§ 88.2.112 - L. 15 novembre 2005, n. 239.
Disposizioni in materia di spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:15/11/2005
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 88.2.112 - L. 15 novembre 2005, n. 239.

Disposizioni in materia di spettacolo.

(G.U. 23 novembre 2005, n. 273)

 

Art. 1.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 agosto 2005, n. 164.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validità ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.

     4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» è soppressa.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.