§ 93.4.214 - Legge 1 luglio 1982, n. 426.
Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:01/07/1982
Numero:426


Sommario
Art. 1.      Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 2.      All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli [...]
Art. 3.      Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche [...]
Art. 4.      Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello [...]
Art. 5.      In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di includere [...]
Art. 6.      Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi - di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di [...]


§ 93.4.214 - Legge 1 luglio 1982, n. 426.

Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 13 luglio 1982, n. 190)

 

 

     Art. 1.

     Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

     Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, e all'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 2.

     All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvederà a norma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo pro capite non potrà superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.

     Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

 

          Art. 3.

     Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.

     Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 

          Art. 4.

     Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria

L.

4.905

quarta categoria

"

4.971

quinta categoria

"

5.039

sesta categoria

"

5.130

settima categoria

"

5.255

     Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

     L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

     Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

     Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

 

          Art. 5.

     In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di includere nelle commissioni che procedono agli accertamenti professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvederà alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dallalegge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del limite globale delle disponibilità di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi - di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianità di servizio - e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi - di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianità di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi - si farà fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce "Interventi in materia di sgravi contributivi") e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

Trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato

 

 

Anni di permanenza

- -

1ª categoria

2ª categoria

3ª categoria

Iniziale

2.224.000

2.739.000

3.149.850

3.450.150

2 ......................................

2.423.520

2.958.120

3.401.838

3.726.162

2 ......................................

2.603.040

3.177.240

3.653.826

4.002.174

2 ......................................

2.782.560

3.396.360

3.905.814

4.278.186

2 ......................................

2.962.080

3.615.480

4.157.802

4.554.198

2 ......................................

3.141.600

3.834.600

4.409.790

4.830.210

2 ......................................

3.321.120

4.053.720

4.661.778

5.106.222

2 ......................................

3.500.640

4.272.840

4.913.766

5.382.234

2 ......................................

3.680.160

4.491.960

5.165.754

5.658.246

2 ......................................

3.772.164

4.604.259

5.294.897

5.799.702

2 ......................................

3.864.168

4.716.558

5.424.040

5.941.158

2 ......................................

3.956.172

4.828.857

5.553.183

6.082.614

2 ......................................

4.048.176

4.941.156

5.682.326

6.224.070

2 ......................................

4.140.180

5.053.455

5.811.469

6.365.526

2 ......................................

4.232.184

5.165.754

5.940.612

6.506.982

2 ......................................

4.324.188

5.278.053

6.069.755

6.648.438

Anni di permanenza

4ª categoria

5ª categoria

6ª categoria

7ª categoria

Iniziale

4.012.650

4.680.480

5.627.400

7.318.800

2 ......................................

4.333.662

5.054.918

6.077.592

7.904.304

2 ......................................

4.654.674

5.429.356

6.527.784

8.489.808

2 ......................................

4.975.686

5.803.794

6.977.976

9.075.312

2 ......................................

5.296.698

6.178.232

7.428.168

9.660.816

2 ......................................

5.617.710

6.552.670

7.878.360

10.246.320

2 ......................................

5.938.722

6.927.108

8.328.552

10.831.824

2 ......................................

6.259.734

7.301.546

8.778.744

11.417.328

2 ry>2 ......................................

6.580.746

7.675.984

9.228.936

12.002.832

2 ......................................

6.745.264

7.867.883

9.459.659

12.302.902

2 ......................................

6.909.782

8.059.782

9.960.382

12.602.972

2 ......................................

7.074.300

8.251.681

9.921.105

12.903.042

2 ......................................

7.238.818

8.443.580

10.151.828

13.203.112

2 ......................................

7.403.336

8.635.479

10.382.551

13.503.182

2 ......................................

7.567.854

8.827.378

10.613.274

13.803.252

2 ......................................

7.732.372

9.019.277

10.843.997

14.103.322