§ 88.6.33 - D.L. 18 febbraio 2003, n. 24.
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:18/02/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.  


§ 88.6.33 - D.L. 18 febbraio 2003, n. 24. [1]

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

(G.U. 18 febbraio 2003, n. 40)

 

     Art. 1. [2]

     1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare [3].

     2. Il regolamento di cui aldecreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato. [4]

 

          Art. 1 bis. [5]

     Il comma 3 dell'articolo 10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:

     “3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.”

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 aprile 2003, n. 82.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2004, n. 255 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 15 novembre 2005, n. 239.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Articolo inserito dalla legge di conversione.