§ 93.4.325 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247.
Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:30/12/2010
Numero:247


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Modello comunitario di certificazione
Art. 5.  Misure antifalsificazione
Art. 6.  Proprietà, lingua e organi emittenti
Art. 7.  Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea.
Art. 8.  Requisiti minimi
Art. 9.  Età minima
Art. 10.  Requisiti di base
Art. 11.  Conoscenze linguistiche
Art. 12.  Competenze professionali
Art. 13.  Conseguimento di una licenza
Art. 14.  Conseguimento di un certificato
Art. 15.  Verifiche periodiche
Art. 16.  Cessazione dall'impiego
Art. 17.  Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura
Art. 18.  Compiti dell'Agenzia
Art. 19.  Registri e scambio di dati
Art. 20.  Formazione
Art. 21.  Costi della formazione
Art. 22.  Esami
Art. 23.  Norme di qualità
Art. 24.  Valutazione
Art. 25.  Controlli
Art. 26.  Sanzioni
Art. 27.  Attuazione progressiva e periodo di transizione
Art. 28.  Disposizioni finanziarie
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 93.4.325 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247.

Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

(G.U. 21 gennaio 2011, n. 16 - S.O. n. 15)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

     Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009, ed, in particolare, l'allegato B;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/134/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

     Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

     Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

     Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

     2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.

     2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:

     a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

     b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;

     c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;

     d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

     a) direttiva: la direttiva n. 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

     b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

     c) autorità competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;

     d) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;

     e) sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocità costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonchè le linee regionali non funzionalmente isolate così come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;

     f) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

     g) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;

     h) STI: Specifiche tecniche di interoperabilità cioè le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;

     i) ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

     l) certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare è autorizzato a condurre, nonchè il veicolo che il titolare è autorizzato a condurre;

     m) Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorità competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.

 

Capo II

Certificazione dei macchinisti

 

     Art. 4. Modello comunitario di certificazione

     1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:

     a) una licenza, redatta in conformità all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità;

     b) uno o più certificati, redatti in conformità all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.

     2. La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità europea.

     3. Il certificato è valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.

     4. Nei casi eccezionali di seguito elencati il macchinista può non essere in possesso del certificato valido per la specifica parte di infrastruttura da percorrere purchè, durante la condotta, sia affiancato da altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura in questione:

     a) quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell'infrastruttura;

     b) per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;

     c) per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell'infrastruttura;

     d) per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;

     e) a scopo di formazione o esame dei macchinisti.

     5. La decisione di avvalersi della possibilità di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non può essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.

     6. Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti categorie:

     a) categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;

     b) categoria B: trasporto di persone e di merci ovvero di persone o di merci.

     7. Un certificato può contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attività di ciascuna categoria oppure può limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o più dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.

 

     Art. 5. Misure antifalsificazione

     1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'art. 19.

 

     Art. 6. Proprietà, lingua e organi emittenti

     1. La licenza è rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed è di proprietà del titolare.

     2. Il certificato è rilasciato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato è di proprietà dell'impresa o del gestore dell'infrastruttura che lo rilascia. Tuttavia, conformemente all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.

 

     Art. 7. Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea.

     1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunità europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunità europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.

 

Capo III

Condizioni per il conseguimento della licenza e del certificato

 

     Art. 8. Requisiti minimi

     1. Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10.

     2. Per ottenere un certificato e affinchè questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12.

     3. L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.

 

Sezione I

Licenza

 

     Art. 9. Età minima

     1. L'età minima per richiedere la licenza è stabilita in diciotto anni. Tuttavia tale licenza è limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di età.

 

     Art. 10. Requisiti di base

     1. Il richiedente la licenza deve:

     a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

     b) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licenza tramite apposita certificazione, avente data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione all'Agenzia, rilasciata dagli uffici periferici della direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana (già Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato di cui all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e agli articoli 14 e 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210) o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sulla base di esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale (ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). Tali esami devono attestare come minimo i requisiti medici indicati nell'allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità e gli eventuali ulteriori e più stringenti requisiti medici;

     c) dimostrare la propria capacità psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera b), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali;

     d) dimostrare le proprie competenze professionali generali tramite una attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione. Il richiedente deve superare un esame riguardante almeno le materie indicate nell'allegato V, che l'Agenzia provvede a disciplinare con proprio provvedimento.

     2. In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.

 

Sezione II

Certificato

 

     Art. 11. Conoscenze linguistiche

     1. Per ciascuna infrastruttura per la quale è chiesto il certificato, devono essere verificate le conoscenze linguistiche di cui al punto 8 dell'allegato VII.

 

     Art. 12. Competenze professionali

     1. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale è chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VI.

     2. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali è chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VII.

     3. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura provvede a fornire al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

 

Capo IV

Procedura per il conseguimento della licenza e del certificato

 

     Art. 13. Conseguimento di una licenza

     1. L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

     2. L'istanza per il rilascio della licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalità stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X.

     3. Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato.

     4. L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.

     5. La licenza è valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1.

     6. La licenza è rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza può avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia.

     7. L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.

 

     Art. 14. Conseguimento di un certificato

     1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonchè i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario.

     2. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.

 

     Art. 15. Verifiche periodiche

     1. Affinchè la licenza conservi la sua validità, il titolare è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicità specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8.

     2. Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1.

     3. Affinchè il certificato conservi la sua validità, il macchinista è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami è fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicità minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma.

     4. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.

 

     Art. 16. Cessazione dall'impiego

     1. Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validità finchè sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

     2. Il certificato perde la sua validità quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti.

     3. Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.

 

     Art. 17. Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura

     1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validità delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari.

     2. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneità al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio.

     3. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si è compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneità alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonchè all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2.

     4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni già vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilità per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.

     5. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilità al lavoro di durata superiore a tre mesi.

 

Capo V

Compiti e decisioni dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

 

     Art. 18. Compiti dell'Agenzia

     1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio:

     a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13;

     b) effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1;

     c) adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25;

     d) riconosce il personale e gli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti, conformemente agli articoli 20 e 22;

     e) assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attività di formazione e di esame;

     f) tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all'art. 19;

     g) effettua il monitoraggio dell'iter di certificazione dei macchinisti conformemente all'art. 23;

     h) effettua i controlli conformemente all'art. 25;

     i) stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell'attività di esaminatori come previsto dall'art. 22, comma 5.

     2. L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, può chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze.

     3. Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facoltà di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione.

     4. L'Agenzia non può delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere c), g) ed i).

     5. Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi.

     6. Laddove l'Agenzia delega ad un'impresa ferroviaria i compiti di cui al comma 1, lettera a), o b), deve essere soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:

     a) l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti;

     b) l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati.

     7. Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia.

     8. L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 19. Registri e scambio di dati

     1. L'Agenzia:

     a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI;

     b) fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti.

     2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:

     a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonchè i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 15. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII;

     b) cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari;

     c) forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri quando ciò è necessario come conseguenza delle loro attività transnazionali.

     3. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta.

     4. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri di cui ai commi 1 e 2.

     5. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Capo VI

Formazione ed esame dei macchinisti

 

     Art. 20. Formazione

     1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII.

     2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.

     3. Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell'allegato V per la licenza e negli allegati VI e VII per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati mediante:

     a) le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i criteri proposti dall'ERA conformemente all'art. 17 del regolamento CE n. 881/2004.

     4. L'Agenzia provvede a vigilare affinchè gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato.

     5. I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all'art. 10, comma, 1 lettera d), alle conoscenze linguistiche previste dall'art. 11 ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all'art. 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.

     6. I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all'art. 12, comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.

     7. In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunità europea.

     8. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformità dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

 

     Art. 21. Costi della formazione

     1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinchè gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

     a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;

     b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.

     2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalità rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.

     3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione già erogata.

     4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 22. Esami

     1. Gli esami sono definiti:

     a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformità dell'art. 13, comma 1;

     b) per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformità dell'art. 14.

     2. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.

     3. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, è effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.

     4. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore può appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.

     5. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.

     6. Alla fine del corso di formazione è effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacità di condotta è effettuata con prove di condotta sulla rete. E' possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.

 

Capo VII

Valutazione

 

     Art. 23. Norme di qualità

     1. L'Agenzia vigila affinchè tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualità. La presente disposizione non si applica per le attività già coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

 

     Art. 24. Valutazione

     1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attività non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonchè del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.

     2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.

 

Capo VIII

Controlli e sanzioni

 

     Art. 25. Controlli

     1. L'Agenzia e la specialità di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra.

     2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia può verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12.

     3. L'Agenzia può procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione.

     4. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa più, uno o più dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure:

     a) se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facoltà del macchinista di esperire i rimedi di cui agli articoli 13, comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni;

     b) se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorità dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorità competenti della sua richiesta. L'Agenzia può vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorità che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente;

     c) se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avrà ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformità ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia può vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorità competenti al riguardo.

     5. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorità competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19.

     6. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorità competente di un altro Stato membro in conformità dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia può chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia può continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finchè la questione non sia risolta.

 

     Art. 26. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

     6. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.

     7. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non più in corso di validità, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

     9. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

     10. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.

     11. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attività dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

     13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.

     14. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attività di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.

     15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

 

Capo IX

Disposizioni finali

 

     Art. 27. Attuazione progressiva e periodo di transizione

     1. I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012.

     2. Le licenze ed i certificati:

     a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in conformità del presente decreto, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all'art. 15;

     b) di nuova emissione a partire dal 14 gennaio 2012 sono rilasciati in conformità del presente decreto senza pregiudizio del disposto del comma 3;

     c) entro il 14 gennaio 2017 dovranno essere tutti conformi al presente decreto. I soggetti emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali già acquisite da ciascun macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012 sono salvaguardate ai fini della loro conversione in conformità al presente decreto. L'Agenzia decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare ovvero esami o formazione supplementare, per la conversione di licenze o certificati. La validità e le verifiche periodiche decorrono a partire dalla data di primo rilascio.

     3. I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attività professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione già approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia può concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validità delle licenze rilasciate con tali deroghe è limitata al territorio nazionale.

     4. L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall'art. 15 ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformità del presente decreto.

     5. Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, può chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinchè tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinchè questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia.

     6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all'art. 13, comma 1, per il conseguimento della licenza.

 

     Art. 28. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

Modello comunitario di licenza di conduzione treni

 

 

1. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

 

La licenza di conduzione treni utilizza il formato ID-1 stabilito dalla norma internazionale ISO/IEC 7810:2003 «Identification cards - Physical characteristics» (Carte di identificazione -caratteristiche fisiche).

 

Fatte salve le norme in materia di protezione dei dati, l'Agenzia può dotare la licenza di un supporto di stoccaggio (microchip) per consentire alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di conservare informazioni connesse all'impresa, fra cui i dati che devono figurare sul certificato, a condizione che questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione del Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009.

 

L'uso di tale microchip deve essere conforme alla norma internazionale ISO 7816-1:1998 «Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1 : Physical characteristics» (Carte di identificazione - Carte a circuiti integrati con contatti - parte 1 : caratteristiche fisiche).

 

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura non sono esonerati dall'adozione del modello comunitario del certificato di cui al punto 4 dell'allegato II finché non saranno stabiliti i requisiti armonizzati per l'uso di smartcard.

 

1 metodi di verifica delle caratteristiche della licenza destinati ad assicurare la loro conformità alle norme internazionali devono essere conformi alla norma ISO 10373-1:2006 «Identification cards - Test methods - Part 1: General characteristics» (Carte di identificazione - Metodi di prova - parte 1 : caratteristiche generali).

 

2. MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

 

a) Il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

 

- schede insensibili ai raggi UV,

 

- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa,

 

- elementi variabili ottici devono offrire un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia,

 

- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

 

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni utilizzando almeno una delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza):

 

- inchiostri a variazione cromatica,

 

- inchiostro termocromatico,

 

- ologrammi su misura,

 

- immagini variabili incise al laser,

 

- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

 

Le tecniche utilizzate devono consentire alle autorità competenti di controllare la validità della carta senza attrezzature supplementari.

 

Le misure non tecniche di prevenzione della contraffazione sono collegate al monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza messo in atto dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera j), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

 

3. FORMATO DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

 

La licenza di conduzione treni utilizza il modello comunitario, i colori di riferimento (Pantone Reflex Blu e Pantone Giallo) e i motivi il cui formato figura in appendice.

 

L'ERA fornisce una versione elettronica del formato grafico ad alta definizione che include caratteri di tipo aperto (Myriad Pro e Minion Pro, disponibili in tutti gli alfabeti delie lingue UE) e le dimensioni da utilizzare per i caratteri.

 

La licenza di conduzione treni presenta informazioni su entrambi i lati.

 

Sulla parte frontale figurano:

 

a) la dicitura «licenza di conduzione treni» stampata a caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza;

 

b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la licenza;

 

c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la licenza, fondato sui codici alfa-2 della norma ISO 3166, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle.

 

I simboli distintivi sono i seguenti:

 

AT Austria LI Liechtenstein

BE Belgio LT Lituania

BG Bulgaria LU Lussemburgo

CY Cipro (1) MA Malta (1)

CZ Repubblica ceca [NO] [Norvegia] (*)

DK Danimarca NL Paesi Bassi

EE Estonia PL Polonia

FI Finlandia  PT Portogallo

FR Francia RO Romania

DE Germania SK Repubblica slovacca

EL Grecia SI Slovenia

HU Ungheria ES Spagna

JS Islanda SE Svezia

IE Irlanda [CH] [Svizzera] (*)

IT Italia UK Regno Unito

LV Lettonia

 

(*) CH e NO sono menzionate a titolo informativo

 

(1) Gli obblighi in materia di recepimento ed attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio (articolo 36, comma 3, della direttiva).

 

d) le informazioni specifiche relative alla licenza rilasciata, numerate come segue:

 

1. cognome(i) del titolare.

 

Il cognome o i cognomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d'identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;

 

2. nome(i) del titolare.

 

il nome o i nomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d'identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;

 

3. data e luogo di nascita del titolare;

 

4.a data di rilascio della licenza;

 

4.b data di scadenza della licenza;

 

4.c autorità che rilascia la licenza;

 

4.d numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (facoltativo);

 

5. il numero della licenza che dà accesso ai dati nel registro nazionale è basato sul numero di identificazione europeo (EIN) di cui al Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione.

 

Il codice EIN a due cifre corrispondente al tipo di documento è il seguente:

 

71, per un contatore fino a 9 999;

 

se sono rilasciate più di 9 999 licenze all'anno:

 

72, se il contatore è compreso fra 10 000 e 19 999;

 

se sono rilasciate più di 19 999 licenze all'anno:

 

73, se il contatore è compreso fra 20 000 e 29 999;

 

6. una fotografia del titolare;

 

7. la firma del titolare.

 

Sul retro figurano:

 

8. residenza, domicilio o recapito postale dei titolare (facoltativo), indicato nello spazio identificato con il numero 8;

 

9. informazioni supplementari (identificate come riquadri «9.a») o restrizioni mediche per l'utilizzazione (identificate come riquadri «9.b») imposte da un'autorità competente. Le restrizioni mediche sono visualizzate mediante un codice.

 

9.a Le informazioni supplementari figurano, nei riquadri identificati con il numero 9.a, nell'ordine seguente:

 

a.1 lingua/e materna/e del macchinista, in base alla classificazione in uso nello Stato membro;

 

a.2 spazio riservato alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza.

 

9.b Le restrizioni mediche figurano nei riquadri identificati con il numero 9.b. I codici «b.1» e «b.2» corrispondono ai codici comunitari armonizzati per le restrizioni mediche:

 

b.1 uso obbligatorio di occhiali/lenti;

 

b.2 uso obbligatorio di protesi uditiva/dispositivo di comunicazione.

 

Il codice pertinente è inserito in uno dei riquadri mentre quelli che non sono utilizzati sono annullati.

 

Inoltre, la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza e la dicitura «licenza di conduzione treni» nelle altre lingue comunitarie, sono stampate come segue:

 

bulgaro: (Omissis) (2) 

ceco: LICENCE STROJVEDOUCÍHO

danese: LOKOMOTIVFØRERLICENS

olandese: VERGUNNING MACHINIST (Paesi Bassi)

   VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgio)

inglese: TRAIN DRIVING LICENCE

estone: VEDURIJUHILUBA

finlandese: KULJETTAJAN LUPAKIRJA

francese: LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgio, Francia, Lussemburgo)

tedesco: EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgio, Germania)

   FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austria)

greco (Omissis) (3) 

ungherese: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

irlandese: CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

italiano: PATENTE DEL MACCHINISTA

lettone: VILCIENA VADĪTĀJA APLIECIBA

lituano: TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

maltese: LIĊENZJA TÀ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norvegese]: [FØRERBEVIS] (*) (a titolo informativo)

polacco: LICENCJA MASZYNISTY]

portoghese: CARTA DE MAQUINISTA

rumeno: PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ 

slovacco: PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

sloveno: DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

spagnolo: TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS / MAQUINISTA

svedese: FÖRARBEVIS

 

 

 

4. STATO E NUMERAZIONE DELLA LICENZA DI MACCHINISTA

 

Il numero è attribuito dall'Agenzia o dall'organismo delegato al momento del rilascio della licenza. Il numero è conservato in caso di rinnovo, modifica, aggiornamento o rilascio di un duplicato.

 

Quando la licenza è rinnovata, dopo 10 anni, è provvista di una nuova fotografia e vi è indicata una nuova data di scadenza.

 

La licenza è aggiornata in caso di modifiche riguardanti i dati facoltativi, come il cambio di indirizzo o di numero di riferimento del lavoratore.

 

La licenza è modificata quando occorre registrare una restrizione medica durante il periodo di validità. I nuovi codici sono aggiunti secondo la procedura stabilita dall'Agenzia.

 

L'Agenzia aggiorna la licenza secondo la procedura ed entro i termini da essa stabiliti. Le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti applicano tempestivamente le decisioni risultanti da controlli medici.

 

Le modifiche dello stato della licenza di conduzione treni sono registrate nel relativo registro nazionale delle licenze.

 

5. PREVENZIONE DELL'USO DI TESSERE NON VALIDE

 

In caso di modifica delle informazioni che figurano sulla licenza il titolare deve restituire immediatamente la tessera all'Agenzia ai fini della sostituzione e la tessera non valida può essere distrutta.

 

La stessa procedura si applica a una tessera smarrita che, dopo essere stata sostituita, viene ritrovata.

 

6. MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

(Omissis)

 

 

Allegato II

Modello comunitario per i certificati

 

1. CONTENUTO

 

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano certificati di cui i macchinisti che essi impiegano o hanno sotto contratto devono munirsi durante il servizio, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.

 

I certificati contengono le seguenti informazioni:

 

- un riferimento al numero della licenza,

 

- cognome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i cognomi riconosciuti con la priorità al cognome principale e l'elenco dei cognomi deve corrispondere a quello che figura sulla licenza,

 

- nome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i nomi del titolare che devono corrispondere a quello che figura sulla licenza;

 

numero di riferimento assegnato dal datore di lavoro (facoltativo),

 

- data di rilascio e di scadenza del certificato. La durata della validità del certificato è stabilita dalle imprese ferroviarie/dai gestori dell'infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti, secondo la procedura che le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura devono pubblicare in conformità all'articolo 14 del presente decreto. Se il certificato ha validità indeterminata, la data di scadenza è annullata,

 

- dati relativi all'organismo responsabile del rilascio. Il certificato può essere rilasciato da un dipartimento centrale o regionale dell'impresa ferroviaria/del gestore dell'infrastruttura, designato in conformità della procedura di cui all'articolo 14 del presente decreto,

 

- un numero interno dell'impresa può essere incluso a fini amministrativi.

 

1.1 Dati relativi al datore di lavoro

 

Le informazioni riguardanti l'impresa che impiega o ha sotto contratto il macchinista comprendono i dati seguenti:

 

- il nome dell'impresa e, se pertinente, il luogo di lavoro (per esempio il deposito al quale il macchinista è assegnato),

 

- la categoria dell'organismo che impiega o ha sotto contratto il macchinista: «impresa ferroviaria» o «gestore dell'infrastruttura»,

 

- il recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese,

 

- il numero di riferimento personale del macchinista all'interno dell'impresa (facoltativo).

 

1.2 Dati relativi al titolare

 

Le informazioni seguenti riguardanti il titolare:

 

- luogo di nascita (città e paese),

 

- data di nascita,

 

- nazionalità del macchinista,

 

- recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese (facoltativo).

 

1.3 Categorie di condotta

 

Le categorie e i tipi di condotta per cui il macchinista è abilitato figurano come illustrato di seguito.

 

Categoria A

 

Le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono utilizzare la designazione «A» come categoria globale che comprende tutte le attività della categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra.

 

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

 

A1 = locomotori da manovra;

 

A2 = treni adibiti a lavori;

 

A3 = veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione;

 

A4 = qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;

 

A5 = altro, se l'autorizzazione riguarda servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie precedenti. Questo dato è specificato nello spazio apposito.

 

Categoria B

 

Le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono utilizzare la designazione «B» come categoria globale che comprende il trasporto di passeggeri e di merci.

 

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

 

B1 = trasporto di passeggeri;

 

B2 = trasporto di merci.

 

La categoria per cui il titolare è autorizzato è indicata contrassegnando la casella corrispondente in caso di scelta di una categoria globale o le caselle corrispondenti in caso di scelta di una o più sottocategorie. Le caselle che non sono necessarie devono essere annullate.

 

Esempi:

(Omissis)

 

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano che la scelta della sottocategoria non incida sui requisiti di cui agli allegati V e VI del presente decreto.

 

1.4 Informazioni complementari

 

Questa parte è riservata alle informazioni complementari che possono essere richieste dalla legislazione nazionale applicabili o dalle procedure interne dell'impresa.

 

1.5 Dati relativi alle competenze linguistiche

 

In questa parte figura l'elenco di tutte le lingue diverse dalla lingua materna conosciute dal macchinista e necessarie ad operare sull'infrastruttura pertinente, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente decreto.

 

1.6 Restrizioni

 

In questa parte figurano le restrizioni riguardanti le caratteristiche e le capacità del macchinista con riferimento al contenuto del certificato (per esempio condotta autorizzata soltanto di giorno).

 

Se le restrizioni riguardano i veicoli (per esempio limitazioni di velocità durante la condotta di determinati tipi di locomotori) e/o l'infrastruttura, le informazioni in formato testo sono inserite nel riquadro «note» accanto alla parte riguardante i veicoli e/o l'infrastruttura cui si riferiscono.

 

1.7 Dati relativi ai veicoli

 

Questa parte elenca i veicoli che il macchinista è abilitato a condurre, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all'allegato V del presente decreto.

 

Per ciascuna abilitazione sono indicate su tre colonne:

 

- la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente, il tipo di veicolo,

 

- le note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6).

 

1.8 Dati relativi all'infrastruttura

 

Questa parte elenca l'infrastruttura sui cui il macchinista è abilitato a guidare, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all'allegato VII, punti da 1 a 7, del presente decreto.

 

Per ciascuna abilitazione sono indicate su tre colonne:

 

- la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente,

 

- l'estensione dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a guidare.

 

- le note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6).

 

L'estensione dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre è descritta nella procedura dell'impresa ferroviaria per il rilascio e l'aggiornamento del certificato. Per ogni parte dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre sono aggiunte informazioni o restrizioni pertinenti.

 

2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL CERTIFICATO COMPLEMENTARE

 

II modello comunitario di certificato è un documento pieghevole, di 10 cm x 21 cm (quando è aperto), provvisto di tre pagine esterne e tre pagine interne.

 

Sul frontespizio figurano le seguenti informazioni:

 

- cognome/i e nome/i del titolare,

 

- numero della licenza,

 

- data di rilascio e di scadenza del certificato complementare,

 

- dati relativi all'organismo responsabile del rilascio e relativo timbro. Può essere incluso un numero interno dell'impresa a fini amministrativi.

 

Sulla pagina 2 figurano i dati relativi al datore di lavoro/all'organismo aggiudicatore e dati supplementari riguardanti il titolare, numerati come segue:

 

1. dati relativi al datore di lavoro o l'organismo aggiudicatore;

 

2. dati relativi al macchinista (titolare del certificato).

 

Sulla pagina 3 figurano le informazioni seguenti:

 

3. categorie di condotta;

 

4. informazioni supplementari;

 

5. competenze linguistiche;

 

6. restrizioni.

 

Sulle pagine interne figurano i tipi di veicoli per i quali il macchinista è abilitato (tipi, data della valutazione iniziale) e l'elenco delle infrastrutture su cui il macchinista è abilitato a condurre.

 

E' possibile aggiungere pagine interne supplementari per includere informazioni che non possono essere inserite nello spazio disponibile.

 

Il certificato è conforme al modello di cui alla sezione 4.

 

3. MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

 

Per i certificati sono utilizzate le due misure anticontraffazione riportate di seguito:

 

- misure tecniche (le più comuni sono il logo aziendale, la struttura della carta e l'inchiostro permanente, la visualizzazione di un numero di riferimento interno e il timbro). Gli aggiornamenti sono confermati da una data e da un timbro apposti sul documento e corrispondono alle informazioni contenute nel registro;

 

- procedure di monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza, per controllare che le informazioni riportate sul certificato siano valide e non sia state modificate, a norma dell'articolo 17, comma 1, del presente decreto.

 

Queste informazioni sono incluse nelle disposizioni per il rilascio e l'aggiornamento dei certificati, a norma dell'articolo 14 del presente decreto.

 

4. MODELLO COMUNITARIO DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE

(Omissis)

 

 

Allegato III

Requisiti medici

 

1. REQUISITI GENERALI

 

1.1. I macchinisti non devono soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali, stupefacenti o sostanze in grado di provocare:

 

- un'improvvisa perdita di conoscenza,

 

- una riduzione dell'attenzione o della concentrazione,

 

- un'improvvisa incapacità,

 

- una perdita d'equilibrio o di coordinazione,

 

- una limitazione significativa di mobilità.

 

1.2. Vista [1]

 

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in materia di acuità visiva:

- acuità visiva a distanza (con o senza lenti): 1,0; minimo 0,5 per l'occhio peggiore,

- lenti correttive massime: ipermetropia + 5/miopia - 8. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali e previo parere positivo di un oculista. In tal caso la decisione spetta al medico,

- vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti,

- le lenti a contatto e gli occhiali sono ammessi a condizione che siano effettuati esami periodici da parte di uno specialista,

- percezione dei colori normale: utilizzo di un test riconosciuto, come l'Ishihara, integrato da un altro test riconosciuto, se necessario,

- campo visivo: completo,

- vista per entrambi gli occhi: efficace,

- visione binoculare: efficace,

- riconoscimento di segnali cromatici: il test si basa sul riconoscimento di singoli colori e non sulle differenze relative,

- sensibilità al contrasto: buona,

- assenza di malattie progressive dell'occhio,

- gli impianti oculari, le cheratotomie e le cheratectomie sono ammesse esclusivamente a condizione che siano verificate annualmente o in base a una periodicità stabilita dal medico,

- resistenza all'abbagliamento,

- non sono ammesse lenti a contatto colorate né lenti fotocromatiche. Sono ammesse le lenti con filtro UV.

 

1.3. Requisiti in materia di udito e di conversazione

 

Udito sufficiente confermato da un audiogramma, vale a dire:

- udito sufficiente per tenere una conversazione telefonica ed essere in grado di udire i segnali d'allarme e i messaggi radio.

 

I valori che seguono devono essere considerati orientativi:

- il deficit uditivo non deve essere superiore a 40 dB a 500 e 1000 Hz,

- il deficit uditivo non deve essere superiore a 45 dB a 2000 Hz per l'orecchio peggiore,

- nessuna anomalia del sistema vestibolare,

- nessun disturbo cronico del linguaggio (vista la necessità di scambiare messaggi in modo forte e chiaro),

- l'utilizzo di apparecchi acustici è ammesso in casi speciali.

 

1.4. Gravidanza

 

In caso di scarsa tolleranza o di patologie, la gravidanza deve essere considerata causa di esclusione provvisoria per i macchinisti. Devono essere applicate le disposizioni di legge per la tutela delle macchiniste in gravidanza.

 

2. CONTENUTO MINIMO DELL'ESAME PRIMA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO

 

2.1. Esami medici:

 

- visita medica generale,

 

- esame delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

 

- analisi del sangue o delle urine, tra l'altro per la ricerca del diabete mellito qualora siano necessarie per giudicare l'idoneità fisica del candidato,

 

- elettrocardiogramma a riposo,

 

- ricerca di sostanze psicotrope, quali droghe illecite o farmaci psicotropi, e di alcolemia eccessiva, che mettono in questione l'idoneità per il lavoro da svolgere,

 

- cognitivi: attenzione e concentrazione, memoria, capacità di percezione, ragionamento,

 

- comunicazione,

 

- psicomotori: velocità di reazione, coordinamento gestuale.

 

2.2. Esami psicologici per l'esercizio della professione

 

Gli esami psicologici per l'esercizio della professione sono finalizzati ad aiutare nell'assunzione e nella gestione del personale.

 

Nel determinare il contenuto della valutazione psicologica, l'esame deve accertare che l'aspirante macchinista non abbia deficit psicologici individuati ai fini dell'esercizio della professione, specie a livello di attitudini operative (cognitive, di comunicazione e psicomotorie) o fattori importanti della personalità, che potrebbero interferire con lo svolgimento sicuro dei suoi compiti.

 

3. VISITE PERIODICHE DOPO L'ENTRATA IN SERVIZIO

 

3.1. Frequenza

 

I controlli medici (idoneità fisica) sono effettuati almeno ogni tre anni fino all'età di 55 anni e, successivamente ogni anno.

 

Oltre a tale periodicità, il medico di cui all'art. 10 del presente decreto deve procedere a controlli più ravvicinati ove ciò sia richiesto dallo stato di salute dell'agente.

 

Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, viene effettuata una visita medica appropriata qualora vi sia motivo di dubitare che il titolare della licenza o del certificato continui a soddisfare i requisiti di salute di cui al punto 1.

 

L'idoneità fisica è verificata regolarmente e dopo ogni incidente di lavoro nonché in caso di interruzione dell'attività lavorativa a seguito di incidenti in cui siano state coinvolte persone.

 

Il medico può decidere di effettuare un'appropriata visita medica supplementare, in particolare dopo un'assenza dal lavoro dovuta a malattia protrattasi almeno per trenta giorni. Il datore di lavoro deve chiedere al medico di verificare l'idoneità fisica del macchinista qualora sia stato costretto a sospenderlo dal servizio per motivi di sicurezza.

 

3.2. Contenuto minimo della visita medica periodica dopo l'entrata in servizio

 

Se in occasione dell'esame effettuato prima dell'entrata in servizio il macchinista rispetta i criteri prescritti, le visite periodiche devono prevedere, come minimo:

 

- una visita medica generale,

 

- un controllo delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

 

- analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre malattie, come prescritto in seguito all'esame clinico,

 

- ricerca di sostanze in base alle indicazioni dello stato clinico.

 

Per i macchinisti che hanno compiuto 40 anni di età è prescritto anche l'ECG a riposo.

 

 

Allegato IV

Metodo di formazione

 

E' necessaria una ripartizione equilibrata del tempo dedicato alla formazione teorica (aula e dimostrazioni) e del tempo dedicato all'addestramento pratico (esperienza di lavoro, conduzione con sorveglianza e conduzione senza sorveglianza su binari resi inaccessibili a scopo di addestramento).

 

L'utilizzo del computer per la formazione è ammesso per l'apprendimento individuale delle norme operative, della segnaletica, ecc.

 

L'utilizzo di simulatori, benché non obbligatorio, può essere utile per un addestramento efficace dei macchinisti; sono utilizzati in particolare per l'addestramento in condizioni di lavoro anomale o per norme applicate di rado. La loro utilità risiede in particolare nel fatto che rendono possibile acquisire una competenza pratica nelle situazioni in cui non ci si possa esercitare nel mondo reale.

 

In linea di massima, si dovrà avere cura di utilizzare i simulatori di ultima generazione.

 

Per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze sugli itinerari, è necessario privilegiare l'approccio che consiste nell'affiancare al candidato macchinista un altro macchinista durante un numero opportuno di tragitti, sia diurni che notturni, lungo l'itinerario. A complemento dell'addestramento possono essere utilizzate, fra gli altri metodi, registrazioni filmate degli itinerari visti dalla prospettiva del macchinista in cabina di guida.

 

 

Allegato V [2]

Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza

 

     L'obiettivo della «formazione generale» è quello di fornire competenze «generali» su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche. Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze «generali». La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati VI e VII.

     La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità.

     I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:

 

Natura della competenza

Descrizione

 

 

conoscere, descrivere

descrive l'acquisizione delle conoscenze (dati, fatti) necessarie per comprendere i rapporti

 

 

comprendere, individuare

descrive l'individuazione e la memorizzazione del contesto, l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito

 

     (1) Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell'esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall'esercizio delle funzioni del macchinista:

     a) conoscere l'orientamento generale della legislazione e delle norme applicabili in materia di esercizio ferroviario e di sicurezza (requisiti e procedure concernenti la certificazione dei macchinisti, le merci pericolose, la tutela dell'ambiente, la protezione antincendio ecc.),

     b) comprendere le esigenze specifiche e i requisiti professionali e personali (lavoro che si svolge essenzialmente in solitudine, lavoro a turni di 24 ore, protezione e sicurezza individuali, lettura e aggiornamento di documenti ecc.),

     c) comprendere quali sono i comportamenti compatibili con responsabilità essenziali in materia di sicurezza (assunzione di farmaci, alcool, droghe e altre sostanze psicoattive, malattie, stress, fatica ecc.),

     d) individuare i documenti di riferimento e di funzionamento (ad esempio libretto delle procedure, libretto delle linee, manuale di conduzione ecc.),

     e) individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte,

     f) comprendere l'importanza di essere precisi nell'esercizio delle proprie funzioni e nei metodi di lavoro,

     g) comprendere le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro (ad esempio il codice di comportamento sui binari e in loro prossimità, il codice di comportamento per salire e scendere dalla motrice in modo sicuro, l'ergonomia, le norme di sicurezza del personale, le attrezzature di protezione personale ecc.),

     h) conoscere competenze e principi comportamentali (gestione dello stress, situazioni estreme ecc.),

     i) conoscere i principi della tutela ambientale (guida sostenibile ecc.).

     (2) Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio:

     a) conoscere i principi, le normative e le disposizioni in materia di sicurezza per l'esercizio ferroviario,

     b) individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte.

     (3) Principi di base dell'infrastruttura ferroviaria:

     a) conoscere i principi e i parametri sistematici e strutturali,

     b) conoscere le caratteristiche generali dei binari, delle stazioni, degli scali di smistamento,

     c) conoscere le strutture ferroviarie (ponti, gallerie, insieme dei binari ecc.),

     d) conoscere le modalità operative (a binario unico, a doppio binario ecc.),

     e) conoscere i sistemi di segnalamento e di controllo dei treni,

     f) conoscere gli impianti di sicurezza (rilevatori di temperatura delle boccole, rivelatori di fumo nelle gallerie ecc.),

     g) conoscere l'alimentazione di trazione (catenaria, terza rotaia ecc.).

     (4) Principi di base della comunicazione sull'esercizio:

     a) conoscere l'importanza della comunicazione e i mezzi e le procedure per comunicare,

     b) individuare le persone che il macchinista ha necessità di contattare e il loro ruolo e le loro responsabilità (personale del gestore dell'infrastruttura, mansioni del resto del personale del treno ecc.),

     c) individuare situazioni/cause che richiedono l'avvio della comunicazione,

     d) comprendere i metodi di comunicazione.

     (5) Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro materiale rotabile:

     a) conoscere i tipi generici di trazione (elettrica, diesel, vapore ecc.),

     b) descrivere la struttura di un veicolo (carrelli, casse, cabina di guida, sistemi di protezione ecc.),

     c) conoscere il contenuto e i sistemi di etichettatura,

     d) conoscere la documentazione sulla composizione del treno,

     e) comprendere i sistemi di frenatura e il calcolo delle prestazioni di frenatura,

     f) individuare la velocità del treno,

     g) individuare il carico massimo e le forze all'organo di accoppiamento,

     h) conoscere il funzionamento e lo scopo del sistema di gestione del treno.

     (6) Rischi legati all'esercizio ferroviario in generale:

     a) comprendere i principi che regolano la sicurezza della circolazione,

     b) conoscere i rischi legati all'esercizio ferroviario e i differenti mezzi a disposizione per ridurli,

     c) conoscere gli incidenti rilevanti per la sicurezza e comprendere il comportamento/la reazione da adottare,

     d) conoscere l'esistenza delle procedure da adottare in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone (es.: evacuazione);

     (7) Principi fondamentali di fisica:

     a) comprendere le forze sulle ruote,

     b) individuare i fattori che influenzano le prestazioni di accelerazione e di frenatura (condizioni meteorologiche, impianto di frenatura, aderenza ridotta, sabbiatura ecc.),

     c) comprendere principi dell'elettricità (circuiti, misurazione del voltaggio ecc.).

 

Allegato VI

Conoscenze professionali relative ai veicoli e requisiti concernenti il certificato

 

Al termine della formazione specifica sui veicoli, il macchinista deve essere in grado di svolgere i compiti che seguono.

 

1. PROVE E VERIFICHE PRESCRITTE PRIMA DELLA PARTENZA

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- dotarsi della documentazione e dell'equipaggiamento necessari,

 

- verificare le capacità della motrice,

 

- verifìcare le indicazioni riportate sui documenti di bordo della motrice,

 

- assicurarsi, tramite le verifiche e le prove previste, che la motrice sia in condizione di assicurare il traino del treno dal punto di vista dello sforzo di trazione e dei dispositivi di sicurezza,

 

- verificare la disponibilità e la funzionalità degli equipaggiamenti di protezione e di sicurezza prescritti all'atto della consegna della locomotiva o all'inizio della partenza,

 

- effettuare tutte le consuete operazioni preventive di manutenzione.

 

2. CONOSCENZA DEI VEICOLI

 

Per condurre una motrice, il macchinista deve conoscere l'insieme degli organi di comando e degli indicatori a sua disposizione, in particolare quelli riguardanti:

 

- la trazione,

 

- la frenata,

 

- i dispositivi relativi alla sicurezza della circolazione.

 

Per poter riconoscere e localizzare un'anomalia sui veicoli, segnalarla e determinare le condizioni per la ripresa della marcia e, in taluni casi, effettuare un intervento, il macchinista deve conoscere:

 

- le strutture meccaniche,

 

- il sistema di sospensione e di collegamento,

 

- il sistema di rotolamento,

 

- gli equipaggiamenti di sicurezza,

 

- i serbatoi di combustibile, i dispositivi di alimentazione a combustibile, il sistema di scarico,

 

- il significato dei simboli all'interno e all'esterno dei veicoli, in particolare i simboli utilizzati per il trasporto di merci pericolose,

 

- i sistemi di registrazione del viaggio,

 

- i sistemi elettrici e pneumatici,

 

- i sistemi di captazione e i circuiti ad alta tensione,

 

- i mezzi di comunicazione (radio terra-treno, ecc.),

 

- le modalità concernenti i viaggi,

 

- gli elementi costitutivi dei veicoli, il loro ruolo e i dispositivi specifici del materiale trainato, in particolare il sistema che consiste nel fermare il treno sfogando il circuito frenante,

 

- il sistema frenante,

 

- gli elementi specifici delle motrici,

 

- la catena di trazione, i motori e le trasmissioni.

 

3. PROVA DEI FRENI

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- verificare e calcolare, prima della partenza, che la potenza di frenata del treno corrisponda alla potenza di frenata prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo,

 

- verificare il funzionamento delle varie componenti del sistema frenante della motrice e del treno, ove opportuno, prima di ogni messa in movimento, in servizio e in marcia.

 

4. TIPO DI MARCIA E VELOCITA' LIMITE DEL TRENO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse prima di ogni partenza,

 

- determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione di elementi variabili quali, ad esempio, i limiti di velocità, le condizioni meteorologiche o eventuali modifiche alla segnaletica.

 

5. CONDUZIONE DEL TRENO IN MODO TALE DA NON ARRECARE DANNO AGLI IMPIANTI E AL MATERIALE

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- utilizzare tutti i dispositivi di comando e di controllo a sua disposizione, secondo le norme applicabili,

 

- avviare il treno rispettando tutti i vincoli di aderenza e di potenza,

 

- utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, rispettando i veicoli e gli impianti.

 

6. ANOMALIE

 

Il macchinista deve:

 

- essere in grado di riconoscere gli eventi anomali relativi alla conduzione del treno,

 

- essere in grado di ispezionare il treno e individuare i segnali di anomalie, distinguerli e reagire in base alla loro rispettiva importanza e cercare di porvi rimedio privilegiando, in ogni caso, la sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone,

 

- conoscere i mezzi di protezione e di comunicazione disponibili.

 

7. INCIDENTI E INCONVENIENTI D'ESERCIZIO, INCENDI E INCIDENTI CHE COINVOLGONO PERSONE

 

Il macchinista deve:

 

- essere in grado di prendere le misure atte a proteggere il treno e lanciare l'allarme in caso di incidenti che coinvolgano persone a bordo del treno,

 

- essere in grado di determinare se il treno trasporta materiali pericolosi e individuarli sulla base dei documenti del treno,

 

- conoscere le procedure relative all'evacuazione del treno in caso di emergenza.

 

8. CONDIZIONI PER LA RIPRESA DELLA MARCIA DOPO UN INCIDENTE CHE COINVOLGE IL VEICOLO

 

Dopo un incidente il macchinista deve essere in grado di valutare se il veicolo può continuare a circolare e in quali condizioni, in modo da comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura.

 

Il macchinista deve essere in grado di determinare se una perizia sia necessaria prima che il treno possa proseguire.

 

9. IMMOBILIZZAZIONE DEL TRENO

 

II macchinista deve essere in grado di prendere le misure atte a impedire la messa in marcia o il movimento intempestivo del treno o di sue parti anche nelle condizioni più sfavorevoli.

 

Il macchinista deve inoltre conoscere le misure che possono arrestare il treno o parti di esso in caso di movimento intempestivo.

 

 

Allegato VII

Conoscenze professionali relative alle infrastrutture e requisiti concernenti il certificato - Materie relative alle infrastrutture

 

1. PROVA DI FRENATA SUL TRENO

 

Il macchinista deve essere in grado di verificare e calcolare, prima della partenza, che la potenza di frenata del treno corrisponda a quella prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo.

 

2. TIPO DI MARCIA E VELOCITA' LIMITE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse quali, ad esempio, i limiti di velocità o eventuali modifiche alla segnaletica,

 

- determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione delle caratteristiche della linea.

 

3. CONOSCENZA DELLA LINEA

 

Il macchinista deve essere in grado di anticipare e reagire in modo adeguato in termini di sicurezza e di altre prestazioni, quali puntualità e aspetti economici. Egli deve, pertanto, possedere una buona conoscenza delle linee e degli impianti ferroviari percorsi, nonché degli eventuali itinerari alternativi convenuti.

 

Sono importanti i seguenti elementi:

 

- le condizioni di esercizio (cambi di binario, circolazione a binario unico, ecc.),

 

- la verifica del servizio da svolgere e dei documenti corrispondenti,

 

- l'individuazione dei binari utilizzabili per il tipo di circolazione considerato,

 

- le norme del traffico applicabile e il significato del sistema segnaletico,

 

- il regime di esercizio,

 

- il tipo di blocco e le normative correlate,

 

- il nome, la posizione e l'avvistamento a distanza delle stazioni e delle cabine di servizio per adattare la conduzione di conseguenza,

 

- la segnaletica che indica una transizione tra sistemi di esercizio o di alimentazione differenti,

 

- le velocità limite per le differenti categorie di treni condotte dall'agente,

 

- i profili topografici,

 

- le particolari condizioni di frenata applicabili, ad esempio, alle linee in forte pendenza,

 

- le caratteristiche particolari di esercizio: segnali o pannelli speciali, condizioni di partenza.

 

4. NORME DI SICUREZZA

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- mettere il treno in marcia esclusivamente dopo che sono state rispettate tutte le condizioni prescritte (orario, ordine o segnale di partenza, apertura dei segnali, se del caso, ecc.),

 

- osservare la segnaletica (lungo la linea o in cabina), interpretarla senza esitazioni o errori e agire di conseguenza,

 

- circolare in piena sicurezza in conformità delle modalità operative specifiche: applicare modalità speciali ove prescritto, limitazioni temporanee della velocità, circolazione in senso inverso a quello normale, autorizzazione al superamento di segnali chiusi, manovre, ricovero, circolazione attraverso cantieri, ecc.,

 

- rispettare le fermate previste dall'orario o ordinate ed effettuare, eventualmente, le operazioni legate al servizio dei viaggiatori durante tali fermate, in particolare l'apertura e la chiusura delle porte.

 

5. CONDUZIONE DEL TRENO

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- conoscere in ogni momento la sua posizione lungo la linea percorsa,

 

- utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, nel rispetto dei veicoli e degli impianti,

 

- conformare la marcia del convoglio all'orario e alle eventuali prescrizioni in materia di risparmio energetico, tenendo conto delle caratteristiche della motrice, del treno, della linea e dell'ambiente.

 

6. ANOMALIE

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- riconoscere, nella misura in cui la conduzione del treno lo consente, gli eventi insoliti relativi all'infrastruttura e all'ambiente: segnaletica, binario, alimentazione, passaggi a livello, dintorni del binario, altra circolazione,

 

- conoscere le distanze specifiche per il superamento di ostacoli,

 

- informare quanto prima il gestore dell'infrastruttura del luogo e della natura delle anomalie constatate, assicurandosi di essere stato compreso correttamente dall'interlocutore,

 

- tenere conto dell'infrastruttura, assicurare o far assicurare la sicurezza del traffico e delle persone, ogni qualvolta ciò sia necessario.

 

7. INCIDENTI E INCONVENIENTI DI ESERCIZIO, INCENDI E INCIDENTI CHE COINVOLGONO PERSONE

 

Il macchinista deve essere in grado di:

 

- prendere le misure atte a proteggere il treno e chiedere aiuto in caso di incidenti che coinvolgono persone,

 

- determinare il punto di arresto del treno a seguito di un incendio e agevolare, se necessario, l'evacuazione dei passeggeri,

 

- fornire, non appena possibile, informazioni utili sull'incendio nel caso in cui non sia in grado di fronteggiarlo da solo,

 

- comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura,

 

- valutare se l'infrastruttura consente al veicolo di continuare a circolare e in quali condizioni.

 

8. TEST LINGUISITICO [3]

     1. Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni critiche per la sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche perlomeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono essere tali da consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza. Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI "Esercizio e gestione del traffio".

     2. Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) stabilito dal Consiglio (1)

     3. Nel caso di tratte tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti dei treni operati da un'impresa ferroviaria possono essere esentati dal gestore dell'infrastruttura dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, a condizione che sia applicata la seguente procedura:

     a) l'impresa ferroviaria deve richiedere una deroga al gestore dell'infrastruttura per i macchinisti interessati. Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore dell'infrastruttura deve applicare a tutte le richieste di deroga presentate la medesima procedura di valutazione, che fa parte del prospetto informativo della rete;

     b) il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa ferroviaria può dimostrare di aver posto in atto disposizioni sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza, come previsto al paragrafo 1;

     c) le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono garantire che il personale interessato sia a conoscenza di tali regole e disposizioni e che riceva una formazione adeguata tramite i propri sistemi di gestione della sicurezza.»

 

(1) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University Press (per la versione inglese - ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/

 

Allegato VIII

Frequenza degli esami

 

La frequenza minima delle verifiche periodiche è la seguente:

 

a) conoscenze linguistiche (soltanto per le persone di madrelingua diversa): ogni tre anni o dopo ciascuna assenza di oltre un anno;

 

b) conoscenza dell'infrastruttura (compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme di funzionamento): ogni tre anni o dopo ciascuna assenza di oltre un anno sull'itinerario pertinente;

 

c) conoscenza dei veicoli: ogni tre anni.

 

 

Allegato IX

Modello comunitario di copia autenticata dei certificati

 

1. COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI

 

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano copie autenticate dei certificati ai macchinisti che ne fanno richiesta o quando cessano di lavorare. Il modello comunitario della copia autenticata del certificato figura al punto 4 del presente allegato.

 

2. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI

 

Il modello comunitario di copia autenticata di un certificato è in formato A4 ed elenca le informazioni numerate di cui all'allegato II, punto 1, oltre a riportare la data in cui il macchinista ha cessato la sua attività presso l'impresa ferroviaria/il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 16 del presente decreto.

 

Il possesso di una copia autenticata del certificato fornisce informazioni sulle competenze acquisite dal macchinista e non rappresenta un'autorizzazione a condurre.

 

Il modello è limitato a una pagina di formato A4. Tuttavia, visto che per le informazioni da inserire può essere necessaria più di una riga nei riquadri pertinenti, il certificato finale può essere costituito da più di una pagina.

 

3. MISURE ANTIFALSIFICAZIONE

 

Le misure antifalsificazione per le copie autenticate dei certificati sono identiche a quelle per i certificati descritte all'allegato II, punto 3.

 

 

Allegato X

Modulo armonizzato di domanda di licenza di conduzione treni

 

1. OSSERVAZIONI GENERALI

 

L'Agenzia può usare il seguente formato armonizzato per raccogliere informazioni al fine di rilasciare una licenza di conduzione treni nuova, rinnovata, modificata o aggiornata o un suo duplicato. Inoltre, può fornire all'utente del modulo le spiegazioni e istruzioni necessarie riportate di seguito.

 

Contenuto del modulo di domanda

 

Il modulo armonizzato di domanda è costituito dalle parti seguenti:

 

a) il modulo di domanda di licenza, che deve essere compilato quando un candidato o un organismo per conto di quest'ultimo chiede il rilascio di una licenza di conduzione treni nuova, aggiornata, modificata o rinnovata o di un duplicato. Il modulo armonizzato di domanda figura al punto 2.

 

b) Una dichiarazione di protezione dei dati personali. La necessità di proteggere i dati personali deve trovare riscontro nella procedura per ottenere una licenza. Un esempio di dichiarazione di protezione dei dati personali figura al punto 3 che può essere adattata in funzione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

 

c) L'elenco dei documenti allegati, da utilizzare come lista di controllo per la trasmissione dei certificati o di altra documentazione che forniscono informazioni sui requisiti iniziali per richiedere il rilascio di una licenza o sui requisiti necessari ai fini del rinnovo. L'elenco figura al punto 4.

 

d) Una guida alla compilazione del modulo di domanda per i richiedenti e le autorità competenti, che figura al punto 5.

 

2. MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(Omissis)

 

3. ESEMPI DI DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI

 

3.1 Esempio da adattare in funzione della legislazione nazionale

 

I dati personali, elaborati ai fini del rilascio di una licenza di conduzione treni e per soddisfare i requisiti del presente decreto, sono trattati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

 

I dati sono elaborati esclusivamente per i fini summenzionati e al fine di gestire il registro da parte dell'Agenzia. La persona interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti.

 

Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, la persona interessata può rivolgersi al soggetto che funge da controllore dei dati........................................................................................................................................

 

(inserire il nome del controllore dei dati personali presso l'Agenzia/l'organismo delegato)

 

In funzione dell'accesso della persona interessata ai fini pertinenti, la persona interessata ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante della protezione dei dati:

 

...............................................................................................................................................................

 

(inserire il nome del garante della protezione dei dati presso l'Agenzia/l'organismo delegato)

 

3.2 Autorizzazione a trattare i dati personali (esempio)

 

La persona interessata è stata informata della finalità e della procedura del trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati personali concernenti il rilascio di una licenza di conduzione treni nonché la registrazione dei dati nel registro nazionale delle licenze di conduzione treni a norma del presente decreto.

 

Data .....................................................................................................................................................

 

Firma del richiedente .......................................................................................................................

 

4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

 

(Omissis)

 

5. GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

 

Considerazioni generali

 

a) II presente modulo di domanda fa parte della procedura di domanda di rilascio di licenza. La domanda è corredata di documenti specifici che dimostrano che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10 del presente decreto.

 

b) I dati sono forniti nel formato specificato di seguito per garantire la coerenza con il formato dei dati nel registro. Ove possibile, le date sono indicate nel formato AAAA-MM-GG, secondo la norma ISO 8601:2004 «Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times».

 

c) Quando la raccolta di dati è facoltativa ai sensi del decreto e un determinato dato non è raccolto, la dicitura «non applicabile» compare nella relativa casella.

 

d) Ove necessario possono essere richieste informazioni supplementari per controllare l'identificazione personale. Le informazioni supplementari richieste dall'Agenzia sono aggiunte dopo i requisiti armonizzati. Nei campi con i numeri 2.24, 2.25 e 2.26 è previsto lo spazio necessario per inserire requisiti specifici; tuttavia, il numero è limitato a quanto strettamente necessario per non alterare la natura stessa di un documento armonizzato.

 

1. Prima sezione: Organismo responsabile del rilascio

 

1.1. Da adattare da parte dell'organismo responsabile del rilascio (Agenzia o Organismi delegati).

 

1.2. Inserire le informazioni riguardanti l'Organismo responsabile del rilascio.

 

2. Seconda sezione: Stato della licenza

 

2.1. Contrassegnare una delle quattro caselle per indicare il motivo della domanda.

 

2.2. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una nuova licenza: in questo caso occorre fornire i documenti di cui alla sezione 4.1.

 

2.3. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una licenza aggiornata o modificata e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda di aggiornamento o modifica.

 

Aggiornamento: può essere necessario aggiornare la licenza se, per esempio, una voce facoltativa ha subito un cambiamento, come un nuovo recapito personale del macchinista o un nuovo numero di riferimento del lavoratore.

 

Modifica: può essere necessario modificare la licenza se un'informazione supplementare o una restrizione devono essere cambiate a seguito di un controllo medico o se un campo contiene un errore che deve essere corretto.

 

2.4. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rinnovo di una licenza. La licenza deve essere rinnovata ogni 10 anni: a tal fine occorre fornire una nuova fotografia.

 

2.5. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rilascio di duplicato della licenza e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda (per esempio smarrimento, furto o distruzione accidentale). L'Agenzia o l'Organismo delegato controlla che la licenza di cui è richiesto un duplicato sia ancora valida e non sia stata sospesa o ritirata.

 

2.6. Un numero di identificazione europeo è assegnato quando la licenza è emessa per la prima volta. Se la domanda riguarda una nuova licenza, lasciare questa casella in bianco.

 

Inserire il numero EIN in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.

 

2.7. Compilare questo campo in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.

 

2.8. Occorre specificare se la domanda è presentata dal richiedente o da un altro organismo per suo conto. Queste informazioni possono essere usate per seguire l'iter della domanda e, se necessario, contattare un macchinista il cui recapito postale non è più valido.

 

2.9. Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata dal richiedente.

 

2.10. Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata da un altro organismo.

 

2.11. Completare questa sezione (dal punto 2.11 al punto 2.13) se la domanda è presentata da un organismo per conto del richiedente e indicare il nome dell'organismo che presenta la domanda.

 

2.12. Indicare lo statuto dell'organismo che presenta la domanda (datore di lavoro/ente aggiudicatore/altro). In questo modo è possibile registrare i controlli in materia di formazione continua, per esempio svolti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura.

 

2.13. Indicare il recapito postale dell'organismo che presenta la domanda nell'ordine di seguito riportato:

 

Numero civico (se presente)/Via

 

Codice postale/Città

 

Stato

 

2.14. Inserire i dati personali del richiedente nella sezione seguente (dal punto 2.15 al punto 2.23). I campi 2.21 e 2.22 sono facoltativi.

 

2.15. Inserire il cognome o i cognomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.

 

2.16. Inserire il nome o i nomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.

 

2.17. Contrassegnare la casella corrispondente al sesso del richiedente.

 

2.18. Inserire la data di nascita del richiedente.

 

2.19. Inserire il luogo di nascita (città o paese) del richiedente secondo le modalità riportate di seguito:

 

sigla distintiva (due caratteri) del paese (cfr. l'allegato I, sezione 3) - codice postale - località.

 

Inserire:

 

- la nazionalità

 

- la lingua materna del candidato.

 

Inserire il numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (informazioni facoltative).

 

2.21. Indicare il recapito postale presso il quale inviare la licenza (l'indirizzo trasmesso dal richiedente o dall'organismo che presenta la domanda per suo conto) nell'ordine seguente, se diverso da quello indicato nel campo 2.13 o nel campo 2.22:

 

Numero civico (se presente)/Via

 

Codice postale/Città

 

Stato

 

Tali informazioni consentono all'autorità competente di domandare al macchinista o all'organismo che presenta la domanda per suo conto chiarimenti in merito ai documenti o alle informazioni forniti.

 

2.22. Recapito permanente del richiedente che può figurare sulla licenza (informazioni facoltative) nell'ordine seguente:

 

Numero civico (se presente)/Via

 

Codice postale/Città

 

Stato

 

Possono essere aggiunti campi supplementari per ulteriori informazioni, per esempio numero di telefono o indirizzo e-mail.

 

2.23. Allegare una fotografia del richiedente, di preferenza in formato digitale (formati preferiti: .jpeg, .bmp o .tiff) che consente una buona definizione in un formato di piccole dimensioni. Per le domande di rinnovo della licenza la fotografia deve essere sostituita. La specifica riguardante la qualità dei ritratti cui gli atti comunitari fanno riferimento figura all'appendice 11 della sezione IV del documento ICAO 9303 «Machine Readable Travel Documents» (ed. 2006). Il documento contiene orientamenti dettagliati che possono essere sintetizzati come segue.

 

- La fotografia presenta l'intero volto, di fronte e con gli occhi aperti.

 

- La fotografia presenta la testa per intero da sopra i capelli fino alle spalle.

 

- La fotografia deve essere scattata con uno sfondo bianco o molto chiaro.

 

- Evitare ombre sul viso o sullo sfondo.

 

- Il volto deve avere un'espressione naturale (bocca chiusa).

 

- La persona ritratta non deve portare occhiali da sole con lenti colorate oppure occhiali con una montatura spessa, le lenti non devono presentare riflessi di luce.

 

- La persona ritratta non deve indossare un copricapo, tranne quelli accettati dalle autorità statali.

 

- Il contrasto e l'illuminazione devono essere normali.

 

2.24. (spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)

 

2.25. (spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)

 

2.26. (spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale).

 

Questi spazi sono riservati alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza.

 

2.27. I richiedenti trasmettono una dichiarazione firmata, su supporto cartaceo o in formato elettronico, con cui dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere. La dichiarazione è disciplinata dalla legislazione in materia di falsa testimonianza.

 

2.28. Indicare la data in cui la domanda è stata firmata.

 

2.29. Aggiungere la firma del richiedente, l'originale, una copia o a norma della direttiva 1999/93/CE.

 

2.30. L'Agenzia o l'organismo delegato può aggiungere un numero di riferimento interno del dossier (per esempio un sistema di registrazione della posta in entrata).

 

2.31. Inserire la data di ricevimento del modulo di domanda per verificare che la licenza è stata rilasciata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 4, del presente decreto.

 

2.32. Questo spazio è riservato all'autorità destinataria della domanda (per esempio per un timbro o altra indicazione necessaria all'archiviazione).

 

3. Terza sezione: Protezione dei dati personali

 

3.1. Le autorità competenti sono tenute ad assicurare che i registri di cui all'articolo 19 del presente decreto sono conformi al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Questo è strettamente limitato ai dati forniti sul modulo di domanda che devono figurare sulla licenza.

 

3.2. La protezione dei dati di cui alla sezione 3.1 del presente allegato e l'autorizzazione che il richiedente deve firmare di cui alla sezione 3.2 sono solo due esempi delle soluzioni possibili.

 

Una soluzione tecnica che permette di ottenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali può sostituire la firma del richiedente.

 

4. Quarta sezione: Trasmissione di documenti che confermano le informazioni sullo stato della licenza.

 

4.1. Per ottenere il rilascio di una licenza nuova contrassegnare la casella 1 (elenco dei documenti allegati) e trasmettere i documenti di cui ai punti da 1.1 a 1.7.

 

4.2. Per ottenere il rilascio di una licenza aggiornata, contrassegnare la casella 2 e trasmettere i documenti di cui ai punti 2.1, 2.2 o 2.3.

 

4.3. Per ottenere il rilascio di una licenza modificata contrassegnare la casella 3 e trasmettere i documenti di cui ai punti 3.1, 3.2 o 3.3.

 

4.4. Per ottenere un duplicato della licenza, contrassegnare la casella 4 e trasmettere i documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2.

 

4.5. Per ottenere il rinnovo della licenza, contrassegnare la casella 5 e trasmettere i documenti di cui ai punti da 5.1 a 5.3.

 

[5.3] La prova del mantenimento delle competenze riguarda i macchinisti che non possono essere inclusi nel sistema di gestione della sicurezza di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura o in un programma di mantenimento delle competenze riconosciuto dall'Agenzia.

 

E' possibile aggiungere altri riquadri. Tuttavia, essi non fanno parte del formato armonizzato.

 

 

Allegato XI

Parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (RNL)

 

1. PARAMETRI FONDAMENTALI

 

Parametri fondamentali cui deve conformarsi il registro nazionale delle licenze di conduzione treni:

 

- dati da raccogliere (punto 2),

 

- formato dei dati (punto 3),

 

- diritti di accesso (punto 4), scambio dei dati (punto 5),

 

- durata di conservazione dei dati (punto 6).

 

2. DATI DA RACCOGLIERE

 

L'RNL comprende quattro sezioni.

 

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza.

 

La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell'elenco dei dati richiesti che figura all'allegato 1.

 

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza.

 

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza.

 

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3.

 

3. FORMATO DEI DATI

(Omissis)

 

4. DIRITTI DI ACCESSO

 

L'accesso alle informazioni contenute nell'RNL è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

 

- alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta motivata, per:

 

• controllare i treni che circolano nel territorio di loro competenza,

 

• procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza alla direttiva da parte di chiunque sia attivo nel territorio di loro competenza,

 

- all'ERA, su richiesta motivata, per valutare l'evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità dell'articolo 33 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione dei registri,

 

- ai datori di lavoro dei macchinisti, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente decreto,

 

- alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente decreto,

 

- ai macchinisti, su richiesta, per consultare i dati che li riguardano,

 

- agli organismi investigativi istituiti conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/49/CE, per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all'articolo 20, comma 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

 

5. SCAMBIO DI DATI

 

L'accesso ai dati pertinenti viene concesso su richiesta formale. L'Agenzia fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

 

L'Agenzia può consentire l'accesso al registro dal proprio sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

 

Tutti i dati registrati nell'RNL sono conservati per almeno 10 anni a partire dalla data di termine della validità della licenza di conduzione treni. Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un'indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

 

Eventuali modifiche dell'RNL devono essere registrate.

 

 

Allegato XII

Parametri fondamentali per i registri dei certificati (RC)

 

1. PARAMETRI FONDAMENTALI

 

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati (RC):

 

- dati da raccogliere (punto 2),

 

- formato dei dati (punto 3),

 

- diritti di accesso (punto 4),

 

- scambio dei dati (punto 5),

 

- durata di conservazione dei dati (punto 6),

 

- procedure in caso di fallimento (punto 7).

 

2. DATI DA RACCOGLIERE

 

L'RC comprende quattro sezioni.

 

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista;

 

La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati rilasciati, come indicati all'allegato II, del presente decreto.

 

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato .

 

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato.

 

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3.

 

Le informazioni relative alla conoscenza attuale dei veicoli e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente decreto sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche.

 

3. FORMATO DEI DATI

(Omissis)

 

4. DIRITTI DI ACCESSO

 

L'accesso alle informazioni contenute nell'RC è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

 

- all'Agenzia in conformità dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto,

 

- alle autorità competenti degli Stati membri in cui operano l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura e nei quali il macchinista è autorizzato a guidare su almeno una linea della rete:

 

• ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della certificazione, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 23 del presente decreto,

 

• a fini di ispezione come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), e comma 2, e dall'articolo 25, comma 1, del presente decreto,

 

- ai macchinisti, per i dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del presente decreto.

 

- agli organismi investigativi istituiti conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/49/CE, per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all'articolo 20, comma 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

 

Le imprese possono concedere l'accesso anche ad altri utenti fatta salva la tutela dei dati personali.

 

5. SCAMBIO DI DATI

 

Ai sensi del presente decreto, l'accesso ai dati pertinenti è concesso:

 

a) all'Agenzia, conformemente all'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto;

 

b) alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta, in conformità dell'articolo 19, comma 2, lettera c), del presente decreto;

 

c) ai macchinisti, su richiesta, in conformità dell'articolo 19, comma 3, del presente decreto.

 

L'impresa ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura o l'ente delegato fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni siano trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

 

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono consentire l'accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

 

Tutti i dati registrati nell'RC sono conservati per almeno 10 anni a partire dall'ultima data di scadenza riportata sul certificato.

 

Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un'indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

 

Eventuali modifiche dell'RC devono essere registrate.

 

7. PROCEDURA IN CASO DI FALLIMENTO

 

In caso di fallimento di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura, la nuova impresa che si incarica della gestione del servizio è responsabile dei dati contenuti nel registro dei certificati.

 

Qualora l'attività non venga portata avanti da un'altra impresa, i dati contenuti nel registro dei certificati vengono depositati presso l'Agenzia.


[1] Punto così modificato dall'art. 1 del D.M. 26 giugno 2015.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 26 giugno 2015.

[3] Punto già sostituito dall'art. 1 del D.M. 26 giugno 2015 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2016, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.