piani delle navi e contratti.
Art. 18.  Navi da assegnare alle linee.
Art. 19.  Idoneità delle navi e prove in mare.
Art. 20.  Prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione.
Art. 21.  Modalità di esecuzione delle prove in mare.
Art. 22.  Verbali delle visite e prove.
Art. 23.  Deroghe.
Art. 24.  Controlli.
Art. 25.  Limiti delle approvazioni, riconoscimenti e autorizzazioni.
Art. 26.  Programma servizi e sovvenzioni.
Art. 27.  Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee.
Art. 28.  Nuovi servizi.
Art. 29.  Assegnazioni navi traghetto alle linee.
Art. 30.  Relazione economico-finanziaria delle linee.
Art. 31.  Convenzioni.
Art. 32.  Ammortamento.
Art. 33.  Viaggi straordinari.
Art. 34.  Variazioni itinerari, periodicità, velocità.
Art. 35.  Revisione della sovvenzione.
Art. 36.  Navi ammortizzate.
Art. 37.  Orari.
Art. 38.  Accordi di traffico e tariffe.
Art. 39.  Facilitazioni di viaggio.
Art. 40.  Viaggi straordinari.
Art. 41.  Servizi cumulativi.


§ 93.15.10 - D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501.

Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(G.U. 18 ottobre 1979, n. 285)

 

 

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, è allegato al presente decreto.

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata

e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi

marittimi di preminente interesse nazionale

 

Capo I

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Riferimento del termine "legge".

     Nelle presenti norme con il termine "legge" senza altra specificazione è indicata la legge 20 dicembre 1974, n. 684, così come interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373.

 

          Art. 2. Capitale azionario delle società.

     Ai fini dell'applicazione della legge, per tutte le società per azioni di navigazione del gruppo Finmare aventi per oggetto l'esercizio di una o più delle attività indicate nell'art. 1 della legge, il requisito del controllo del capitale al 51%, quando le azioni non siano di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si considera soddisfatto se le azioni sono di proprietà di una società nella quale detto Istituto abbia una partecipazione azionaria che gli assicuri la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari.

     Le società procederanno, entro sei mesi dalla stipulazione della prima convenzione, a deliberare l'adeguamento del proprio capitale sociale nella misura stabilita dal Ministero della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro o delle partecipazioni statali, in relazione all'entità dei servizi, al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari all'esercizio delle linee.

     Esse, inoltre, sono tenute ad adeguare il capitale sociale per tutto il periodo di tempo in cui ha luogo l'intervento dello Stato sotto forma di contributo annuo di avviamento o di sovvenzione, ai fini del rispetto delle esigenze di cui al comma precedente.

     Per quelle delle predette società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il capitale azionario deve essere per almeno il 51% di proprietà della società finanziaria marittima (Finmare).

     I rapporti tra Finmare e società di cui ai commi precedenti sono regolati dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1074, e dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

 

          Art. 3. Gestione transitoria.

     Ai fini della determinazione della sovvenzione in conformità dell'art. 7, ultimo comma, della legge, si intendono per servizi passeggeri di linea tutte le linee nazionali ed internazionali esercitate dalle società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" a sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego a sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.

     La misura della sovvenzione da corrispondere in via definitiva alle quattro società di navigazione per l'esercizio 1974 per i servizi passeggeri di linea viene stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di accertamenti da eseguire da parte dei Ministeri medesimi.

     Delle eventuali sopravvenienze rilevate negli anni successivi sarà tenuto conto a sensi del terzo comma del successivo art. 26.

 

          Art. 4. Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere.

     Ai fini dell'esercizio delle linee da mantenere il trasferimento di una linea da una società ad altra del gruppo Finmare non pregiudica la continuità della linea e comporta la stipulazione di convenzioni con ciascuna società.

 

          Art. 5. Viaggi iniziati e non conclusi nello stesso esercizio.

     Il viaggio iniziato da un porto capolinea italiano entro il 31 dicembre di ogni anno e non ultimato a tale data viene computato per intero nel numero dei viaggi di competenza dei periodi chiusi alla data medesima, o, qualora sia stata già raggiunta la periodicità prescritta per la linea alla quale il viaggio si riferisce, al periodo immediatamente successivo.

 

          Art. 6. Tariffe trasporto su percorsi tra scali non nazionali.

     Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto delle merci, del bestiame, dei valori e dei passeggeri tra scali non nazionali sulle navi assegnate alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui agli articoli 4 e 6 della legge, nonché sugli eventuali prolungamenti verso scali esteri dei servizi di cui all'art. 8 della legge, sono comunicate, per gli eventuali interventi di competenza, salvo quelle relative ad accordi conferenziali, al Ministero della marina mercantile, limitatamente al periodo di tempo di corresponsione della sovvenzione di esercizio.

     Delle tariffe determinate in base ad accordi conferenziali è, comunque, data notizia al Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 7. Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle società.

     Fino alla data della registrazione da parte della Corte dei conti dei provvedimenti relativi alla stipulazione delle nuove convenzioni, le rate mensili posticipate sono corrisposte alle società esercenti servizi di p.i.n. in misura complessivamente non superiore al 90% delle somme iscritte nell'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     I contributi annui di avviamento e le sovvenzioni di esercizio, quali risultano dalle convenzioni previste dalla legge, sono corrisposti in rate mensili posticipate ed in misura pari ai diciannove ventesimi. Decorso l'anno è pagato il saldo dei contributi e delle sovvenzioni dopo che è stato effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi.

     Per le linee da mantenere viene, successivamente, liquidato l'eventuale conguaglio di sovvenzione dopo aver effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi ed accertato l'esito economico della gestione delle singole linee.

     Le società hanno tuttavia la facoltà di avvalersi dei benefici di cui all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e successive modificazioni.

 

          Art. 8. Navi radiate in attuazione della legge.

     Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all'art. 16 della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società interessate.

     A tal fine si tiene conto:

     a) della differenza in più o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle società per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonché dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     b) della differenza in più o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita;

     c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazione ed altri oneri analoghi.

     Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che, dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle società costituite a sensi dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1977, n. 373, sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle società il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto della radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attività turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazione, nonché dei valori e degli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali.

     Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle società proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attività turistica o per acquisto da parte delle società di cui all'art. 2 della citata legge 23 giugno 1977, n. 373.

     Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle società stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle società proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato.

 

          Art. 9. Componenti economiche della gestione.

     Ai fini della determinazione della misura della sovvenzione annua di esercizio, di cui agli articoli 4, lettera b),7 e 8 della legge, vengono assunte le seguenti componenti economiche della gestione:

     1) introiti netti, costituiti:

     a) dai noli ed accessori relativi ai passeggeri e alle cose trasportati, quali risultano dai rispettivi contratti di trasporto, al netto dell'IVA incassata per conto dello Stato, a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) dai proventi per prestazioni e attività diverse a bordo delle navi;

     c) dalle quote derivanti da partecipazioni a consorzi e da accordi di pool;

     d) dai compensi di locazione o noleggio navi, di contenitori, di carrelli e di altri mezzi accessori del trasporto marittimo;

     e) da ogni altra entrata comunque conseguita, con la sola esclusione di quelle a carattere finanziario e patrimoniale; diminuiti di tutte le spese di acquisizione e operative attinenti ai passeggeri e alle cose trasportati, ivi comprese le quote di competenza di altri vettori, quelle derivanti da accordi di pool, le spese per le prosecuzioni e quelle per l'unitizzazione e disunitizzazione del carico e per la movimentazione dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo;

     2) spese di esercizio, costituite:

     a) dalle spese del personale di ruolo, in contratto di imbarco, di comandata e arruolato con contratti sindacali particolari - comprensive di tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazione d'opera - ivi compresi vitto e servizio;

     b) dalle spese di manutenzione ordinaria, di riparazione, di assicurazione e di locazione o di noleggio delle navi, dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo. Le spese di riclassifica da assumere a base per la determinazione delle sovvenzioni sono da commisurare alla quota annua del previsto costo complessivo del quadriennio di classe delle navi, salvo conguaglio da eseguirsi alla scadenza del periodo di classe, per le navi assegnate ai collegamenti con le isole maggiori e minori, e, nell'ultimo anno di corresponsione della sovvenzione, per le navi adibite alle linee merci da mantenere ed ai servizi passeggeri internazionali;

     c) dalle spese per i combustibili, i lubrificanti e l'acqua;

     d) dalle spese portuali relative alle navi e da quelle di passaggio canale;

     e) da ogni altra spesa diversa da quelle elencate al punto 1) del presente articolo, strettamente attinente all'acquisizione degli introiti;

     3) costi di organizzazione, costituiti:

     a) dalle spese per il personale a terra;

     b) dalle spese di amministrazione relative all'organizzazione diretta, centrale e periferica, ivi comprese imposte e tasse;

     4) quote annue relative all'ammortamento degli investimenti calcolate:

     a) per le navi di nuova costruzione immesse in servizio posteriormente al 1° gennaio 1975, sulla base di 12 anni quale normale periodo di vita in considerazione della rapida obsolescenza tecnica del mezzo;

     b) per le navi acquistate usate, sulla base di una vita residua, da concordare con le società, tenuto conto del normale periodo di vita di cui alla precedente lettera a);

     c) per le navi già in esercizio alla data del 1° gennaio 1975, sulla base del valore residuo, calcolato con i criteri di cui al secondo comma, lettera a) del precedente art. 8 delle presenti norme di attuazione tenuto conto della vita residua alla data medesima con un massimo di 12 anni e, per le navi di cui alla successiva lettera d), di 15 anni;

     d) per le navi adibite ai servizi di collegamento con le isole maggiori e minori di cui all'art. 8 della legge, sulla base di 15 anni quale normale periodo di vita per le navi di nuova costruzione, nonché, per quelle acquistate usate, sulla base di una vita residua da concordare con le società, tenuto conto del predetto periodo di vita di 15 anni;

     e) per i contenitori, i carrelli e gli altri mezzi accessori del trasporto marittimo, nonché per gli altri cespiti patrimoniali, sulla base del disposto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del conseguente decreto ministeriale di applicazione;

     5) oneri finanziari:

     a) per gli investimenti, in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati, al netto del contributo statale sugli interessi, e quelli del mercato a breve, non superiori questi ultimi alla misura pro tempore dei tassi prime rate stabiliti dal cartello interbancario;

     b) per ritardati pagamenti delle sovvenzioni di esercizio previste dalla legge, sulla base del tasso di mercato a breve nella misura pro tempore non superiore a quella di cui al punto a).

     Nelle singole convenzioni sono stabiliti i termini di decorrenza degli oneri finanziari di cui sopra sia per i servizi passeggeri che per le linee merci da mantenere.

     L'ammontare degli oneri finanziari di cui al n. 5) da accertare da parte dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, non può comunque essere superiore a quello sostenuto annualmente dalle singole società per i relativi servizi, quale risulta esposto nei propri bilanci, approvati a norma di legge, tenuto conto di ogni eventuale mezzo di autofinanziamento derivante dalla gestione aziendale ivi compreso il fondo quiescenza del personale.

 

          Art. 10. Deficienze dei servizi ed inadempienze delle società.

     Nello svolgimento dei servizi durante il periodo di validità delle convenzioni previste dalla legge, costituiscono, salvo che non ricorra la causa di forza maggiore, casi di grave deficienza:

     l'abbandono della navigazione;

     la sospensione della navigazione;

     l'interruzione di una o più linee;

     il continuo e grave decadimento del servizio svolto in contrasto con le finalità della convenzione.

     Per gravi inadempienze, durante il predetto periodo, si intendono:

     la variazione del capitale sociale che determini il venir meno delle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 2;

     la mancata attuazione di quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 2;

     il rifiuto di ottemperare alle disposizioni del Ministero della marina mercantile di effettuare viaggi per esigenze di pubblico interesse, secondo quanto indicato nel successivo art. 33;

     il compimento, senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile, dei seguenti atti:

     a) la vendita delle navi assegnate ai servizi;

     b) l'iscrizione di ipoteche sulle navi medesime;

     c) l'esercizio delle linee con navi non riconosciute idonee allo svolgimento del servizio oggetto della convenzione;

     ogni altro motivo che il Ministero della marina mercantile ritenga di particolare gravità, specialmente per quanto attiene ai servizi di cui all'art. 8 della legge.

     Le misure delle penalità concernenti le deficienze o le inadempienze di cui sopra sono stabilite nelle convenzioni senza pregiudizio per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge.

 

          Art. 11. Occupazione e disciplina del personale dipendente.

     In relazione ai riflessi sui livelli di occupazione del personale dipendente dalle società di navigazione del gruppo Finmare derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge possono essere attuati appositi corsi per la riqualificazione del personale per la durata e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile.

     Possono essere disposte particolari forme di mobilità del personale, che deve essere globalmente considerato, tra le predette società e, pertanto, man mano che si verificano carenze nei quadri delle singole categorie le stesse vanno colmate con personale professionalmente equivalente; possono essere istituite eccezionali posizioni di disponibilità retribuite per il personale di terra e navigante in attesa di riassorbimento nello svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della legge.

     Con particolari facilitazioni, quali risultano dagli accordi sindacali approvati dal Ministro della marina mercantile, è incoraggiato l'esodo del personale esuberante.

     Ai fini della determinazione dell'onere derivato dalle predette facilitazioni si tiene conto delle spese effettivamente e definitivamente sostenute nell'applicazione degli accordi sindacali nonché delle spese accessorie derivanti da eventuali controversie in qualsiasi sede.

     Con le convenzioni da stipularsi a sensi dell'art. 17 della legge con le società sopra indicate, si provvede a regolare quanto indicato nei commi precedenti.

 

          Art. 12. Consistenza del personale e relativo onere.

     La Finmare, sulla base degli accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile, comunica al Ministero stesso, ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 17 della legge, la consistenza numerica del personale che si trova nelle situazioni indicate nel precedente articolo, rapportata alle effettive necessità dell'attività da svolgere, la sua ripartizione tra le società di navigazione del proprio gruppo e il prevedibile onere derivante a ciascuna società.

     Il ripianamento di detto onere viene regolato con apposite convenzioni a norma dell'art. 17 della legge.

 

          Art. 13. Approvazione delle convenzioni.

     Le convenzioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 16 e 17 della legge sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

 

          Art. 14. Approvazione delle convenzioni previste dall'art. 4.

     Le convenzioni previste dall'art. 4 della legge sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali.

 

          Art. 15. Vigilanza tecnica ed amministrativa.

     L'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al primo comma dell'art. 13 della legge è affidato ai funzionari del Ministero della marina mercantile in servizio presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo ed, eventualmente, a funzionari di altri servizi del Ministero stesso, designati di volta in volta.

     A tali funzionari spetta a bordo il trattamento adeguato al grado.

     Per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge, i funzionari all'uopo incaricati dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali hanno facoltà di accedere presso tutti gli uffici delle società e di prendere visione di tutti gli atti e della documentazione all'uopo necessari.

     Le spese relative all'espletamento dei compiti di cui sopra fanno carico agli appositi fondi da costituire mediante una ritenuta pari al due per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi fatta eccezione di quelle erogate ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge.

 

          Art. 16. Penalità.

     La violazione degli obblighi derivanti alle società dalle convenzioni comporta a carico delle società stesse, salvo i casi di seguito specificatamente indicati, penalità variabili, a seconda della gravità della violazione ed a giudizio del Ministero della marina mercantile, da lire 500 mila a lire 25 milioni.

     Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, omessi, interrotti o comunque non effettuati non per cause di forza maggiore o senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, le società incorrono nella perdita della relativa quota di sovvenzione secondo modalità da stabilirsi nella convenzione di cui all'art. 8 della legge; il Ministero della marina mercantile può inoltre imporre nei casi di maggiore gravità o di recidiva penalità in misura non eccedente i limiti di cui al primo comma.

     Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, effettuati senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, in difformità delle periodicità indicate nelle convenzioni non viene riconosciuta la relativa spesa mentre l'eventuale utile viene considerato in sede di determinazione finale della sovvenzione.

     Nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dalle convenzioni, ritenuti dal Ministero della marina mercantile di particolare gravità, può essere sospeso il pagamento delle rate di sovvenzione, per tutta la durata dell'inadempienza stessa, senza che ciò comporti il riconoscimento dei relativi oneri finanziari.

     Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dal Ministero della marina mercantile sentite le giustificazioni delle società.

     L'applicazione delle sanzioni non esonera le società dalle eventuali responsabilità verso terzi.

     L'ammontare delle penalità è prelevato dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalle cauzioni.

     In sede di determinazione finale delle sovvenzioni le somme trattenute per penalità non vengono riconosciute ai fini del ripianamento degli oneri di gestione delle linee.

 

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

 

          Art. 17. Piani delle navi e contratti.

     I piani generali delle navi di nuova costruzione, quelli delle navi eventualmente da acquistare nonché quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile. Le società sono obbligate a fornire tutti quegli altri elementi, anche di natura tecnica, che il predetto Ministero ritenga di chiedere relativamente alle navi ed ai lavori in questione.

     Gli schemi dei contratti di costruzione e di acquisto, nonché di quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, anche ai fini della congruità dei costi, al Ministero della marina mercantile e copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa al Ministero stesso entro un mese dalla data di stipulazione.

 

          Art. 18. Navi da assegnare alle linee.

     Le società hanno l'obbligo di assegnare alle linee le navi indicate per ciascuna linea nelle convenzioni.

     Le società stesse non possono, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

     a) immettere alcuna nave in servizio;

     b) distogliere dalle linee le navi alle linee stesse assegnate.

     Le navi assegnate alle linee devono essere di proprietà delle società o, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, prese in locazione o in noleggio dalle società stesse; devono essere iscritte alla più alta classe del registro italiano navale e mantenere tale classificazione per tutta la durata delle convenzioni.

     Le società possono essere autorizzate a sostituire definitivamente o temporaneamente le navi assegnate alle linee con altre, anche eventualmente acquistate o prese in noleggio o locazione. Le sostituzioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le sostituzioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla sostituzione temporanea è subordinata alla mancanza di aumento di spesa.

     I contratti di locazione o di noleggio debbono essere sottoposti al preventivo esame da parte del Ministero della marina mercantile anche ai fini della determinazione della congruità dei relativi compensi.

     Le navi che raggiungono l'età di 18 anni devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 19. Idoneità delle navi e prove in mare.

     Le navi, sia di nuova costruzione, sia acquistate, sia prese a noleggio o in locazione, debbono essere riconosciute dal Ministero della marina mercantile idonee al servizio della linea o delle linee alle quali la società dichiari di volerle destinare.

     Una commissione nominata dal Ministero della marina mercantile composta da funzionari dello stesso Ministero sottopone la nave ad una visita generale ed alle prove in mare di cui ai successivi articoli allo scopo di accertare la rispondenza ai piani generali e successive modifiche, ai contratti di cui all'art. 17 ed eventuali successive modifiche, nonché ai requisiti indicati dal Ministero della marina mercantile ed alle condizioni e prescrizioni eventualmente stabilite dal Ministero medesimo.

     La commissione può essere affiancata da un tecnico del R.I.Na.; un dipendente del Ministero della marina mercantile esercita le funzioni di segretario.

     Alla visita e alle prove medesime dovranno essere sottoposte anche le navi che abbiano subìto grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento, prima che riprendano il servizio. Peraltro il Ministero della marina mercantile può non richiedere le prove in mare nel caso in cui i grandi lavori di cui sopra non abbiano interessato la carena o l'apparato motore.

     Dette prove possono essere sostituite, a giudizio della commissione, con accertamenti di velocità nel corso di viaggi di linea.

 

          Art. 20. Prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione.

     Le prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione sono effettuate con modalità analoghe a quelle stabilite nel successivo art. 21 ma per la durata limitata a quattro ore consecutive di navigazione delle quali un'ora, o comunque il tempo necessario per percorrere un numero pari di volte nei due sensi la base misurata prescelta, alla massima velocità e tre ore alla velocità ridotta del 2% da considerarsi come quella normale di esercizio.

     Tuttavia, qualora la locazione od il noleggio non sia superiore a tre mesi ovvero si tratti di navi di caratteristiche identiche a quelle di altre unità già sottoposte alle prove previste dal presente regolamento, il Ministero della marina mercantile, a proprio giudizio, può esentare dette navi dalle prove in mare.

     All'atto della visita le società debbono consegnare alla commissione tutta la documentazione, preventivamente indicata dal Ministero della marina mercantile, anche per quanto concerne i casi di cui al precedente art. 19.

 

          Art. 21. Modalità di esecuzione delle prove in mare.

     La commissione di cui all'art. 19 provvede a:

     1) accertare che la nave possa per un massimo di nove ore consecutive sviluppare una velocità media superiore del 10% a quella normale di esercizio;

     2) accertare il consumo di combustibile durante un massimo di tre ore consecutive alla velocità normale di esercizio;

     3) eseguire accertamenti, eventualmente ritenuti opportuni, sul funzionamento di qualche macchinario ausiliario;

     4) fare accertamenti circa le vibrazioni e la presenza di fumo dovuta ad imperfetta combustione.

     Ad uno dei periodi di navigazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere fatto seguire immediatamente l'altro, salvo il tempo necessario per il passaggio da una velocità all'altra durante il quale la velocità della nave non deve essere inferiore a quella normale di esercizio.

     Nella effettuazione delle prove di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati è tollerata un'unica eventuale interruzione non superiore a mezza ora nella continuità della velocità.

     Per la determinazione della velocità la nave percorrerà nei due sensi e per un numero pari di volte indicato dalla commissione una base scelta fra quelle misurate dall'Istituto idrografico della Marina.

     La commissione può avvalersi di altro accorgimento tecnicamente idoneo.

     Le prove sono effettuate al dislocamento non inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda.

     Per portata lorda si intende la differenza fra il dislocamento della nave a pieno carico all'immersione massima consentita dal bordo libero estivo e il dislocamento della nave stessa completamente scarica ma con eventuale zavorra fissa, con corredi armatore, con liquidi in circolazione e con l'equipaggio ma senza viveri.

     Per le navi miste e da carico qualora il dislocamento prescritto non sia ottenibile senza ricorso a carico solido, il Ministero della marina mercantile può concedere di effettuare le prove a dislocamento inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda, comunque non inferiore al 35% della portata lorda medesima.

     Le società devono a tale scopo inoltrare al Ministero della marina mercantile domanda di deroga alle norme prescritte precisando le condizioni relative al dislocamento ed all'assetto realizzabili alle prove e allegando gli elementi determinati dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale) circa la correzione da apportare alle velocità misurate alle prove per ottenere la velocità da assumere come corrispondente al dislocamento pertinente alla metà della portata lorda.

     Per quanto concerne gli aliscafi ed altri mezzi speciali, le relative prove sono effettuate secondo le modalità che di volta in volta vengono stabilite d'intesa con il R.I.Na.

 

          Art. 22. Verbali delle visite e prove.

     Della visita e delle prove contemplate negli articoli precedenti viene redatto verbale.

     Il verbale delle prove in mare di cui al precedente articolo è firmato oltre che dai membri della commissione ministeriale anche da un rappresentante della società.

     In ogni verbale viene indicata la linea o le linee alle quali la commissione ritiene che la nave possa essere assegnata.

     Qualora dalla visita e dalle prove risulti che la nave non soddisfi alle condizioni ed ai requisiti prescritti, la società deve eseguire i lavori necessari per eliminare le deficienze riscontrate.

     Nel caso di navi di nuova costruzione, qualora le deficienze riscontrate rispetto alle caratteristiche prescritte e risultanti dai contratti di costruzione di cui all'art. 17, tenendo conto delle tolleranze ivi ammesse per gli elementi determinativi delle caratteristiche stesse, non siano eliminabili, si fa luogo, sempreché il Ministero della marina mercantile non ritenga di negare la immissione o il mantenimento in servizio della nave, alla revisione della convenzione eventualmente già stipulata per l'impiego della nave stessa, tenuto anche presente il nuovo valore di detta nave da concordare fra il Ministero della marina mercantile e la società.

 

          Art. 23. Deroghe.

     Il Ministero della marina mercantile, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 20, può autorizzare che la visita generale e le prove in mare indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'immissione in linea e, qualora si tratti di navi che abbiano subìto grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento, posteriormente alla ripresa del servizio delle navi.

 

          Art. 24. Controlli.

     Il Ministero della marina mercantile, indipendentemente dalla visita generale e dalle prove in mare di cui agli articoli precedenti, può in qualsiasi momento sottoporre le navi assegnate alle linee a controllo, in navigazione, della velocità normale di esercizio ed a visita al fine di accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.

 

          Art. 25. Limiti delle approvazioni, riconoscimenti e autorizzazioni.

     Le approvazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni date ai sensi degli articoli precedenti dal Ministero della marina mercantile per quanto riguarda le navi non sono sostitutivi o limitativi dei poteri e delle facoltà spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, ad altri enti o ad uffici, sia centrali, sia periferici, del Ministero.

 

Capo III

SERVIZI STRALCIO PASSEGGERI

 

          Art. 26. Programma servizi e sovvenzioni.

     Per la gestione stralcio dei servizi passeggeri le società del gruppo Finmare sottopongono al Ministero della marina mercantile, per la preventiva approvazione, il programma dei servizi passeggeri da eseguire.

     La sovvenzione annuale per la gestione stralcio dei servizi passeggeri è determinata in via preventiva sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

     Le sovvenzioni annuali corrisposte per la gestione stralcio sono soggette a revisione alla fine di ciascun anno allo scopo di conseguire l'equilibrio economico nella gestione dei servizi; al termine del triennio d'esercizio viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali la rilevazione di eventuali sopravvenienze.

     La determinazione delle sovvenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

 

Capo IV

TRASPORTO MERCI DI LINEA

 

          Art. 27. Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee.

     Le navi di nuova costruzione o prese a noleggio o in locazione da assegnare alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui all'art. 4 della legge debbono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile secondo le modalità stabilite negli articoli da 17 a 23 del presente regolamento.

 

          Art. 28. Nuovi servizi.

     Costituiscono nuovi servizi, a sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge:

     a) il trasporto di merci sulle linee attivate successivamente all'entrata in vigore della legge;

     b) il trasporto di merci sulle linee già in esercizio quando le navi esistenti vengono sostituite con navi specializzate (porta-contenitori, traghetti, polivalenti, ecc.).

 

          Art. 29. Assegnazioni navi traghetto alle linee.

     Alle linee destinate al trasporto delle merci, di cui all'art. 4 della legge, possono essere assegnate navi miste del tipo traghetto idonee ad assicurare gestioni economicamente valide.

     Nei casi suddetti, il contributo annuo di avviamento è limitato alla quota di ammortamento e interessi dell'investimento afferenti il solo trasporto delle merci.

 

          Art. 30. Relazione economico-finanziaria delle linee.

     Entro il mese di febbraio di ogni anno le società sono tenute a far pervenire al Ministero della marina mercantile una relazione economico-finanziaria delle singole linee al fine di valutare se il mantenimento in esercizio della linea risponda o meno a specifiche esigenze dell'economia nazionale e se sussista la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione.

     Le relazioni sono comunicate al Ministero del tesoro anche ai fini dell'iscrizione nel bilancio dello Stato per l'anno successivo dei necessari stanziamenti finanziari.

 

          Art. 31. Convenzioni.

     Il mantenimento, lo svolgimento e la struttura delle linee e dei servizi sono determinati a mezzo di apposite convenzioni da approvare dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 32. Ammortamento.

     La quota annuale di ammortamento dell'investimento relativo alle navi destinate ai servizi di cui all'art. 4, lettera a), della legge e di cui al precedente articolo 28 viene determinata sulla base di un dodicesimo del costo nave.

     La quota di ammortamento dell'investimento relativa alle attrezzature tecnicamente necessarie è determinata di intesa con le società e comunque in misura non superiore alle aliquote annue fiscalmente ammesse.

     Gli interessi sull'investimento sono determinati a sensi del precedente art. 9, n. 5, lettera a).

 

          Art. 33. Viaggi straordinari.

     Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari sulle linee da mantenere avvalendosi delle navi assegnate alle linee stesse.

     Del risultato economico dei viaggi disposti è tenuto conto in sede di liquidazione della sovvenzione.

     Per i viaggi autorizzati viene trattenuta in sede di liquidazione del saldo annuale di sovvenzione soltanto una quota delle spese generali e di organizzazione previste in convenzione.

     Per i viaggi effettuati sulle linee da mantenere, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile con navi non assegnate alle linee, viene tenuto conto soltanto delle quote di spese generali e di organizzazione, con un limite massimo che non superi il risultato economico positivo di ogni singolo viaggio.

 

Capo V

SERVIZI DOVUTI

 

          Art. 34. Variazioni itinerari, periodicità, velocità.

     Le variazioni di itinerari, di periodicità e di velocità normale di esercizio indicati nelle convenzioni possono essere autorizzate per esigenze di pubblico interesse o, con il consenso delle società, per esigenze di traffico.

     Le variazioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le variazioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla variazione è subordinata alla mancanza di aumento di spesa.

     Per le linee che nella convenzione sono qualificate da carico è in facoltà della società, salvo contraria disposizione del Ministero della marina mercantile da impartirsi caso per caso, di invertire gli ordini degli scali, di fare scalo in altri porti oltre quelli indicati nella convenzione medesima e di omettere uno o più scali, a condizione che non sia pregiudicata la periodicità e la regolarità della linea.

 

          Art. 35. Revisione della sovvenzione.

     Le sovvenzioni attribuite alle società sono soggette a revisione da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico delle linee del precedente esercizio.

     Fino a quando non viene perfezionato il provvedimento per la determinazione della nuova sovvenzione sono corrisposte alle società rate mensili sulla base della sovvenzione revisionata relativa all'anno precedente.

     A tal fine, le società sono tenute a comunicare, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero della marina mercantile le variazioni verificatesi nelle singole componenti economiche della gestione e l'ammontare della nuova sovvenzione spettante.

     Una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali accerta le variazioni intervenute ai fini dell'emanazione di apposito decreto interministeriale di revisione della sovvenzione.

 

          Art. 36. Navi ammortizzate.

     Nei casi in cui, nel corso della convenzione, si verifichi il completamento dell'ammortamento delle navi, sulle sovvenzioni dovute alle società viene effettuata una riduzione corrispondente alla rata annuale o pro rata di ammortamento e di oneri finanziari.

 

          Art. 37. Orari.

     I giorni e, limitatamente alle linee che si svolgono esclusivamente tra scale nazionali, le ore di arrivo e di partenza previsti negli itinerari riportati nelle convenzioni vengono stabiliti dalle società, previa approvazione del Ministero della marina mercantile.

     Le ore di arrivo e di partenza debbono riferirsi rispettivamente al momento in cui le navi accostano alla banchina pronte all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed al momento in cui se ne discostano. Nelle località in cui le operazioni non possono compiersi a banchina si ha riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

 

          Art. 38. Accordi di traffico e tariffe.

     Gli accordi già in essere con altri armatori e quelli stipulati o prorogati posteriormente alla data di sottoscrizione delle convenzioni e riguardanti sia il traffico merci e passeggeri sia le relative tariffe vengono comunicati dalle società al Ministero della marina mercantile.

     Ove, a giudizio del Ministero della marina mercantile, tali accordi contengano elementi pregiudizievoli per l'economia nazionale o per l'interesse pubblico o contrari ad accordi od impegni internazionali, le società hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive che saranno impartite dal predetto Ministero.

     Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto dei passeggeri, degli automezzi e delle merci fra scali nazionali devono essere comunicate, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile.

     Non sono compresi nelle tariffe da approvare i compensi per somministrazione vitto e, in genere, per tutte quelle particolari prestazioni che attengono al trasporto delle persone effettuato con normali viaggi di linea.

 

          Art. 39. Facilitazioni di viaggio.

     Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.

     Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 40. Viaggi straordinari.

     Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari avvalendosi delle navi assegnate alle linee o appositamente noleggiate.

     Il risultato economico dei suddetti viaggi viene considerato in sede di revisione della sovvenzione ai sensi del precedente art. 35.

 

          Art. 41. Servizi cumulativi.

     Le società hanno l'obbligo di attuare, su richiesta del Ministero della marina mercantile e previ accordi con l'amministrazione ferroviaria, servizi cumulativi ferroviario/marittimi per il trasporto dei passeggeri e relativo bagaglio e delle merci fra il continente, la Sicilia, la Sardegna e le isole minori, possibilmente mediante unico contratto di trasporto.

     Detto obbligo è limitato al solo trasporto marittimo.

     Lo schema di convenzione da stipulare con l'amministrazione ferroviaria per l'attuazione dei servizi cumulativi di cui al primo comma deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

     Le convenzioni per il trasporto cumulativo ferroviario/marittimo in atto alla data della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 8 della legge debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro un mese dalla sottoscrizione stessa e la proroga, anche se tacita, di tali convenzioni non può avvenire senza l'autorizzazione del Ministero medesimo.