§ 3.5.30 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 881.
Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’agenzia)


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:29/04/2004
Numero:881


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità dell’Agenzia
Art. 2.  Atti dell’Agenzia
Art. 3.  Composizione dei gruppi di lavoro
Art. 4.  Consultazione delle parti sociali
Art. 5.  Consultazione dei clienti del settore del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri
Art. 6.  Supporto tecnico
Art. 7.  Certificati di sicurezza
Art. 8.  Norme nazionali di sicurezza
Art. 9.  Sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza
Art. 10.  Pareri tecnici
Art. 11.  Banca dati pubblica dei documenti
Art. 12.  Supporto tecnico fornito dall’Agenzia
Art. 13.  Supervisione delle attività degli organismi notificati
Art. 14.  Supervisione dell’interoperabilità
Art. 15.  Interoperabilità della rete transeuropea
Art. 16.  Certificazione delle officine di manutenzione
Art. 17.  Capacita professionali
Art. 18.  Immatricolazione del materiale rotabile
Art. 19.  Registro dei documenti di interoperabilità
Art. 20.  Studi
Art. 21.  Promozione dell’innovazione
Art. 22.  Status giuridico
Art. 23.  Privilegi e immunità
Art. 24.  Personale
Art. 25.  Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione
Art. 26.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 27.  Presidente del consiglio di amministrazione
Art. 28.  Riunioni
Art. 29.  Votazioni
Art. 30.  Funzioni e poteri del direttore esecutivo
Art. 31.  Nomine del personale dell’Agenzia
Art. 32.  Audizione del direttore esecutivo
Art. 33.  Visite presso gli Stati membri
Art. 34.  Responsabilità
Art. 35.  Lingue
Art. 36.  Partecipazione di paesi terzi
Art. 37.  Trasparenza
Art. 38.  Bilancio
Art. 39.  Esecuzione e controllo del bilancio
Art. 40.  Regolamento finanziario
Art. 41.  Disposizioni antifrode
Art. 42.  Inizio dell'attività dell’Agenzia
Art. 43.  Valutazione
Art. 44.     


§ 3.5.30 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 881. [1]

Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’agenzia)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO e IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 23 marzo 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione comunitaria in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili.

     (2) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, prevede l’apertura progressiva dei diritti d’accesso all’infrastruttura per tutte le imprese ferroviarie comunitarie titolari di una licenza che desiderano effettuare servizi di trasporto di merci.

     (3) La direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, stabilisce che tutte le imprese ferroviarie devono essere titolari di una licenza e che una licenza rilasciata in uno Stato membro e valida in tutta la Comunità.

     (4) La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, stabilisce un nuovo quadro di riferimento finalizzato alla creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere.

     (5) Le differenze in materia tecnica e operativa fra i sistemi ferroviari degli Stati membri hanno causato una compartimentazione dei mercati ferroviari nazionali e impedito uno sviluppo dinamico del settore su scala europea. La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, definiscono taluni requisiti essenziali e istituiscono un dispositivo finalizzato alla definizione di specifiche tecniche di interoperabilità obbligatorie.

     (6) Perseguire simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo e necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell’equilibrio dei poteri all’interno della Comunità, un’Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità (in seguito denominata “l'Agenzia”). L’istituzione di un’Agenzia di questo tipo consentirà di considerare in modo congiunto e ad un livello di competenza elevato gli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità della rete ferroviaria europea e contribuirà in tal modo al rilancio del settore ferroviario e alla realizzazione degli obiettivi generali della politica comune dei trasporti.

     (7) Per promuovere la costituzione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire alla ripresa del settore rafforzandone gli indispensabili vantaggi in materia di sicurezza, l’Agenzia dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'effettiva cultura ferroviaria europea e costituire uno strumento essenziale di dialogo, di consultazione e di scambio fra tutti gli agenti del settore ferroviario, nel rispetto delle competenze di ciascuno.

     (8) La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), prevede lo sviluppo di indicatori comuni di sicurezza, di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza. L’elaborazione di tali strumenti richiede una competenza tecnica indipendente.

     (9) Per facilitare le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e necessario sviluppare un formato armonizzato di certificato di sicurezza e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza.

     (10) La direttiva sulla sicurezza delle ferrovie prevede che i provvedimenti nazionali in materia di sicurezza siano esaminati dal punto di vista della sicurezza e dell'interoperabilità. Pertanto, e indispensabile un parere basato sulla competenza di un organismo indipendente e neutrale.

     (11) In materia di sicurezza e importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Attualmente, non viene ancora effettuata un'analisi delle prestazioni, elaborata sulla base di indicatori comuni, che metta in relazione tutti i soggetti del settore ed occorrerebbe pertanto dotarsi di un tale strumento. Per gli aspetti statistici e necessaria una stretta collaborazione con Eurostat.

     (12) Gli organismi nazionali preposti alla sicurezza ferroviaria, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità nazionali dovrebbero poter richiedere un parere tecnico indipendente quando necessitano informazioni relative a più di uno Stato membro.

     (13) La direttiva 2001/16/CE prevede che entro il 20 aprile 2004 debba essere sviluppata una prima serie di specifiche tecniche di interoperabilità (STI). La Commissione ha affidato questo incarico all'Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF), che riunisce i fabbricanti di attrezzature ferroviarie, gli operatori e i gestori dell’infrastruttura. e opportuno tutelare l’esperienza acquisita dagli esperti del settore nel contesto dell'AEIF. La continuità delle attività e l’evoluzione nel tempo delle STI necessitano di un quadro tecnico permanente.

     (14) L'interoperabilità della rete transeuropea dovrebbe essere potenziata e l’adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dalla Comunità dovrebbe rispettare l’obiettivo di interoperabilità di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

     (15) Per assicurare la continuità, i gruppi di lavoro che l’Agenzia deve istituire dovrebbero ricorrere, se necessario, alla composizione dell’AEIF integrata da membri aggiuntivi.

     (16) La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione implica costi supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. Occorrerebbe pertanto sviluppare progressivamente un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione.

     (17) Le competenze professionali richieste per la guida dei treni rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza sia per l’interoperabilità in Europa. Esse costituiscono inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nel rispetto del contesto esistente in materia di dialogo sociale. L'Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in debita considerazione a livello europeo.

     (18) L’immatricolazione e anzitutto un atto di riconoscimento dell'idoneita del materiale rotabile alla circolazione in condizioni specificate. L’immatricolazione dovrebbe essere effettuata in modo trasparente e non discriminatorio ed essere di competenza dell'autorità pubblica. L’Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico per l’istituzione di un sistema di immatricolazione.

     (19) Per garantire la massima trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni pertinenti, i documenti previsti per le procedure di interoperabilità dovrebbero essere accessibili al pubblico. Ciò vale altresì per le licenze e i certificati di sicurezza. L’Agenzia dovrebbe fornire i mezzi atti allo scambio efficace di tali informazioni.

     (20) La promozione dell’innovazione in materia di sicurezza ferroviaria e di interoperabilità e un compito di primaria importanza che l’Agenzia dovrebbe incoraggiare. A questo riguardo, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito delle attività dell'Agenzia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato.

     (21) Per assolvere correttamente ai propri compiti, l’Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente da contributi comunitari. Per garantirne l’indipendenza nella gestione quotidiana e nei pareri e nelle raccomandazioni che essa formula, e importante che il direttore esecutivo dell’Agenzia goda di piena responsabilità e che il personale dell’Agenzia sia indipendente.

     (22) Per garantire un efficace adempimento delle funzioni dell’Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di predisporre il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare l’appropriato regolamento finanziario, fissare procedure di lavoro trasparenti per l’adozione delle deliberazioni dell’Agenzia, approvare il suo programma di lavoro, adottare il suo bilancio, definire un orientamento per le visite negli Stati membri e nominare il direttore esecutivo.

     (23) Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle delibere ma senza diritto di voto, in quanto questo e riservato ai rappresentanti delle autorità pubbliche, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello europeo delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura, dell’industria ferroviaria, dei sindacati dei lavoratori, dei passeggeri e dei clienti del trasporto merci.

     (24) I lavori dell’Agenzia dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbero poter richiedere un audizione del direttore esecutivo dell’Agenzia. L’Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti.

     (25) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l’iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di scarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all’applicazione dell’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

     (26) Poiché gli scopi dell’azione proposta, vale a dire l’istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere collettivo delle attività da svolgere, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto e necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

PRINCIPI

 

     Art. 1. Istituzione e finalità dell’Agenzia

     Il presente regolamento istituisce un’Agenzia ferroviaria europea, in seguito denominata “l’Agenzia”.

     L’Agenzia ha il compito di contribuire sul piano tecnico all’attuazione della normativa comunitaria finalizzata a migliorare la posizione concorrenziale del settore ferroviario potenziando il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza.

     Nel perseguire tali obiettivi, l’Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell’Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

     L’Agenzia e competente a titolo esclusivo nel quadro delle funzioni e delle competenze attribuitele.

 

          Art. 2. Atti dell’Agenzia

     L’Agenzia può:

     a) formulare raccomandazioni all’attenzione della Commissione in merito all’applicazione degli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18;

     b) emettere pareri all’attenzione della Commissione, a norma degli articoli 8, 13 e 15, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 10.

 

          Art. 3. Composizione dei gruppi di lavoro

     1. Per l’elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18, l’Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro. Tali gruppi si affidano, da un lato, all’esperienza acquisita dagli esperti del settore ferroviario, in particolare a quella dell’associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF) e, dall’altro, all’esperienza delle autorità nazionali competenti.

     L’Agenzia si accerta che i suoi gruppi di lavoro siano competenti e rappresentativi e che comprendano un'adeguata rappresentanza di quei settori industriali ed utenti che saranno interessati da misure eventualmente proposte dalla Commissione sulla base delle raccomandazioni ad essa trasmesse dall'Agenzia. I lavori dei gruppi di lavoro sono trasparenti.

     Quando le attività di cui agli articoli 6, 12, 16 e 17 hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti dei lavoratori partecipano ai gruppi di lavoro interessati.

     2. L’Agenzia trasmette il programma di lavoro adottato agli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo. L’elenco di tali organismi e stilato dal comitato di cui dall’articolo 21 della direttiva 96/48/CE. Ogni organismo e/o gruppo di organismi comunica all’Agenzia l’elenco degli esperti più qualificati e abilitati a rappresentarli in ciascun gruppo di lavoro.

     3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza, definite all’articolo 16 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, designano i loro rappresentanti per i gruppi di lavoro ai quali desiderano partecipare.

     4. L’Agenzia può integrare, se necessario, i gruppi di lavoro con esperti indipendenti, la cui competenza nel settore in questione e riconosciuta.

     5. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell’Agenzia.

 

          Art. 4. Consultazione delle parti sociali

     Quando le attività di cui agli articoli 6, 7, 12, 16 e 17 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l’Agenzia consulta le parti sociali nell’ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione n. 98/500/CE.

     Tale consultazione avviene prima che l’Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L’Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed e sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato per il dialogo settoriale sono trasmessi dall’Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui dall’articolo 21 della direttiva 96/48/CE.

 

          Art. 5. Consultazione dei clienti del settore del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri

     Quando le attività di cui agli articoli 6 e 12 hanno un impatto diretto sui clienti del settore del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l’Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi.

     L’elenco delle organizzazioni da consultare e stilato dal comitato di cui all’articolo 21 della direttiva 96/48/CE.

     Tale consultazione avviene prima che l’Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. L’Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed e sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue proposte. I pareri formulati dalle organizzazioni in questione sono trasmessi dall’Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui all’articolo 21 della direttiva n. 96/48/CE.

 

CAPITOLO 2

SICUREZZA

 

          Art. 6. Supporto tecnico

     1. L’Agenzia raccomanda alla Commissione i metodi comuni di sicurezza (CSM) e gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 6 e 7 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

     2. L’Agenzia raccomanda alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, del comitato di cui all’articolo 21 della direttiva n. 96/48/CE o di propria iniziativa, altre misure in materia di sicurezza.

     3. Per il periodo transitorio che precede l’adozione dei CST, dei CSM e delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), nonché per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture che non rientrano nelle STI, l’Agenzia può formulare ogni raccomandazione utile alla Commissione. L’Agenzia si accerta della coerenza fra dette raccomandazioni e le STI vigenti e in corso di elaborazione.

     4. L’Agenzia e tenuta a presentare un’analisi dettagliata dei costi-benefici a sostegno delle raccomandazioni formulate a norma del presente articolo.

     5. L’Agenzia organizza e facilita la cooperazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi investigativi definiti negli articoli 16 e 21 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

 

          Art. 7. Certificati di sicurezza

     Ai fini dell’applicazione degli articoli 10 e 15 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie concernente l’armonizzazione dei certificati di sicurezza, l’Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per i certificati di sicurezza, compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l’elenco degli elementi essenziali da produrre.

 

          Art. 8. Norme nazionali di sicurezza

     1. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia procede alla valutazione tecnica delle nuove norme nazionali di sicurezza trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

     2. L’Agenzia valuta la compatibilità di tali norme con i CSM definiti dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie e con le STI in vigore. L’agenzia valuta inoltre se tali norme consentono di realizzare i CST definiti dalla summenzionata direttiva.

     3. Qualora l’Agenzia, dopo aver tenuto conto dei motivi addotti dallo Stato membro, ritenga che una di tali norme non sia compatibile con le STI o i CSM o non consenta di realizzare i CST, presenta un parere alla Commissione entro due mesi dalla data in cui la Commissione ha trasmesso all’Agenzia le norme da esaminare.

 

          Art. 9. Sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza

     1. L’Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini previste dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni di sicurezza elencati all’allegato I di detta direttiva e di acquisire dati pertinenti in materia di sicurezza ferroviaria.

     2. Sulla base degli indicatori comuni di sicurezza, delle relazioni nazionali sulla sicurezza e sugli incidenti nonché sulla base delle proprie informazioni, l’Agenzia presenta ogni due anni una relazione pubblica sulle prestazioni in materia di sicurezza. La prima relazione e pubblicata nel corso del terzo anno di attività dell’Agenzia.

     3. L’Agenzia si basa sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.

 

          Art. 10. Pareri tecnici

     1. Gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva n. 2001/14/CE possono richiedere un parere tecnico all’Agenzia per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza dei casi sottoposti alla loro attenzione.

     2. I comitati di cui all’articolo 35 della direttiva 2001/14/CE e all’articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE possono chiedere un parere tecnico all’Agenzia per quanto riguarda, nei rispettivi settori di competenza, gli aspetti legati alla sicurezza.

     3. L’Agenzia esprime un parere entro due mesi. Tale parere e reso pubblico dall’Agenzia in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.

 

          Art. 11. Banca dati pubblica dei documenti

     1. L’Agenzia e incaricata di conservare una banca dati pubblica dei seguenti documenti:

     a) le licenze rilasciate ai sensi della direttiva 95/18/CE;

     b) i certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

     c) le relazioni di indagine trasmesse all’Agenzia a norma dell’articolo 24 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

     d) le norme nazionali notificate sulla sicurezza alla Commissione ai sensi dell’articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

     2. Le autorità nazionali preposte al rilascio dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), notificano all’Agenzia entro un mese ogni decisione individuale di rilascio, di rinnovo, di emendamento o di revoca.

     3. L’Agenzia può completare tale banca dati pubblica con ogni documento pubblico utile in rapporto agli obiettivi del presente regolamento.

 

CAPITOLO 3

INTEROPERABILITA

 

          Art. 12. Supporto tecnico fornito dall’Agenzia

     L’Agenzia contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione dell’interoperabilità ferroviaria conformemente ai principi e alle definizioni contenuti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. A tal fine, l’Agenzia:

     a) su mandato della Commissione, organizza e guida i lavori dei gruppi di cui all’articolo 3 sull’elaborazione dei progetti di STI e trasmette tali progetti alla Commissione;

     b) provvede alla revisione delle STI alla luce del progresso tecnico e dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari;

     c) provvede al coordinamento fra, da un lato, lo sviluppo e l’aggiornamento delle STI e, dall’altro, lo sviluppo delle norme europee necessarie per l’interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione;

     d) assiste la Commissione nell’organizzare e nel facilitare la cooperazione tra gli organismi notificati, come descritto nell’articolo 20, paragrafo 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

     e) consiglia e rivolge raccomandazioni alla Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali.

 

          Art. 13. Supervisione delle attività degli organismi notificati

     Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in relazione agli organismi notificati da essi designati, l’Agenzia può provvedere, su richiesta della Commissione, alla supervisione della qualità delle attività degli organismi notificati. Se del caso, essa presenta alla Commissione un parere.

 

          Art. 14. Supervisione dell’interoperabilità

     1. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia raccomanda le modalità di realizzazione dell’interoperabilità dei sistemi ferroviari, facilitando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e tra i gestori dell’infrastruttura, in particolare per organizzare la migrazione dei sistemi.

     2. L’Agenzia provvede alla supervisione dell’evoluzione dell’interoperabilità dei sistemi ferroviari. Presenta e pubblica ogni due anni una relazione al riguardo. La prima relazione e pubblicata durante il secondo anno di attività dell’Agenzia.

 

          Art. 15. Interoperabilità della rete transeuropea

     Su richiesta della Commissione, l’Agenzia esamina dal punto di vista dell’interoperabilità tutti i progetti infrastrutturali ferroviari per i quali si chiede un contributo finanziario comunitario.

     L’Agenzia esprime un parere sulla conformità dei progetti con le pertinenti STI entro due mesi dalla richiesta. Tale parere tiene pienamente conto delle deroghe di cui all’articolo 7 della direttiva n. 96/48/CE e della direttiva n. 2001/16/CE.

 

          Art. 16. Certificazione delle officine di manutenzione

     Entro tre anni dall’inizio delle sue attività, l’Agenzia elabora un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione del materiale rotabile e formula raccomandazioni ai fini della realizzazione del sistema.

     Tali raccomandazioni riguardano in particolare i seguenti aspetti:

     - sistema di gestione strutturato,

     - personale avente le competenze necessarie,

     - impianti e strumenti,

     - documentazione tecnica e prescrizioni di manutenzione.

 

          Art. 17. Capacita professionali

     1. L’Agenzia formula raccomandazioni concernenti la determinazione di criteri uniformi e comuni di capacita professionali e di valutazione per il personale che partecipa alla gestione e alla manutenzione del sistema ferroviario. I lavori riguardano prioritariamente i macchinisti e i loro formatori. L’Agenzia consulta i rappresentanti delle parti sociali secondo le modalità di cui all’articolo 4.

     2. L’Agenzia formula raccomandazioni finalizzate all’adozione di un sistema di accreditamento dei centri di formazione.

     3. L’Agenzia favorisce e sostiene lo scambio di macchinisti e di formatori fra imprese ferroviarie di Stati membri diversi.

 

     Art. 18. Immatricolazione del materiale rotabile

     L’Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione un formato unico per il registro di immatricolazione nazionale, a norma dell’articolo 14 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

 

     Art. 19. Registro dei documenti di interoperabilità

     1. L’Agenzia conserva un registro pubblico dei documenti seguenti definiti dalle direttive 2001/16/CE e 96/48/CE:

     a) dichiarazioni “CE” di verifica dei sottosistemi;

     b) dichiarazioni “CE” di conformità dei componenti;

     c) autorizzazioni alla messa in servizio, compresi i numeri di immatricolazione collegati;

     d) registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile.

     2. Gli organismi interessati inoltrano tali documenti all’Agenzia, che ne definisce, di concerto con gli Stati membri, le modalità pratiche della loro trasmissione.

     3. Allorché trasmettono i documenti di cui al paragrafo 1, gli organismi interessati possono indicare quali documenti non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza.

     4. L’Agenzia costituisce una banca dati elettronica contenente i documenti, tenendo pienamente conto del paragrafo 3. La banca dati e accessibile al pubblico mediante un sito web.

 

CAPITOLO 4

STUDI E PROMOZIONE DELLINNOVAZIONE

 

     Art. 20. Studi

     Se necessario ai fini della realizzazione dei compiti previsti dal presente regolamento, l’Agenzia può far svolgere studi che finanzia mediante il proprio bilancio.

 

     Art. 21. Promozione dell’innovazione

     La Commissione può affidare all’Agenzia, conformemente al programma di lavoro e al bilancio di quest’ultima, il compito di promuovere le innovazioni finalizzate a migliorare l’interoperabilità e la sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto concerne l’utilizzazione delle nuove tecnologie dell’informazione e i sistemi di posizionamento e di monitoraggio.

 

CAPITOLO 5

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 22. Status giuridico

     1. L’Agenzia e un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

     2. In ciascuno degli Stati membri l’Agenzia ha la più ampia capacita giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

     3. L’Agenzia e rappresentata dal suo direttore esecutivo.

 

     Art. 23. Privilegi e immunità

     All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

     Art. 24. Personale

     1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime.

     2. Fatto salvo l’articolo 26, l’Agenzia esercita, in materia di personale, i poteri conferiti da detto statuto dei funzionari e da detto regime all'autorità che ha il potere di nomina e all’autorità autorizzata a sottoscrivere contratti.

     3. Fatto salvo l’articolo 26, paragrafo 1, il personale dell’Agenzia e composto da:

     - agenti temporanei assunti dall’Agenzia, per una durata massima di cinque anni, fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie;

     - funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per una durata massima di cinque anni; e

     - di altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee assegnati a compiti esecutivi o di segreteria.

     4. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro organizzati dall’Agenzia non appartengono al personale dell’Agenzia. Le spese di viaggio e di soggiorno, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione, sono a carico dell’Agenzia.

 

     Art. 25. Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

     1. e istituito un consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione:

     a) nomina il direttore esecutivo a norma dell’articolo 31;

     b) adotta entro il 30 aprile di ogni anno la relazione generale dell’Agenzia per l’anno precedente e la trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

     c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro e adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell’adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata, in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimita dei rappresentanti degli Stati membri;

     d) esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia, a norma del capitolo 6;

     e) fissa le procedure per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;

     f) definisce un orientamento relativo alle visite da effettuare a norma dell’articolo 33;

     g) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi unita di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

     h) adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 26. Composizione del consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione e composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da sei rappresentanti, senza diritto di voto; questi ultimi rappresentano, a livello europeo, i seguenti settori:

     - imprese ferroviarie,

     - gestori dell’infrastruttura,

     - industria ferroviaria,

     - sindacati dei lavoratori,

     - passeggeri,

     - clienti del trasporto merci,

     e sono nominati dalla Commissione sulla base di un elenco di tre nominativi presentato dalle rispettive organizzazioni europee.

     I membri del consiglio sono nominati in base al loro grado di esperienza e competenza.

     2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente.

     3. Il mandato ha durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

     4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

 

     Art. 27. Presidente del consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

     2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Se pero essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato di presidente o di vicepresidente, anche quest’ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.

 

     Art. 28. Riunioni

     1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell’Agenzia partecipa alle riunioni.

     2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione.

 

     Art. 29. Votazioni

     Se non stabilito diversamente, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto.

 

     Art. 30. Funzioni e poteri del direttore esecutivo

     1. L’Agenzia e diretta dal direttore esecutivo, che e completamente indipendente nell’espletamento delle sue funzioni, ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore esecutivo:

     a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;

     b) adotta le misure necessarie per attuare il programma di lavoro e, per quanto possibile, risponde alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti dell’Agenzia ai sensi del presente regolamento;

     c) adotta i provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare che l’Agenzia operi a norma del presente regolamento;

     d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e predispone un regolare sistema di controllo, conforme a criteri professionali riconosciuti. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

     e) esercita nei confronti del personale dell’Agenzia i poteri di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

     f) prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 38 e lo esegue a norma dell’articolo 39.

     3. Il direttore esecutivo può essere coadiuvato da uno o più capi unita. Uno dei capi unita lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 31. Nomine del personale dell’Agenzia

     1. Il direttore esecutivo e nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacita in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all’esperienza in materia ferroviaria. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

     La Commissione può proporre uno o più candidati.

     Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura.

     2. Il direttore esecutivo nomina gli altri membri del personale dell’Agenzia a norma dell’articolo 24.

     3. Il mandato del direttore esecutivo e di cinque anni ed e rinnovabile una sola volta.

 

     Art. 32. Audizione del direttore esecutivo

     Il direttore esecutivo presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione generale sulle attività dell’Agenzia. Il Parlamento europeo o il Consiglio ha inoltre la facoltà di chiedere in qualsiasi momento un audizione del direttore esecutivo in merito a questioni legate all'attività dell’Agenzia.

 

     Art. 33. Visite presso gli Stati membri

     1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 13 e 15 l’Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all’orientamento definito dal consiglio di amministrazione. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell’Agenzia.

     2. L’Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari dell’Agenzia cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo, dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della visita.

     3. A conclusione di ciascuna visita, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

 

     Art. 34. Responsabilità

     1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia e disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

     2. La Corte di giustizia delle Comunità europee e competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.

     3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

     4. La Corte di giustizia delle Comunità europee e competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

     5. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Agenzia e disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime loro applicabili.

 

     Art. 35. Lingue

     1. Il consiglio di amministrazione decide in merito al regime linguistico dell’Agenzia. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, questa decisione e adottata all’unanimità. Gli Stati membri possono rivolgersi all’Agenzia in una qualsiasi lingua comunitaria a loro scelta.

     2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

 

     Art. 36. Partecipazione di paesi terzi

     1. La partecipazione all’Agenzia e aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.

     2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei suddetti accordi, saranno poste in essere apposite regole per definire le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda la natura e la portata di tale partecipazione.

     Le suddette regole comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 37. Trasparenza

     Ai documenti conservati dall’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

     Il consiglio di amministrazione adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 1° ottobre 2004.

     Le decisioni adottate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

 

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 38. Bilancio

     1. Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. Il bilancio e equilibrato in entrate e spese.

     2. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

     - un contributo della Comunità,

     - un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Agenzia a norma dell’articolo 36,

     - corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall’Agenzia.

     3. Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

     4. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

     Tale stato di previsione, che e corredato di un progetto di quadro dell’organico, viene trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

     5. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati “autorità di bilancio”) congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

     6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda il quadro dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato.

     7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta il quadro dell’organico dell’Agenzia.

     8. Il bilancio e adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, esso viene adattato di conseguenza.

     9. Il consiglio di amministrazione notifica quanto prima all’autorità di bilancio la propria intenzione di realizzare progetti suscettibili di avere ripercussioni economiche significative sul finanziamento del bilancio, in particolare progetti di carattere immobiliare, come la locazione o l’acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende esprimere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

 

     Art. 39. Esecuzione e controllo del bilancio

     1. Il direttore esecutivo da esecuzione al bilancio dell’Agenzia.

     2. Il contabile dell’Agenzia comunica al contabile della Commissione, entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell’articolo 128 del regolamento finanziario generale.

     3. Il contabile della Commissione comunica alla Corte dei conti, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, i conti provvisori dell’Agenzia corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. Detta relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

     La Corte dei conti esamina tale contabilità a norma dell’articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell’Agenzia.

     4. Una volta ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

     5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

     6. Il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

     7. I conti definitivi vengono pubblicati.

     8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima entro il 30 settembre. Egli invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

     9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

     10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da atto al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno n+2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

 

     Art. 40. Regolamento finanziario

     Il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia e adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, a meno che le esigenze specifiche del funzionamento dell’Agenzia non lo rendano necessario e con l’accordo preliminare della Commissione.

 

     Art. 41. Disposizioni antifrode

     1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti, si applica senza restrizione il regolamento (CE) n. 1073/1999.

     2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e attua immediatamente le disposizioni necessarie, applicabili a tutto il personale dell’Agenzia.

     3. Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e lOLAF possano, in caso di necessita, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Agenzia.

 

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

 

     Art. 42. Inizio dell'attività dell’Agenzia

     L’Agenzia sarà operativa entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 43. Valutazione

     Entro cinque anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le proprie funzioni, la Commissione procede alla valutazione dell’attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Tale valutazione tiene conto del parere dei rappresentanti del settore ferroviario, delle parti sociali e degli organismi di tutela dei consumatori. I risultati della valutazione sono resi pubblici. La Commissione propone, se del caso, una modifica del presente regolamento.

     In detto contesto, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce degli sviluppi delle agenzie di regolamentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano tale proposta e, in particolare, considerano se occorra rivedere la composizione del Consiglio di amministrazione secondo il quadro generale da adottare per le agenzie di regolamentazione.

 

     Art. 44.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla

 

 

     DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

     La Commissione rammenta la sua comunicazione di dicembre 2002 sull’inquadramento delle agenzie europee di regolazione e la sua proposta di regolamento che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea. La Commissione ritiene, in accordo con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004 relativa alla comunicazione summenzionata, che un consiglio di amministrazione di dimensioni limitate, composto da membri designati dall’esecutivo comunitario, garantirebbe un funzionamento più efficace dell’Agenzia in una Unione allargata. A tal proposito la Commissione attende di ricevere la risposta del Consiglio alla sua comunicazione sull’inquadramento delle agenzie europee di regolazione. La Commissione conferma l’intenzione di presentare, se del caso, una proposta relativa all’inquadramento delle agenzie europee che riguarderà anche la composizione del consiglio di amministrazione.

 


[1] Regolamento così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.